TITOLO II - INCONVENIENTI IGIENICI E DELL’AMBIENTE
Articolo 4 - “Ambito tematico”
1. Si definiscono inconvenienti igienici tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l’ambiente.
2. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione quale inconvenienti igienico e dei conseguenti provvedimenti, l’esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati, disabili) e il numero di persone interessate dall’inconveniente.
Articolo 5 - “Competenze del Comune”
1. E’ compito dell’Amministrazione Comunale, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, attivarsi mediante:
• Avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi di uffici comunali o della Polizia Municipale, quale organo di vigilanza sul territorio;
• adottando i provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze, quali ordinanze o diffide per il ripristino;
• esercitando la vigilanza sull’osservanza dei provvedimenti adottati;
• informando i soggetti autori della segnalazione sull’esito degli accertamenti e sugli eventuali provvedimenti adottati nell’ambito delle proprie competenze e sul loro risultato.
2. Per l’esercizio delle proprie competenze, il Comune si può avvalere dell’Azienda U.S.L. e dell’A.R.P.A.T. attivando i necessari accordi e/o protocolli previsti dalla Legislazione vigente.
Sezione I ° INTERVENTI DI IGIENE URBANA
Articolo 6 - “Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione”
1. L’Amministrazione Comunale provvede, attraverso Aziende Pubbliche e/o Imprese Private all’esecuzione di interventi per il controllo di agenti infestanti presenti sul territorio comunale. A tale scopo l’Amministrazione in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. n° 9 promuove le campagne di prevenzione volte ad impedire lo sviluppo degli insetti molesti.
2. E’ fatto divieto ai singoli cittadini l’utilizzo, in aree esterne e/o confinate di loro proprietà, di biocidi (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti), ad eccezione di quelli di natura biologica. In presenza di agenti infestanti , le sostanze biocidi potranno essere utilizzate, da apposite imprese specializzate, così come disposto dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal decreto 7 luglio 1997, n. 274 e successive modificazioni e variazioni.
3. Qualora i cittadini, per la bonifica (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) di ambienti esterni e/o confinati, si avvalgono di Aziende di servizio pubbliche o private, queste prima dell’inizio delle operazioni di bonifica ambientale ed igienico - sanitaria, dovranno presentare all’Amministrazione Comunale, un piano generale contenente le modalità di esecuzione degli interventi in questione.
4. Il piano generale organizzativo/operativo, prodotto dalle imprese chiamate ad operare deve essere presentato all’Amministrazione Comunale, in carta semplice, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante e deve documentare le modalità d’espletamento del servizio, in particolare:
a) redazione di procedure/istruzioni tecniche operative generali da seguire durante le attività di bonifica (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione), compresi i materiali e le attrezzature che verranno impiegate, organizzazione del servizio, esecuzione dei controlli e degli interventi di bonifica, piano di rischio delle prestazioni, ecc.;
b) qualifica del personale tecnico impiegato nelle operazioni di bonifica;
c) documentazione sulle formulazioni biocide (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti) da utilizzare, con particolare riguardo alla tossicità (uomo, animali, piante ed ambiente in generale), con l’indicazione degli estremi di registrazione presso il Ministero della Sanità;
d) schede tecniche di sicurezza (aggiornate), relative ai formulati biocidi ed ai principi attivi da impiegare;
e) piano di rischio per le persone nonché della incolumità pubblica e della salubrità ambientale;
f) i tempi e le modalità di esecuzione, le specifiche di impiego di ogni formulato e l’eventuale articolazione degli interventi in base alle condizioni ambientali e stagionali.
Articolo 7 - “Insetti molesti”
1. Tutti i cittadini sono tenuti, mediante l’adozione di comportamenti idonei, a prevenire la formazione di habitat idonei per lo sviluppo degli insetti molesti, in particolare:
• Non mantenere allo scoperto contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura (es. fusti, bidoni, vasche, annaffiatoi ecc.);
• Non accumulare scarti vegetali, sfalci e potature in giardini, singoli o condominiali, in orti, parchi e comunque in ogni area, con l’obbligo di provvedere al più presto al conferimento dei rifiuti presso i siti appositamente attrezzati per lo smaltimento;
• Non accatastare o comunque conservare rottami e pneumatici all’aperto, e nel caso non sia possibile, con l’obbligo temporaneo di coprirli con teloni in plastica ben tesi per evitare il formarsi di ristagni d’acqua.
2. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree e spazi privati o pubblici è fatto obbligo di:
• Tenere pulito da erbacce, da rifiuti ed inerti, ed evitare l’accumulo di qualsiasi materiale nelle aree non edificate, adottando tutti i necessari sistemi di protezione anche dalle intrusioni esterne per lo scarico abusivo;
• Provvedere alla manutenzione dei fossi e canali di scolo, al fine di favorire il deflusso delle acque;
• Predisporre, costruire e gestire qualsiasi superficie che sia esposta alle acque meteoriche, quali tetti e coperture in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l’allontanamento delle acque stesse;
• Procedere periodicamente alla pulizia di grondaie e caditoie, onde facilitare il drenaggio delle acque;
• Evitare il formarsi di piccole raccolte d’acqua a seguito dell’utilizzo di teloni in plastica a copertura di mezzi, di apparecchiature e materiale vario.
Articolo 8 - “Roditori”
1. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree esterne e confinate, è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 16 agosto 2001, che vieta l’utilizzo, l’abbandono, la preparazione e la detenzione di esche avvelenate.
