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Regolamento di igiene urbana, sanità pubblica e veterinaria e per la tutela del territorio

TITOLO IV - SCARICHI

Sezione I ° PRINCIPI GENERALI
Articolo 22 - “Oggetto e disciplina di riferimento”


1. Il seguente titolo ha lo scopo di recepire la normativa vigente sugli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee.

2. Il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni normative in vigore per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura, in particolare:

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;
- Regolamento Regionale n. 28/R del 23 maggio, fino ad emanazione del Regolamento Regionale attuativo della L.R. 20/2006;
- Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.

Articolo 23 - “Definizioni”

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, così come previsto dall’articolo 74, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e dall’articolo 2 della Legge Regionale n. 20 del 30 maggio 2006;
b) Acque reflue assimilate alle domestiche: salvo quanto previsto dall’articolo 112 del D.Lgs. 152/2006 le acque:

- provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’articolo 112, comma 2, e che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore;
- tutte le acque reflue scaricate, che rispettano le condizioni di cui all’allegato 1, Tabella 1 del R.R. N. 28/R del 23 maggio 2003.

c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
d) abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. E’ da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
e) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
f) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
g) acque meteoriche di prima pioggia AMPP = acque corrispondenti, per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti. I coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
h) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) = acque meteoriche dilavanti derivantida superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportere il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
i) deposito temporaneo = il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo le prescrizioni dettate dall’articolo 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006.
l) rifiuti liquidi = qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi, così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettera g) del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 24 - “Ambito di applicazione”

1. Sono soggetti al presente disciplinare:

a) tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, che, per impossibilità tecnica oggettiva, non recapitano in pubblica fognatura, ma scaricano direttamente su suolo o in acque superficiali (corsi d’acqua o altri corpi idrici non significativi);
b) tutti gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, di cui all’allegato 1 Tab. 1 del R. R. 28/R, che rispettino le condizioni vincolanti della colonna D.

2. Per i nuovi insediamenti in aree territoriali servite da pubblica fognatura vi è l’obbligo di allaccio e, in caso di non adempimento, il Comune, sentito il parere del gestore del servizio idrico integrato, emana apposita ordinanza, affinché venga realizzato dal proprietario/i.

3. Nei casi di scarichi di insediamenti produttivi che non rispettino le condizioni vincolanti di cui alla Tab. 1 colonna D dell’allegato 1 del R.R. 28/R, l’assimilazione delle acque reflue alle domestiche non è consentita, quindi trattasi di scarichi reflui industriali e l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è la Provincia, sentito il parere dell’A.R.P.A.T.

4. Nei casi di insediamenti produttivi, che non rientrano nelle condizioni di assimilabilità (Tab. 1 del R.R. 28/R), per i quali vi sia il rischio che le acque meteoriche di prima pioggia in relazione alle attività svolte portino al dilavamento di sostanze pericolose, sono da considerarsi scarichi industriali e l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è la Provincia, sentito il parere dell’A.R.P.A.T.

5. Ai sensi della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20, il Comune autorizza lo scarico nella fognatura bianca, previo parere dell’A.R.P.A.T., delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) opportunamente trattate, derivanti da quegli insediamenti o stabilimenti che svolgono attività che comportino oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

6. Ai sensi della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20, le acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) sono assimilabili alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) quando derivano da tetti o tettoie di edifici, o di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti o da altre superfici impermeabili che comunque non svolgano attività pregiudizievoli per l’ambiente.

Articolo 25 - “Competenze”


1. Il Comune rilascia le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate, non allacciate alla pubblica fognatura, come disciplinato dall’articolo 4 comma 2 della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20.

Sezione II ° MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
Articolo 26 - “Pratica edilizia”


1. Nel caso in cui un soggetto privato inoltri domanda di concessione edilizia o denuncia di inizio attività (D.I.A.) al Settore Urbanistica Edilizia (S.U.E.) per la ristrutturazione di edifici esistenti o per la costruzione di nuovi edifici in zone non servite da pubblica fognatura, deve presentare al S.U.E. in allegato alla documentazione richiesta, anche il progetto dell’impianto di smaltimento degli scarichi in duplice copia, che deve essere conforme alla normativa vigente. Il progetto dell’impianto di smaltimento degli scarichi deve essere corredato dei seguenti allegati:

