stemma della testata
certificazione ambientale Emas certificazioni  . 
|
|

Regolamento del Piano di utilizzo e di Gestione della Fascia Costiera

TITOLO II° MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE A FINI TURISTICO RICREATIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO E DELL’ARENILE DISCIPLINATE DALL’ARTICOLO 29 DEL VIGENTE P.R.G. CLASSIFICATE ZONE “H” – SOTTOZONE H -10

Articolo 7
Procedure per la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari (SB*)


1. La proposta per la nuova struttura balneare da parte del proponente deve essere riferita all’intera unità di intervento individuata nella norma di Piano urbanistico.
2. Per l’ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree di proprietà pubblica e/o privata eventualmente presenti all’interno della unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione demaniale marittima.
3. Nel caso di richiesta di concessione in uso di un tratto di spiaggia per la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale, per gli Uffici competenti si individuano i seguenti indirizzi istruttori e di decisione in ordine decrescente di importanza nel caso di più domande concorrenti, fermo restando la qualità progettuale indicata nell’articolo 6, dovrà darsi la preferenza, dal punto di vista soggettivo:

a. ad associazioni e/o consorzi di albergatori, intesi a realizzare strutture balneari in quanto privi di spiagge o altri apprestamenti propri sull’arenile allo scopo di ampliare e riqualificare complessivamente l’offerta turistica delle proprie strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
b. ad esponenti dell’imprenditoria femminile e di quella giovanile per l’incremento della attività imprenditoriale sul territorio ed in particolare come nuova opportunità occupazionale per categorie sociali che la stessa legislazione nazionale incentiva con azioni positive all’attivazione di strumenti lavorativi.

4. In relazione alla particolare qualificazione dei soggetti beneficiari, il possesso del requisito di preferenza sopra indicato dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di vigenza della concessione demaniale e la concessione stessa potrà essere ceduta ai sensi dell’articolo 46 del Codice della Navigazione solo a soggetti in possesso dei medesimi requisiti dei cedenti, costituendo motivo di decadenza la perdita da parte anche di uno solo dei soggetti beneficiari, del requisito di non possedere altri tratti di arenile per attività commerciale di tipo balneare.
5. Nel caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive, si procederà alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l’intervento progettuale per la scelta del soggetto attuatore, da scegliersi comunque tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate.
6. L’assegnazione dei tratti di spiaggia non potrà essere superiore ad una di quelle disponibili per le categorie sopra indicate, fermo restando la possibilità di concorrere senza la preferenza per le altre aree ammissibili.
7. La licitazione privata sarà altresì effettuata tra i soggetti proponenti l’intervento progettuale non ricompresi tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate nel caso uguaglianza dei contenuti progettuali proposti.
8. Le concessioni in uso di tratti di spiaggia ai suddetti eventuali nuovi stabilimenti non potranno, comunque, eccedere in fronte mare i tratti di spiaggia contrassegnati nelle tavole di P.R.G. con il relativo simbolo SB*.

Articolo 8
Procedure per l’ampliamento di stabilimenti balneari esistenti


1. E’ permesso l’ampliamento delle aree in concessione possedute da operatori balneari esistenti che già usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale per stabilimento balneare per il completamento delle aree utilizzabili indicate nelle unità di intervento delle norme di Piano urbanistico.
2. Per l’ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree di proprietà pubblica e/o privata eventualmente presenti all’interno della unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione edilizia e demaniale marittima.
3. L’ampliamento non potrà invadere tratti di spiaggia che le suddette tavole prevedono di concedere in uso a nuovi stabilimenti balneari contrassegnati con il simbolo SB* e/o ad altre tipologie di uso comunque presenti e/o autorizzabili sull’arenile demaniale.
4. Per quanto riguarda le domande di concessione in uso presentate da stabilimenti balneari esistenti che già usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale, ci si dovrà attenere ai seguenti indirizzi di istruttoria e di decisione:

