TITOLO IV° MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE A FINI TURISTICO RICREATIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO E DELL’ARENILE DESTINATE A LIBERO USO ED ALLA GESTIONE PUBBLICA
Articolo 15
Aree di Libero Uso (LU)
1. Le aree destinate a “Libero Uso” sono indicate nelle apposite tavole richiamate nell’articolo 4 del presente Piano di Utilizzo.
2. La presenza di arenili destinati come “spiagge libere” è tesa a garantire la libera fruizione senza limitazioni se non quelle di una corretta utilizzazione delle spiagge che non leda il decoro della spiaggia stessa e la sicurezza degli altri cittadini utenti del Demanio Marittimo.
3. Tali aree non possono formare oggetto di utilizzo da parte di terzi se non nei modi indicati nel presente Piano di Utilizzo. 4. In ogni caso, il fronte mare delle aree a Libero Uso non può essere frazionato e diviso per utilizzi da parte di terzi concessionari adiacenti e non, ma deve essere totalmente occupato ed utilizzato per le finalità di libera fruizione dell’arenile pubblico.
Articolo 16
Procedure per la realizzazione servizi aree di Libero Uso (LU)
1. L’amministrazione comunale, in attuazione della espressa volontà di una riqualificazione dell’offerta turistica, è obbligata a garantire la presenza di un minimo di servizi pubblici tali da assicurare al cittadino sia un primo soccorso in caso di necessità che il mantenimento del decoro della spiaggia, con appositi servizi igienici e di raccolta di rifiuti.
2. Oltre agli interventi di cui al comma precedente, l’Amministrazione comunale dovrà rendere disponibile un sistema di vigilanza continuo di sorveglianza sull’uso della spiaggia
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono previste realizzazioni lungo la fascia costiera di apposite strutture la cui qualità costruttiva e le modalità di esecuzione degli interventi ammissibili è specificata nelle relative norme di Piano urbanistico.
4. La realizzazione degli interventi avverrà di preferenza attraverso la pubblica amministrazione, che si rilascerà la concessione demaniale affidando successivamente la gestione delle strutture così realizzate principalmente a cooperative di giovani o cooperative sociali scelte attraverso gara pubblica con appositi criteri selettivi inseriti nei bandi approvati dalla Giunta comunale.
Articolo 17
Aree a Gestione pubblica (AGP)
1. Le aree già in concessione all’Amministrazione comunale sono conseguenza di una particolare scelta tesa a garantire un uso della spiaggia e/o il mantenimento di opere sul Demanio marittimo ritenuto di primario interesse per la collettività o per interessi spiccatamente pubblici non affidabili in forma esclusiva ad un soggetto privato.
2. Tali aree sono mantenute dall’ Amministrazione comunale per l’offerta di servizi o per incrementare la sicurezza degli altri cittadini utenti del Demanio Marittimo attraverso la realizzazione di strutture previste dai Piani urbanistici per la nautica da diporto o per l’allestimento di servizi sulla spiaggia a favore di tutta la collettività.
Articolo 18
Procedure per la realizzazione servizi nelle aree a Gestione Pubblica
1. Qualora ritenuto necessario per garantire l’attuazione delle attuali previsioni urbanistiche, si potrà procedere alla assegnazione a soggetti terzi della gestione dell’oggetto della concessione attraverso procedure ad evidenza pubblica.
2. La gestione potrà essere assegnata a terzi, in base a indirizzi selettivi inseriti nei bandi approvati dalla Giunta Comunale, qualora ritenuto opportuno, allo scopo di migliorare l’offerta complessiva del servizio pubblico disposto per la collettività. |