• relazione geologico-idrogeologica, firmata da un tecnico abilitato;
• relazione tecnica descrittiva dell’impianto di smaltimento dei liquami, firmata da un tecnico abilitato;
• planimetria in scala, firmata da un tecnico abilitato;
• estratto della mappa catastale, in cui si evidenzi la zona interessata dallo smaltimento dei reflui;
• Per utenze con potenzialità inferiore a 100 AE:

- dichiarazione del tecnico abilitato sopracitato, che attesti la conformità dell’impianto di smaltimento alla normativa vigente; Per utenze con potenzialità superiore a 100 AE:
- parere di conformità dell’A.R.P.A.T.

2. Il progetto dell’impianto di smaltimento degli scarichi, corredato degli allegati di cui al comma precedente deve pervenire al S.U.E. tramite ufficio Protocollo per l’accertamento della data di ricevimento del materiale richiesto.
3. Il S.U.E., una volta ricevuta tutta la documentazione, informa:

• il titolare dello scarico della obbligatorietà di inoltrare richiesta di autorizzazione all’Ufficio Ambiente, secondo apposita modulistica reperibile presso U.R.P., sito del Comune di Follonica e Ufficio Ambiente;
• l’Ufficio Ambiente (entro 30 giorni dalla data assunta all’Ufficio Protocollo) del il titolare del progetto dell’impianto di smaltimento degli scarichi.

Articolo 27 - “Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui domestici”

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, in duplice copia di cui 1 in bollo, deve essere presentata dal titolare al Settore Ambiente mediante gli appositi moduli già predisposti e reperibili presso l’U.R.P., Ufficio Ambiente o presso il sito web del Comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it.

2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la necessaria documentazione come indicata nella modulistica a pena di improcedibilità del procedimento.

3. Le spese del procedimento così come previsto dall’articolo 124 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 sono a carico del richiedente.

4. Nella domanda deve essere indicato in quale dei seguenti corpi recettori avviene lo scarico se direttamente sul suolo o nell’acqua superficiale.

5. Nel caso in cui lo scarico recapiti in corso d’acqua, nella domanda deve essere indicata la denominazione del corso d’acqua e la tipologia della portata (continua, discontinua, occasionale e il periodo di portata nullo), al fine di evidenziare la capacità di diluizione del corpo idrico e di autodepurazione.

6. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità.

7. Per gli insediamenti, edifici o installazioni, la cui attività sia trasferita in altro luogo o che siano soggetti ad una diversa destinazione o ad ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Articolo 28 - “Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di reflui assimilati ai domestici”


1. Rientrano nella condizione di assimilazione alle acque reflue domestiche tutte le acque reflue di attività previste dall’art. 23 comma 1 lettera b) del presente Regolamento, nonché tutte le acque reflue delle attività elencate nella Tabella 1 dell’allegato 1 del R.R. 28/2003.

2. Il titolare degli scarichi che rientrano nella condizione di assimilabilità deve produrre le seguenti indicazioni: - tipologia dell’attività svolta; - composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi con indicazione degli AE.

3. Nel caso di autorizzazione per reflui assimilati ai domestici, la domanda in triplice copia deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Follonica personalmente o a mezzo servizio postale e indirizzata allo Sportello Unico delle Imprese del Comune di Follonica (S.U.A.P.), mediante gli appositi moduli già predisposti e reperibili presso l’amministrazione comunale.

4. Il S.U.A.P. provvederà alla trasmissione di una copia della richiesta di autorizzazione all’A.R.P.A.T., per il necessario parere preventivo e l’altra al Settore Ambiente.

Sezione III° AUTORIZZAZIONI
Articolo 29 -“Autorizzazioni provvisorie”


1. Nelle more della conclusione del procedimento è possibile ottenere un’autorizzazione provvisoria valevole per 6 mesi periodo entro il quale lo scarico potrà essere attivato per verificarne la funzionalità.

2. Nella istanza dovrà essere espressamente indicata tale richiesta per la cui procedibilità dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del soggetto richiedente alla presentazione di tutta la documentazione nei modi e nei termini che saranno richiesti dall’Amministrazione comunale oltre che l’impegno alla immediata sospensione della attività nel caso in cui siano rilevati parametri non conformi prima del rilascio del titolo definitivo.

