Articolo 6
AUTORIZZAZIONE SANITARIA
6.1 Tutti gli esercizi di produzione, preparazione e confezionamento, compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, i depositi all' ingrosso di sostanze alimentari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 231 TULLSS) devono essere autorizzati ai sensi dell' art. 2 della Legge 283/62.
L' autorizzazione sanitaria deve sempre indicare le specializzazioni merceologiche dell' attività esercitata.
6.2 Per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative alla vendita al dettaglio di alimenti e bevande, nonché per l'idoneità dei locali destinati al consumo di pasti in comunità o in strutture aziendali, dovrà essere acquisito il preventivo parere circa l' idoneità igienico- sanitaria dei locali stessi, rilasciato dalle UU.OO. Igiene e Sanità Pubblica e/o Veterinaria.
Le relative istanze dovranno essere corredate dagli allegati elencati al successivo punto 6.3.
6.3 La domanda per ottenere una autorizzazione sanitaria, inoltrata ai sensi e secondo le modalità previste dagli artt. 25 e 26 del DPR 327/89, deve essere corredata dai seguenti allegati:
6.4 Contestualmente alla richiesta di parere, il Sindaco invierà all' U.S.L. l' istanza con i relativi allegati, corredata altresì dalla certificazione relativa alla regolarità dello scarico delle acque reflue, da copia della relativa autorizzazione, ove sia prevista , nonché dalle certificazioni relative all' allacciamento al pubblico acquedotto ed alla agibilità e destinazione d' uso dei locali.
6.5 Per i laboratori di produzione la relazione deve specificare le modalità di lavorazione dalla materia prima al prodotto finito.
6.6 Per gli esercizi, in cui sia previsto dalle norme vigenti un impianto di ventilazione meccanica o un impianto di condizionamento dell' aria, sia esso relativo a tutto l'esercizio o solo ad una parte dello stesso, devono essere presentate in triplice copia una relazione tecnica circa le caratteristiche di funzionamento dell' impianto ed una planimetria con la localizzazione delle diverse componenti dell' impianto medesimo.
6.7 Per quanto riguarda gli stabilimenti previsti dai Regolamenti CEE valgono le norme contenute nei relativi decreti di recepimento delle specifiche direttive comunitarie.
6.8 L' autorizzazione sanitaria rilasciata, qualora non regolata da disposizioni specifiche (es. carni, prodotti ittici, etc.) si intende sempre estesa anche ai magazzini e/o depositi a servizio dell' attività autorizzata, purché inseriti nella planimetria, di cui al precedente punto 6.3. Analogamente il parere igienico- sanitario, per le attività ad esso soggette, si intende esteso ai magazzini e/o depositi a servizio dell' attività medesima.