2. Le Aziende di servizio pubbliche o private cui vengono demandate le operazioni di derattizzazione dovranno pertanto essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale allo svolgimento delle operazioni previste, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. n. 39 del 16 agosto 2001.
3. Allo scopo di evitare possibili contaminazioni, le operazioni di derattizzazione, devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali.
4. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di:
• Danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
• Toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
• Introdurre animali domestici non tenuti al guinzaglio e sprovvisti di museruola all’interno delle aree segnalate dall’intervento;
• Abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento;
• Toccare o spostare le carogne dei roditori.
Articolo 9 - “Competenze del Sindaco in materia di Igiene Urbana”
1. Qualora sul territorio comunale si evidenzino problematiche igienico-sanitarie causate dalla presenza di insetti molesti o agenti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali, su parere degli Enti Istituzionali competenti, il Sindaco con provvedimento contingibile ed urgente ordina al privato cittadino, a proprie spese, i necessari interventi di bonifica primaria (manutentiva) e secondaria (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione).
2. Nel caso di mancato adempimento all’ordine come sopra intimato, si provvederà previa diffida, alla esecuzione d’Ufficio dei necessari interventi con remissione delle spese a carico del soggetto inadempiente salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalla Legge.
Articolo 10 - “Avvelenamenti”
1. E’ severamente vietato a chiunque spargere, abbandonare e/o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o qualsiasi altro preparato che presenti caratteristiche di pericolosità per l’incolumità pubblica, sia umana che degli animali.
2. I medici veterinari sono obbligati a segnalare all’autorità competente tutti i casi di sospetto di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza evidenziando il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. L’Amministrazione comunale provvederà ad adottare le necessarie misure di indagine e di repressione del fenomeno oltre che avviare le opportune operazioni per la bonifica delle aree interessate per prevenire altri avvelenamenti.
Sezione II° QUALITÀ DEL VIVERE COMUNE
Articolo 11 - “Aree Pubbliche”
1. A garanzia dell’igiene collettiva ed a tutela del decoro delle aree pubbliche, è vietato:
• spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d’uso domestico da balconi aggettanti direttamente su aree pubbliche o aperte all’uso pubblico;
• esporre ad asciugare biancheria, panni ed indumenti, quando ciò possa arrecare danno e disturbo al transito delle persone sottostanti;
• annaffiare vasi in modo che possa cadere acqua sul suolo pubblico;
• scolare sul suolo pubblico acqua di lavaggio di aree private;
• utilizzare balconi, terrazzi ed anche luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali;
• manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico e le attrezzature e gli impianti su di esso installati;
• spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
• appoggiare sacchi o rifiuti di qualsiasi genere all’esterno dei contenitori di rifiuti, anche se gli stessi fossero colmi;
• cogliere fiori e recare danno in qualsiasi modo alle piante, recinti, steccati e quant’altro sia stato posto per l’ornamento e per utilità pubblica.
2. E’ fatto altresì divieto di ammassare ai lati delle case o in qualsiasi spazio pubblico, materiali di qualunque genere e tipologia, salvo i casi di situazioni eccezionali debitamente comprovate da autorizzare in modo espresso.
3. Sono esonerate dal divieto sopra indicato il deposito conseguente agli accordi con il gestore del servizio RSU per il ritiro di materiali ingombranti.
4. In ogni caso l’ammasso conseguente alle situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione previo pagamento del canone di occupazione come previsto dalla normativa vigente.
Articolo 12 - “Piccioni ed altri volatili nei centri abitati”
1. Al fine di evitare problemi igienico - sanitari conseguenti alla eccessiva proliferazione e diffusione di piccioni od altri volatili all’interno del centro urbano, è vietato somministrare nonché disperdere o abbandonare nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici del centro abitato, cibo ed alimenti.
2. Al fine di salvaguardare il vicinato, la somministrazione di cibo ed alimenti in corti o spazi privati è vietato, salvo esplicita autorizzazione del condominio o dei vicini immediatamente adiacenti e previa adozione di tutti i necessari accorgimenti e sistemi di prevenzione dello spargimento di guano e della conseguente pulizia dell’area.
3. Allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei piccioni o altri volatili, nonché l’azione meccanica del becco deteriorino le strutture architettoniche, ed al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all’uomo, i proprietari di fabbricati devono provvedere alla chiusura delle aperture che possono rappresentare un habitat ideale per la nidificazione dei volatili, nonché alla tempestiva pulizia del materiale fecale e piume.
4. L’Amministrazione comunale ha il compito di controllare i siti di nidificazione dei piccioni o altri volatili, adottando sistemi di dissuasori chimici o meccanici reperibili sul mercato, nonché attivarsi tempestivamente per la pulizia di tutte quelle aree pubbliche, dove si registra la forte presenza di materiale fecali, terreno di coltura di microrganismi patogeni.
5. Sono altresì vietate catture di detti animali, salvo quando queste siano proposte dalla U.S.L., per interventi istituzionalmente previsti dal loro ordinamento.
6. Qualora l’aumento della popolazione dei volatili non sia ritenuto accettabile dal punto di vista ambientale, per l’insorgere di problemi riguardanti il deterioramento delle strutture architettoniche o dal punto di vista igienico - sanitario, il Settore Ambiente, su parere del degli Enti istituzionalmente preposti, può autorizzare e disporre interventi ad ampio raggio di contenimento delle popolazioni dei volatili da effettuarsi, sotto il controllo di detti Enti. |