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Regolamento del Piano di utilizzo e di Gestione della Fascia Costiera

TITOLO VII° INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL’ARENILE E OPERE DI DIFESA

Articolo 23
Estrazione e raccolta di arena ed altri materiali

1. L’estrazione e la raccolta di arena è vietata senza la necessaria concessione demaniale.
2. L’Amministrazione comunale provvederà annualmente alla individuazione delle zone di maggiore accumulo di arena da utilizzare per interventi di ripascimento e di manutenzione ordinaria dell’arenile.
3. Nelle aree individuate si potrà procedere al rilascio di una concessione demaniale all’Amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 51 del Codice della Navigazione.
4. Nel caso in cui le aree individuate dal Piano di cui al 2° comma fossero interessate da concessioni demaniali a qualsiasi uso, si potrà procedere alla revoca ai sensi degli articoli 42 e 44 del Codice della Navigazione per motivi di interesse pubblico.

Articolo 24
Interventi di ripascimento e di difesa costiera


1. Gli interventi di ripascimento e di difesa costiera sono predisposti dalle Amministrazioni competenti e/o da privati interessati.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’Amministrazione comunale i soggetti richiedenti dovranno inoltrare le istanze già corredate con i prescritti pareri riguardanti la valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R.T. n.79/1998, oltre che di tutta la documentazione tecnica necessaria a dimostrazione dell’esigenza dell’intervento.
3. Sono escluse dalla applicazione delle previsioni di cui al comma precedente gli interventi manutenzione ordinaria dell’arenile come definiti ai sensi dell’articolo 2 lett. m) del D.P.R. n.554/2000.
4. Il richiedente l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dovrà inoltrare l’istanza corredata da progetto redatto da un tecnico abilitato che dimostri, oltre alla effettiva presenza del danno erosivo, anche la sostenibilità dell’intervento mediante:

a) la compatibilità fisica, chimica e microbiologica, dei materiali da mettere a dimora con il sito di intervento;
b) la presenza di aree sensibili di cui all’articolo 9 dell’allegato A al D.M. 24 gennaio 1996;
c) le modalità di trasporto dei materiali sul sito di intervento compatibili con il sistema viario locale;
d) la tempistica dell’intervento in relazione alle correnti marine prevalenti nella stagione balneare;
e) le altre autorizzazioni, Nulla Osta e pareri delle altre Amministrazioni interessate eventualmente necessarie.

Articolo 25
Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti


1. Nel caso in cui si verifichi un incremento di profondità dell’arenile tra un’area in concessione ed il mare, l’area così creata si può attribuire, fatta salva l’area di libero transito e previo pagamento del relativo canone, al concessionario antistante per la posa di ombrelloni e sdraio.
2. Il richiedente dovrà, entro il 15 aprile di ogni anno, produrre idonea istanza per l’ottenimento della concessione che non potrà essere che stagionale e riferita alla sola stagione balneare in cui viene presentata la richiesta, corredata di tutti i documenti comprovanti la situazione di fatto sottoscritta da un professionista abilitato.


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