Articolo 14
DISPOSIZIONI FINALI
14.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli esercizi soggetti ad autorizzazione dopo la sua entrata in vigore con esclusione degli esercizi già esistenti a quella data anche in caso di subingresso.
14.2 Gli esercizi sono tuttavia tenuti, quando ciò sia tecnicamente e strutturalmente possibile e non ne pregiudichi la preesistente potenzialità, in caso di ristrutturazione di categoria "D3", di cui all' allegato alla L.R.T. 59/1980, ad adeguare i locali alle prescrizioni del presente Regolamento;
14.3 Le disposizioni relative all' adeguamento ai requisiti igienico- sanitari stabiliti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari saranno applicate nel rispetto dei termini stabiliti dall' ordinanza ministeriale del 26 giugno 1995, come modificata con successiva ordinanza ministeriale del 28 agosto 1996 o da successive ed eventuali modifiche ed integrazioni.
14.4 In casi o eventi eccezionali non altrimenti preventivabili, il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, previa acquisizione di parere favorevole delle UU.OO. di Igiene Pubblica e/o Veterinaria , per le rispettive competenze può concedere deroghe a quanto previsto dal presente Regolamento ove non espressamente regolamentato da specifiche norme legislative.