TITOLO V° PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 19
Modalità di rilascio di concessioni demaniali marittime
1. La disciplina normativa per il rilascio delle concessioni demaniali marittime è contenuta nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di esecuzione e dalle altre leggi statali, regionali vigenti in materia e/o negli appositi atti che l’amministrazione comunale potrà emanare in base alla sua potestà regolamentare riconosciuta dalla Legge.
2. A termini dell’Articolo 36 del Codice della Navigazione, chiunque può presentare domanda per l’occupazione di aree del demanio marittimo e/o del mare territoriale.
3. Il procedimento amministrativo è regolato dai principi generali della Legge 8 agosto 1990 n.241 e s.m.i. e dovrà svolgersi secondo modalità di trasparenza ed imparzialità.
4. I termini dei procedimenti inerenti le istruttorie per le occupazioni ed altre operazioni sul Demanio marittimo sono riportati nel D.M. 30 marzo 1994 n.765 o negli altri atti che l’Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare per la disciplina del procedimento.
5. L’Ufficio competente, i documenti utili all’istruttoria, le modalità di presentazione delle domande e tutto ciò che è necessario per la corretta attivazione del procedimento saranno resi disponibili a chiunque sia interessato attraverso idonei mezzi di comunicazione e schemi riepilogativi predisposti dagli uffici.
6. Nel caso di domanda incompleta o carente di documentazione, per un’area concedibile secondo le previsioni del presente Piano, il Responsabile del Procedimento assegna un termini all’istante, non inferiore a trenta giorni, entro cui procedere alla integrazione trascorsi i quali senza adempimento l’istanza è da considerarsi archiviata.
7. Nel caso di domanda presentata per aree non rientranti tra quelle ammissibili a concessione in base al presente Piano, il Responsabile del procedimento non attiva l’istruttoria e restituirà la documentazione dando notizia delle motivazioni mediante idonea comunicazione.
8. La verifica della qualità progettuale degli interventi proposti per la realizzazione degli apprestamenti balneari ai sensi dell’articolo 6 del presente Piano di Gestione, sarà effettuata attraverso l’avvalimento dei professionisti componenti le Commissioni Edilizia Comunale e/o Integrata per le rispettive competenze o delle strutture che l’Amministrazione riterrà opportuno individuare in caso di soppressione dei organi consultivi sopra indicati.
9. La valutazione di cui al comma precedente sarà effettuata contestualmente tra tutti progetti validamente presentati nei termini del procedimento all’Ufficio competente a ricevere la documentazione.
Articolo 20
Criteri operativi per il rilascio di concessioni demaniali marittime
1. Il rilascio delle concessione demaniali per usi particolari assume una qualificazione eccezionale rispetto al principio generale del primario interesse al pubblico uso del mare ed al libero utilizzo del Demanio marittimo e del Mare territoriale.
2. Al fine di garantire il corretto uso delle concessioni demaniali marittime, scopo in base al quale è stato sacrificato il primario interesse pubblico alla libera fruizione del Demanio Marittimo, il loro rilascio può essere subordinato a condizioni.
3. Le condizioni imposte per il rilascio ed il mantenimento delle concessioni, dovranno essere poste a tutela della attuazione del superiore interesse pubblico indicato nelle funzioni d’uso riportate nelle pianificazioni urbanistiche relative al Demanio marittimo, al mare territoriale ed al relativo arenile comunale.
4. L’accettazione di tali condizioni, da inserirsi nell’atto di concessione, è necessaria da parte del soggetto. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell’atto di concessione concretizza, oltre alla possibile decadenza ai sensi dell’articolo 47 lett.f) del Codice della Navigazione, anche la fattispecie di interesse pubblico necessario alla revoca del titolo concessorio ai sensi dell’articolo 42, 2° comma del medesimo Codice.
5. Nel caso di revoca delle concessioni per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con le disposizioni urbanistiche e del presente Piano di Utilizzo, i concessionari non hanno diritto ad indennizzi ma hanno la preferenza nella assegnazione di nuove concessioni.
6. La disposizione di cui al comma precedente non si applica al caso indicato al 5° comma del presente articolo quando la revoca è pronunciata per causa del concessionario in quanto inadempiente alle condizioni imposte al momento del rilascio. |