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Regolamento del Piano di utilizzo e di Gestione della Fascia Costiera

TITOLO III° MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE A FINI TURISTICO RICREATIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO E DELL’ARENILE IN SOTTOZONA COSTIERA DI CUI ALL’ARTICOLO 23, LETTERA A), DEL VIGENTE P.R.G. DISCIPLINATE DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA FASCIA COSTIERA APPROVATO CON D.C.C. N° 40/02

Articolo 12
Procedure per la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari (nsbp) e (nsbl)

1. Il Piano particolareggiato della Fascia Costiera prevede la realizzazione di due diverse strutture balneari poste rispettivamente a ponente ed a levante della spiaggia.
2. Per l’ammissibilità della domanda il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di tutte le aree presenti all’interno dell’unità di intervento, quale condizione per il rilascio della concessione edilizia.
3. Nel caso di richiesta di concessione in uso di tratti di spiaggia per la realizzazione del nuovo stabilimento balneare di ponente sarà riconosciuto il “diritto di insistenza” di cui all’articolo 37 del Codice della Navigazione nel cambio di scopo della concessione agli attuali concessionari eventualmente presenti nelle aree interessate.
4. Nel caso di richiesta di concessione in uso di tratti di spiaggia per la realizzazione del nuovo stabilimento balneare di levante sarà riconosciuta la preferenza ai progetti del soggetto che ha disponibilità del fabbricato/i sul quale sono previsti l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso delle strutture murarie comprese nell’area di intervento come previsto dalla norma urbanistica a servizio dello stabilimento balneare.
5. Nel caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive indicate ai commi 3 e 4, si procederà alla licitazione privata tra proponenti l’intervento progettuale per la scelta del soggetto attuatore, da scegliersi comunque tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate.
6. Nel caso di mancanza di domande per l’attuazione dello stabilimento balneare di ponente da parte degli eventuali concessionari presenti si procederà alla revoca delle concessioni attualmente in essere ed alla indizione di una asta pubblica per l’assegnazione della concessione demaniale marittima ad un soggetto beneficiario per l’attuazione del Piano.
7. Le concessioni in uso di tratti di spiaggia ai suddetti eventuali nuovi stabilimenti non potranno, comunque, eccedere in fronte mare i tratti di spiaggia contrassegnati sia nelle tavole di P.R.G. che del Piano Particolareggiato con il relativo simbolo (stabilimenti balneari di nuova costruzione (SB*).

Articolo 13
Procedure per l’ampliamento di stabilimenti balneari esistenti

1. E’ permesso l’ampliamento delle aree in concessione già esistenti ad operatori balneari che usufruiscono di concessioni in uso di tratti di spiaggia demaniale per stabilimento balneare ed altre attività turistico ricreative.
2. L’ampliamento non potrà invadere tratti di spiaggia che le suddette tavole di Piano Particolareggiato prevedono di concedere in uso a nuovi stabilimenti balneari contrassegnati con il simbolo SB* e/o ad altre tipologie di uso comunque presenti e/o autorizzabili sull’arenile demaniale.
3. Per le aree attualmente in concessione ai privati ad uso per gli stabilimenti balneari esistenti che si trovano in contrasto nella loro ampiezza ed estensione con le previsioni del Piano Particolareggiato si potrà provvedere alla revoca della concessione ai sensi dell’articolo 42, 2°comma del Codice della Navigazione allo scopo di dare corretta e completa attuazione alle previsioni medesime, per l’intero o per le parti eccedenti i limiti di misura riportati sulle tavole di Piano Particolareggiato.

Articolo 14
Procedure per la realizzazione delle aree attrezzate servizi (AAS) (aa)

1. Per le aree attrezzate servizi scopo della azione dell’amministrazione è quello di creare spazi variamente destinati ad attività connesse alla balneazione ed alla fruizione più completa dell’arenile e del Demanio Marittimo in genere attraverso l’allestimento di spazi sulla spiaggia per usi diversi da quelli della semplice attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, garantendo l’ampliamento della tipologia dell’offerta turistica.
2. Tali aree sono principalmente destinate a favorire l’accesso e l’uso pubblico del mare: nel caso di richiesta di concessione in uso di tratti di spiaggia a favore di nuovi operatori si individuano i seguenti indirizzi istruttori e di decisione:

A) nel caso di più domande per la realizzazione di nuovi interventi nelle Aree Attrezzate Servizi e quindi anche per la concessione in uso di tratti di spiaggia demaniale dovrà darsi la preferenza a comitati/associazioni o altri soggetti pubblici e/o privati che si propongono di realizzare impianti tesi a garantire ed ampliare la libera fruizione da parte di categorie più deboli delle fasce sociali dell’arenile pubblico ed in particolare garantire l’accessibilità, la permanenza e la libera fruizione per i portatori di handicap di qualunque tipo per estendere questa tipologia di offerta turistica, proponendo la realizzazione di strutture anche destinate ai portatori di handicap ed a tale scopo progettate e realizzate.

3. Tra i soggetti sopra indicati in caso di parità, dovranno essere preferiti coloro che hanno sede nel territorio comunale ed essere regolarmente costituiti con apposito atto costitutivo e statuto ed avere una dimostrabile attività consolidata negli anni in particolare con giovani e portatori di handicap.
4. Nel caso di uguaglianza dei contenuti progettuali e di possesso di caratteristiche soggettive, si procederà comunque alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l’intervento progettuale per la scelta del soggetto attuatore, da scegliersi comunque tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate.
5. Si procederà comunque alla licitazione privata tra i soggetti proponenti l’intervento progettuale non ricompresi tra coloro che sono facenti parte delle categorie sopra indicate, nel caso uguaglianza dei contenuti progettuali proposti.
6. Le concessioni in uso di tratti di spiaggia ai suddetti eventuali nuovi operatori non potranno, comunque, eccedere in fronte mare ed in superficie complessiva quanto riportato nelle tavole e di Piano Particolareggiato con il relativo simbolo “AAS-aa”.


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