Articolo 1
AMBITI E ORGANI DI VIGILANZA
1.1. I Servizi o Unitą Operative di Igiene Pubblica e di Veterinaria, per quanto i competenza, esercitano ai fini igienico - sanitari la vigilanza ed il controllo sulla produzione e sul commercio di qualsiasi sostanza destinata all' alimentazione, o comunque impiegata per la preparazione di prodotti alimentari in qualsiasi luogo di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo, sulle materie prime, sui semilavorati e sui prodotti finiti, sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, sui locali, sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sul materiale e le sostanze presenti nei locali comunque destinati alla attivitą, sui mezzi di trasporto e sul personale.
1.2 Qualora vengano riscontrate deficienze, irregolaritą, inconvenienti, il Sindaco, su proposta dell' UU.OO. di Igiene Pubblica e/o Veterinaria, ne ordina l' eliminazione ai proprietari, conduttori o direttori, fissando un termine per l' esecuzione di quanto prescritto.