TITOLO I°
FINALITA’, AMBITI E CONTENUTI DEL PIANO DEGLI ARENILI
Articolo 1
Struttura del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo e degli arenili comunali
1. Il presente Piano di Utilizzo e di Gestione della Fascia Costiera contiene indicazioni per l’esercizio delle funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e sulle zone del mare territoriale conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 105 lett. l) del D.Lgs. n.112/1998 e s.m.i. e da essa trasferite ai Comuni ai sensi dell’articolo 27, 2° comma della L.R.T. n.88/1998 per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.
2. Le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e le zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di attuazione, nella Legge n.494/1993 e s.m.i. nell’articolo 10 della L. n.88/2001, e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, secondo l’articolazione delle competenze tra diversi livelli istituzionali.
3. Allo scopo di gestire in forma unitaria l’arenile disponibile con le diverse proprietà, le indicazioni e le prescrizioni del presente piano si applicano anche all’arenile di proprietà comunale presente lungo il litorale.
Articolo 2
Finalità del Piano di Utilizzo
1. Il Piano di utilizzo ha le seguenti finalità generali:
a) costituire il quadro di indirizzo ed il riferimento normativo per l’esercizio della funzione relativa alla gestione amministrativa del Demanio Marittimo e dell’arenile comunale definendo principi, criteri e modalità per la concessione temporanea dei beni Demaniali e dell’arenile comunale stesso, valorizzandoli in senso economico per servizi pubblici, per servizi ed attività portuali e produttive e per l’esercizio di attività con finalità turistico ricreative;
b)
garantire la fondamentale esigenza di tutela e salvaguardia di quei tratti di costa nei quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico sia ai fini della difesa fisico morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica.
2. Le superfici degli arenili oggetto del presente atto sono destinate all’esercizio di una funzione pubblica cioè quella di incrementare la qualità della vita della cittadinanza e la disciplina per la loro attuazione ed utilizzo sul piano gestionale è necessaria per consentire la corretta attuazione delle previsioni della pianificazione urbanistica.
3. In relazione a quanto riportato nel precedente comma gli attuali utilizzi presenti sulle aree demaniali marittime e sull’arenile comunale che sono in contrasto con le indicazioni spaziali, tipologie e strutturali indicate nelle tavole di riferimento e le relative norme di P.R.G. sono rientranti nella possibilità di revoca della concessione ai sensi dell’articolo 42, 2° comma del Codice della Navigazione.
Articolo 3
Valenza programmatica del Piano delle aree del Demanio Marittimo e dell’arenile comunale
1. L’attuazione delle previsioni urbanistiche riportate nel vigente P.R.G. è da ritenersi di interesse di tutta la collettività e quindi di interesse pubblico complessivo ed in particolare strumento per il raggiungimento di un miglioramento sia sul piano economico sociale che della qualità della vita del territorio comunale per tutti i cittadini attraverso la riqualificazione della offerta turistica e con l’indicazione di categorie sociali che primariamente sono individuate per attuare le previsioni del piano stesso in via preferenziale rispetto ad altri soggetti.
2.
Oltre all’aspetto oggettivo derivante dagli scopi ai quali si ispira la pianificazione urbanistica, per l’uso delle aree demaniali marittime vi è anche un aspetto soggettivo inerente al tratteggio delle figure rappresentative di categorie sociali che si ritiene siano esponenziali di interessi della collettività a cui, garantendo di esplicarsi in forma più ampia dello scopo istituzionale attraverso il riconoscimento di una preferenza nell’attuare le previsioni di piano, si consente di soddisfare nella maniera più compiuta l’interesse pubblico della collettività cittadina, con ciò offrendo anche un contenuto alla previsione dell’articolo 37, 1° comma, del Codice della Navigazione.
3.
Per le aree demaniali marittime e comunali, la pianificazione urbanistica detta le destinazioni tese a garantire il giusto equilibrio tra le esigenze del pubblico uso delle spiagge e del mare territoriale, identificando le aree su cui è possibile concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, e quelle destinate al libero utilizzo della collettività.
4.
Il presente Piano di utilizzo si presenta come atto complementare agli atti di pianificazione urbanistica dell’Amministrazione Comunale di Follonica con i quali ha inteso procedere all’individuazione delle destinazioni di uso delle aree comprese nella fascia costiera del territorio comunale che ritiene più rispondenti agli interessi della collettività di cui rappresenta l’Ente esponenziale.
Articolo 4
Ambito di applicazione
1. L’ambito di applicazione del presente Piano di Utilizzo, per quanto riguarda la regolamentazione delle concessioni, è rappresentato delle aree del Demanio Marittimo e dell’arenile comunale individuate da:
a) le zone disciplinate dall’Articolo 29, Sottozona H10-Arenili, delle N.T.A. allegate al P.R.G. ed individuate sia nella Tav. 2 (1:5000) del P.R.G. medesimo che nelle tavole n. V2/V 3/V 4 (scala 1:2000) allegate alla Variante approvata con D.C.C. n. 62 del 29 maggio 2000;
b) le zone disciplinate dall’Articolo 23, lettera a) Sottozona Costiera, delle N.T.A. allegate al P.R.G. ed individuate sia nella Tav. 2 (1:5000) del P.R.G medesimo che nella Tav. 14 (1:500) del Piano Particolareggiato approvato con D.C.C. n. 40 del 28 marzo 2002.
