Articolo 12
DEPOSITI ALL' INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI
12.1. I locali destinati a depositi all' ingrosso di prodotti alimentari, oltre a rispondere a quanto specificatamente previsto dal DPR 327/80 ed al paragrafo 7.1, devono possedere i seguenti requisiti:
a) i soffitti intonacati o comunque tali da non creare danni per le merci depositate;
b) essere asciutti e ben ventilati: l' areazione deve essere garantita per mezzo di aperture fenestrate o con impianti di areazione forzata;
c) le aperture verso l' esterno devono essere a perfetta chiusura e dotate di idonei mezzi per la lotta agli insetti e roditori;
d) le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile, senza soluzione di continuità, fino ad un' altezza di m. 2 ed i pavimenti, ben connessi con le pareti, devono essere anch' essi in materiale lavabile. Tale disposizione non si applica ai depositi di prodotti alimentari conservati in contenitori ermeticamente chiusi, di vetro, metallo o plastica, e di cereali;
e) nel caso di magazzini per alimenti deperibili, deve essere disponibile un lavabo con comando a pedale o elettrico con acqua calda e fredda;
f) i materiali in deposito devono essere tenuti sollevati da terra in maniera da permettere un' adeguata pulizia.
Per l' attività in oggetto non possono essere utilizzati locali adibiti ad abitazione civile, ne' strutture con destinazione urbanistica in contrasto con l' attività di deposito di sostanze alimentari.
L' autorità sanitaria, previo parere dei competenti Servizi USL, in relazione alle caratteristiche dei prodotti in deposito, può prescrivere pozzetti sifonati per consentire le operazioni di lavaggio.
12.2 In relazione agli alimenti depositati all' interno dei locali è vietato l' uso dei veicoli azionati da motori alimentati da carburanti o combustibili di qualsiasi tipo.
12.3 Relativamente a depositi all' ingrosso, soggetti a riconoscimento CEE, si applicano inoltre le disposizioni della normativa comunitaria in materia.