
CAPO IV°
ACCERTAMENTO
Articolo 19 (Accertamento)
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L’avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività' di liquidazione ed accertamento il Comune puo' invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a fatti e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218.
Articolo 20
(Disposizioni in materia di potenziamento del Servizio Tributi)
1. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell’evasione tributaria il Comune può istituire collegamenti telematici con banchedati dell’Amministrazione Finanziaria e degli altri enti pubblici per l’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’imposta.
2. In relazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 57, della legge 662/1996 e dall’articolo 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 446/1996, una percentuale del gettito dell’imposta è destinata al potenziamento del Servizio Tributi nonchè all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. A tal fine la Giunta Comunale individua per ciascun anno, con propria deliberazione, la misura percentuale da conteggiare sui maggiori proventi complessivamente riscossi per l’ICI nell’esercizio trascorso a causa del perseguimento dell’evasione, per operazioni di rettifica, liquidazioni ed accertamento, ed esiti positivi di vertenze tributarie. L’importo così determinato è destinato in misura pari all’acquisto di attrezzature e dotazioni per il servizio tributi, nonchè all’attribuzione dei compensi incentivanti al personale del servizio, su proposta del Responsabile, sulla base di criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.
Articolo 21
(Riscossione coattiva)
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dall'articolo 17, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui accertamento è divenuto definitivo: in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Articolo 22
(Rimborsi e compensazioni)
1. Il contribuente puo' richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali previsti dalla vigente normativa. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, previa autorizzazione dell’Ufficio Tributi, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 12,00.
Articolo 23
(Sanzioni)
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00 per ogni immobile non dichiarato. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 7. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale anche dell’istituto di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e dall’apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.