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Regolamento di Igiene

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Articolo 9
VENDITA CON MEZZI MOBILI E ITINERANTE

9.1 La preparazione di alimenti effettuata su mezzi mobili per la vendita e la somministrazione in loco deve essere autorizzata ai sensi della Legge 283/62 e DPR 327/80.

9.2 I mezzi mobili devono essere adibiti esclusivamente all' uso destinato e debbono rispettare i seguenti requisiti:

a) coibentatura completa del mezzo, utilizzando per il rivestimento materiale chiaro, liscio, lavabile e disinfettabile;

b) lavello dotato di acqua potabile, mediante allacciamento alla rete idrica comunale o attraverso deposito in materiale idoneo di capacità sufficiente in rapporto a tipologia, quantità di lavoro svolto e dotato inoltre di distributore automatico di sapone e di asciugamano a perdere. Il lavello deve inoltre essere fornito di impianto per la raccolta e lo smaltimento dello scarico;

c) attrezzature ed utensili che garantiscono la separazione tra i diversi prodotti: alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi o freddi, porchetta, salumi, formaggi, alimenti in scatola;

d) vetrine espositrici a struttura fissa, aperte esclusivamente verso l' interno del mezzo. Le vetrine devono essere attrezzate per la conservazione dei prodotti da consumarsi a temperature controllate;

e) contenitori chiusi per la conservazione di materiale alimentare da utilizzare per la preparazione o la conservazione (es. pane);

f) contenitore chiuso per la raccolta dei rifiuti;

g) i banchi refrigerati devono essere dotati di termometri di facile lettura.

L' eventuale produzione deve essere proporzionata alle attrezzature disponibili ed essere annessa alla vendita al dettaglio.

Per l'attività di preparazione e vendita in forma itinerante deve comunque essere garantito un deposito dei prodotti utilizzati.

9.3 E' ammessa la preparazione e trasformazione su mezzi mobili dei seguenti prodotti:

a) patate fritte;

b) tutti i prodotti congelati o surgelati, di cui è possibile la cottura tramite frittura o arrostitura;

c) tripperia solo per la parte di riscaldamento con o senza l' aggiunta di aromi;

d) arrostitura di carni fresche di tutte le specie animali: è ammessa come preparazione solo l' aggiunta di aromi naturali e di olio;

e) croccanti e zucchero filato;

f) panini e toast.

9.4 La preparazione dei prodotti, di cui al paragrafo 9.3, è soggetta all' autorizzazione, di cui all' art. 2 della Legge 283/62 anche prescindendo dai requisiti, di cui al paragrafo 7.1.

9.5 E' proibita su mezzi mobili la preparazione e trasformazione dei seguenti prodotti:

a) pasticceria fresca (sono consentiti gli impasti di farina e acqua con o senza zucchero);

b) prodotti a base di uova o loro derivati;

c) panna fresca;

d) preparazione di impasti a base di carne cruda o cotta (è consentita la trasformazione tramite cottura);

e) preparazione di condimenti sia a base di carne sia con altri ingredienti.

9.6 Le attrezzature utilizzate per la vendita ambulante dei prodotti ittici ed i locali per la rimessa delle attrezzature e per la conservazione dei prodotti ittici destinati alla vendita ambulante devono rispondere ai seguenti requisiti:

- banco di vendita solidamente costruito ed interamente rivestito di materiale impermeabile, lavabile, disinfettabile e tale da consentire il deflusso dell' acqua di fusione del ghiaccio che deve essere versata al suolo; la superficie del banco, destinata a venire in contatto con gli alimenti, deve essere realizzata in materiale riconosciuto idoneo. Il banco deve essere dotato di vetrina a temperatura controllata, che protegga gli alimenti da ogni eventuale insudiciamento e da manipolazione e contatto da parte del pubblico.

- zona destinata alla toelettatura dei prodotti, distinta dal banco di vendita, munita di lavello con acqua idonea al consumo umano con comando a pedale, piano di lavoro e contenitori per i rifiuti con coperchio a comando a pedale e contenitori a perdere.

Il locale per la rimessa dell' attrezzatura deve essere sufficientemente ampio, luminoso ed areato ed avere il pavimento e le pareti fino a m. 2 impermeabili, lavabili e disinfettabili, deve essere dotato di acqua idonea al consumo umano e, qualora sia prevista la conservazione dei prodotti, deve essere installata cella frigorifera.

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