2. Le tavole urbanistiche sopra indicate individuano i tratti di spiaggia demaniale già concessi in uso a stabilimenti balneari esistenti (contrassegnati con il simbolo SB), quelli suscettibili di venir concessi in uso a nuovi stabilimenti balneari (contrassegnati con il simbolo SB*) e quelli suscettibili di venir concessi in uso agli stabilimenti già esistenti in ampliamento alle aree già concesse e tutte le altre tipologie di uso comunque ammissibili sulle spiagge demaniali marittime, sull’arenile comunale e del mare territoriale di riferimento.
3. Al di fuori delle indicazioni di uso presenti sulle tavole sopra indicate non sono ammesse altre concessioni di arenili demaniali e/o comunali per finalità turistico ricreative.
Articolo 5
Contenuti del Piano di utilizzo e criteri generali di indirizzo
Gli interventi ammissibili nelle aree del Demanio Marittimo e dell’arenile comunale, come individuate al precedente articolo 4, tendono al soddisfacimento dei seguenti obiettivi generali:
- consolidamento e riqualificazione degli insediamenti esistenti a fini turistici e di offerta di servizi integrativi e connessi agli usi balneari e nautici (ristorazione, ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, stabilimenti balneari, informazione e sostegno al turista);
- consolidamento e ripristino del sistema dunale e dell’assetto vegetazionale;
- razionalizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale di supporto alla fruizione della costa, con particolare riguardo alla sicurezza della persona, allo svolgimento di attività nautiche, all’abbattimento del congestionamento viario sia per il traffico che per la sosta, all’accessibilità pubblica al litorale;
- salvaguardia delle fasce costiere non interessate da insediamenti o altri fenomeni di urbanizzazione;
- consolidamento e incremento delle attività nautiche e dell’offerta per ormeggio e ricovero di piccole imbarcazioni, anche al fine di liberare i tratti di spiaggia libera da usi contrastanti con la sua salvaguardia e con la fruizione pubblica per attività balneari;
-
conservazione, nella fascia costiera, della flora arbustiva, della macchia, della flora arborea e degli elementi floristici minori, delle sabbie litoranee, delle dune e delle scogliere.
2. Le opere di difesa degli arenili devono essere inserite ambientalmente e devono trovare una loro possibile utilizzazione funzionale qualora non contrastino con la tutela della sicurezza delle persone e della collettività.
3. Fermo restando le indicazioni oggettive e soggettive per le eventuali preferenze nella assegnazione della concessione in uso dell’area demaniale marittima, in caso di parità dei contenuti progettuali tra due diversi soggetti promotori dell’intervento su un’area demaniale marittima stessa sarà data comunque preferenza alla proposta progettuale del titolare della concessione demaniale già in essere ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Navigazione.
4. L’istruttoria delle richieste di concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale per le varie tipologie di utilizzi previsti dalla pianificazione dovranno essere effettuate congiuntamente dagli Uffici competenti attraverso l’uso della Conferenza di Servizi allo scopo di consentire la valutazione preliminare della qualità progettuale e quella complessiva della proposta.
5. Le modalità di gestione amministrativa delle concessioni per utilizzi di finalità turistico ricreative per le aree di applicazione del presente Piano sono riportate nei successivi Titoli II°, III° e IV° del presente atto.
Articolo 6
Qualità e tipologia architettonica dei manufatti e delle proposte di intervento da realizzare sul Demanio Marittimo e sull’arenile comunale
1. La tipologia architettonica dei manufatti da realizzare sul Demanio marittimo e sull’arenile comunale per la realizzazione di qualsiasi nuovo intervento è stabilita dalle N.T.A. del P.R.G. vigente relative all’area di riferimento in cui ricade l’intervento proposto.
2. l progetti per la realizzazione dei nuovi stabilimenti balneari o la ristrutturazione di quelli esistenti devono comunque possedere le caratteristiche necessarie ad inquadrare l’intervento nell’ottica del potenziamento qualitativo della capacità di accoglienza del turista con strutture ricettive capaci di garantire una qualità superiore della offerta turistica.
3. Per lo scopo di cui al comma precedente, la qualità della progettazione degli interventi di realizzazione e sistemazione per l’attuazione della previsione di piano deve essere tesa a raggiungere il massimo punteggio attribuibile ad uno stabilimento balneare dalla classificazione effettuata ai sensi della legge R.T. 23 marzo 2000 n.42 - T.U. in Materia di Turismo - e del relativo regolamento di attuazione nel rispetto comunque della normativa comunale di riferimento.
4. La qualità progettuale degli interventi proposti dovrà avere caratteristiche tali da salvaguardare l’ambiente costiero e prevedere il minor uso possibile di materiali non rimuovibili fissati permanentemente al suolo con le tipologie indicate in modo specifico nella normativa comunale di riferimento fatte salve le esigenze tecniche e strutturali per le operazioni di risanamento degli scarichi a mare dei fossi presenti lungo l’arenile.
5. La valutazione della “facile” o difficile” “rimozione delle opere da realizzare sul Demanio marittimo proposte per la realizzazione dell’intervento sarà attestata dal progettista attraverso una propria dichiarazione resa ai sensi della L.622/1996 da rilasciarsi secondo gli schemi indicati nella circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n.120 del 5 maggio 2001.
6. Le proposte progettuali per la realizzazione degli interventi di attuazione delle previsioni urbanistiche per nuove strutture balneari di qualsiasi tipologia o utilizzo ammissibile devono attenere all’intera area che il Piano urbanistico di riferimento disciplina, non essendo ammessa l’attuazione parziale delle previsioni urbanistiche.
7. Il soggetto promotore deve avere la disponibilità complessiva a qualunque titolo idoneo al possesso continuato di tutte le aree comprese nelle unità di intervento identificate dalla pianificazione urbanistica. |