Articolo 8
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI IN AREE PUBBLICHE
8.1 La vendita e somministrazione di sostanze alimentari in aree pubbliche, mediante strutture fisse e irrimovibili o mediante autoveicoli, può essere esercitata esclusivamente in zone appositamente individuate e organizzate dall' amministrazione comunale in conformità alle prescrizioni dell' apposita ordinanza del Ministro della Sanità.
8.2 Le strutture utilizzate debbono avere, se trattasi di chioschi o box, i requisiti di cui al precedente paragrafo 7.18, o se rimovibili, es. banchi, debbono essere costruite con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e munite di rialzo protettivo di almeno cm. 30 di altezza dal piano di vendita esteso lungo i tre lati prospicienti gli avventori, eccetto che per i prodotti ortofrutticoli, che debbono comunque essere tenuti in idonei contenitori. Le strutture fisse devono poter disporre di servizi igienici e di acqua per le operazioni di pulizia.
8.3 Le strutture rimovibili non possono in ogni caso essere utilizzate per la vendita di prodotti deperibili, a meno che non sino dotate di idonee strumentazioni per il mantenimento della temperatura, ne' per la vendita di carni fresche e la loro preparazione.