A) La domanda di ampliamento dovrà, altresì, prevedere interventi di razionalizzazione e/o di ristrutturazione architettonica dello stabilimento preesistente, come specificato nelle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico, che il richiedente si impegni ad eseguire entro il termine indicato nella concessione edilizia;
B) se scaduto il termine di cui alla lettera precedente dovesse risultare che i previsti interventi di razionalizzazione e/o ristrutturazione non sono stati eseguiti, la concessione di uso in ampliamento verrà automaticamente a decadere come dovrà essere precisato nel contenuto dell’atto di concessione.

Articolo 9
Procedure per la realizzazione delle nuove aree attrezzate servizi (AAS) e (AC)

1. Per le aree attrezzate servizi scopo della azione dell’amministrazione è quello di creare spazi variamente destinati ad attività connesse alla balneazione ed alla fruizione più completa dell’arenile e del Demanio Marittimo in genere attraverso l’allestimento di spazi sulla spiaggia per usi diversi da quelli della semplice attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, garantendo l’ampliamento della tipologia dell’offerta turistica.
2. Tali aree sono principalmente destinate a servizio della nautica in genere o per usi particolari comunque rivolti a favorire l’accesso e l’uso pubblico del mare.
3. Il vigente P.R.G. individua i tratti di spiaggia demaniale già concessi in uso ad operatori esistenti e quelli suscettibili di venir concessi in uso a nuovi operatori (contrassegnati con il medesimo simbolo AAS) ed (AC).
4. La proposta per la nuova struttura da parte del proponente deve essere riferita all’intera unità di intervento indicata nella norma di Piano urbanistico.
5. Per l’ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree di proprietà pubblica e/o privata eventualmente presenti all’interno della unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione demaniale marittima.
6. Nel caso di richiesta di concessione in uso di un tratto di spiaggia per la realizzazione di nuove Aree Attrezzate Servizi e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale, per gli Uffici competenti si individuano i seguenti indirizzi istruttori e di decisione nel caso di più domande concorrenti, fermo restando la qualità progettuale indicata nell’articolo 6:

A) nel caso di più domande per la realizzazione di nuovi interventi nelle Aree Attrezzate Servizi destinate alla nautica e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale dovrà darsi la preferenza alle associazioni senza scopo di lucro il cui oggetto sociale si rivolga alla “risorsa mare” ed al corretto uso della stessa, attraverso la promozione ed il sostegno di attività culturali e ricreative rivolte alla conoscenza della flora e della fauna marina, e con particolare attenzione al problema del ricovero ed ormeggio natanti e della sicurezza in mare.
B) nel caso di più domande per la realizzazione di nuovi interventi nelle Aree Attrezzate Servizi di tipo generale e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale dovrà darsi la preferenza ai comitati/associazioni o altri soggetti pubblici e/o privati che si propongono di realizzare impianti tesi a garantire ed ampliare la libera fruizione per attività sportive di tipo balneare di qualunque tipo per estendere questa tipologia di offerta turistica, proponendo la realizzazione di strutture esclusivamente destinate a tali attività ed a tale scopo progettate e realizzate con caratteristiche tali da poter ottenere le omologazioni ufficiali degli Enti competenti per lo svolgimento di gare di livello nazionale ed internazionale di settore.
7. Tra i soggetti sopra indicati nelle lettere A) e B), in caso di parità, dovranno essere preferiti coloro che hanno sede nei Comuni che si affacciano sul Golfo di Follonica ed essere regolarmente costituiti con apposito atto costitutivo e statuto da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda.
8. Nel caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive, si procederà comunque alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l’intervento progettuale per la scelta del soggetto attuatore, da scegliersi comunque tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate.
9. L’assegnazione dei tratti di spiaggia non potrà essere superiore ad una di quelle disponibili per le categorie sopra indicate, fermo restando la possibilità di concorrere senza la preferenza per le altre aree ammissibili.
10. La licitazione privata sarà altresì effettuata tra i soggetti proponenti l’intervento progettuale non ricompresi tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate nel caso uguaglianza dei contenuti progettuali proposti.
11. Le concessioni in uso di tratti di spiaggia alle eventuali nuove Aree Attrezzate non potranno, comunque, eccedere in fronte mare i tratti di spiaggia contrassegnati nelle tavole di P.R.G. con il relativo simbolo AAS e/o AC o ASA/AC o AAS/AC.

Articolo 10
Procedure di ampliamento di Aree attrezzate esistenti (AAS) e (AC)

1. E’ permesso l’ampliamento delle aree in concessione presentate da operatori balneari esistenti che già usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale per spiaggia attrezzata (AAS) ed (AC).
2. L’ampliamento non potrà invadere tratti di spiaggia che le suddette tavole prevedono di concedere in uso a nuove strutture balneari contrassegnati con il simbolo AAS e/o ad altre tipologie di uso comunque presenti e/o autorizzabili sull’arenile demaniale.
3. La proposta progettuale per la nuova struttura da parte del proponente deve essere riferita all’intera unità di intervento indicata nella norma di piano.
4. Per l’ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree di proprietà pubblica e/o privata eventualmente presenti all’interno della unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione edilizia e demaniale marittima.
5. Per quanto riguarda l’istruttoria delle domande di concessione in uso presentate da operatori balneari esistenti che già usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale come spiagge attrezzate, ci si dovrà attenere ai seguenti indirizzi di istruttoria e di decisione:

A) La domanda di ampliamento dovrà, altresì, prevedere interventi di razionalizzazione e/o di ristrutturazione della struttura preesistente che il richiedente si impegni ad eseguire entro il termine indicato nella concessione edilizia;
B) se scaduto il termine di cui alla lettera precedente dovesse risultare che i previsti interventi di razionalizzazione e/o ristrutturazione non sono stati eseguiti, la concessione di uso in ampliamento verrà automaticamente a decadere come dovrà essere precisato nel rilascio di tale concessione.

Articolo 11
Aree attrezzate esistenti in concessione all’Amministrazione (AAS)

1. Per le Aree Attrezzate Servizi dove l’Amministrazione comunale possiede una concessione demaniale marittima, si dovrà mantenere la titolarità dell’atto concessorio.
2. Qualora ritenuto necessario per garantire l’attuazione dell’attuale previsione di piano urbanistico, si potrà procedere alla assegnazione della gestione dell’oggetto della concessione a soggetti terzi con l’applicazione dell’indirizzo di privilegiare soggetti che hanno sede nei Comuni che si affacciano sul Golfo, regolarmente costituiti con apposito atto costitutivo e statuto da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda, interessati all’attività nautica senza scopo di lucro il cui oggetto sociale si rivolga alla “risorsa mare” ed al corretto uso della stessa, attraverso la promozione ed il sostegno di attività culturali e ricreative rivolte alla conoscenza della flora e della fauna marina, e con particolare attenzione al problema del ricovero ed ormeggio natanti e della sicurezza in mare.


|
|
|
Copyright © 1998, 2011 Comune di Follonica
IL COMUNE LA COMUNITA' - Follonica Comunicazione
Testata di informazione del Comune di Follonica
Iscrizione al Tribunale di Grosseto n. 8/2005
Direttore Responsabile Noemi Mainetto
Largo Felice Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (Grosseto)
Tel. Centralino 0566 - 59111
URP 0566 - 59256
Fax 0566 - 41709
Protocollo: protocollo@comune.follonica.gr.it
PEC: follonica@postacert.toscana.it (solo per messaggi da caselle di posta elettronica certificata)
Suggerimenti e consigli su questo sito: www@comune.follonica.gr.it
Valid XHTML 1.0 Strict -  Valid CSS -  Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0