3. In ogni caso, terminato il periodo di proroga concesso, l’autorizzazione provvisoria deve essere trasformata in autorizzazione definitiva ed in mancanza si provvederà ad impedire, previa diffida alla sospensione dell’immissione, lo scarico non conforme alla normativa vigente.

Articolo 30 - “Autorizzazioni definitive”

1. Per l’ottenimento dell’autorizzazione definitiva allo scarico il richiedente dovrà trasmettere apposita dichiarazione redatta da laboratorio di analisi autorizzato, che attesti il rispetto dei limiti in ingresso e in uscita dall’impianto di smaltimento, come previsti da apposita determinazione del Dirigente del Settore Ambiente.

2. L’Ufficio Ambiente ha 60 giorni di tempo dalla data di trasmissione della dichiarazione redatta da laboratorio di analisi per il rilascio dell’autorizzazione definitiva al titolare dell’attività da cui origina lo scarico.

3. L’autorizzazione definitiva ha una validità di quattro anni, con possibilità di rinnovo con le modalità indicate dall’articolo 30 del presente Regolamento.

4. L’autorizzazione definitiva viene trasmessa al soggetto privato richiedente e al S.U.E. o al S.U.A.P. (nel caso di reflui assimilati) per la conclusione del procedimento di competenza.

5. L’Ufficio Ambiente si riserva di richiedere l’accertamento di parametri di tipo microbiologico solo nel caso in cui lo scarico recapiti in un corpo idrico recettore il cui uso è concomitante con altra attività preventivamente al rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 31 - “Trattamenti appropriati”

1. Per il conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla Tabella indicata all’articolo precedente, è consentito l’utilizzo di impianti di smaltimento liquami, quali vasche settiche, fosse Imhoff e tutti i sistemi di smaltimento previsti dall’allegato 2 Tabella 1 del Regolamento R.T. 28/R del 23 maggio 2003.

2. L’utilizzo dei pozzi/vasche a tenuta stagna è consentito solo per i rifiuti liquidi, di cui all’articolo 2 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003, a condizione che non vi sia la possibilità tecnica di allaccio alla pubblica fognatura.

3. Il pozzo a tenuta stagna, non essendoci una immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in reti fognarie, non si configura come scarico, pertanto segue le prescrizioni dettate dall’articolo 183 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/2006 configurandosi come deposito temporaneo. Per il detentore del deposito temporaneo vi è l’obbligo di dichiarare al Comune con apposito modulo prestampato:

• l’ubicazione del deposito;
• da dove originano i rifiuti;
• l’impossibilità tecnica di allaccio alla rete fognaria;
• modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi.

Articolo 32 - “Procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico”


1. Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate, ai sensi dell’articolo 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, qualora le caratteristiche qualitative e quantitative non risultino modificate rispetto a quelle precedentemente autorizzate.

2. Nel caso in cui si abbiano variazioni che modificano le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, l’autorizzazione precedentemente rilasciata decade automaticamente.

3. Il soggetto istante dovrà procedere ad inoltrare una nuova richiesta per il rilascio di una autorizzazione collegata alla diversa modalità di utilizzazione dell’impianto.

Articolo 33 - “Voltura dell’autorizzazione allo scarico”


1. Nel caso in cui ci sia un cambiamento di titolarità dello scarico il nuovo titolare entro 30 giorni deve presentare apposita istanza di voltura in duplice copia all’Ufficio Ambiente, mediante la modulistica appositamente predisposta.

2. In mancanza della voltura nei termini indicati dal comma precedente, le autorizzazioni precedentemente rilasciate decadono automaticamente.

Articolo 34 - “Impianti di refrigerazione, congelamento e di condizionamento”

1. Gli scarichi delle acque di condensa degli impianti di refrigerazione, congelamento o simili di attività produttive quali, supermercati, rivenditori di prodotti alimentari e simili, devono essere opportunamente convogliati alla rete fognaria delle acque nere subordinate ad apposita autorizzazione da parte dell’autorità competente, al momento A.A.T.O. n° 6 Ombrone.

2. Gli scarichi delle acque di condensa degli impianti di condizionamento degli insediamenti civili e delle attività produttive, non possono essere dispersi nell’ambiente esterno ma devono essere convogliati secondo le seguenti modalità:

• tramite collegamento alle grondaie di scolo delle acque meteoriche;
• tramite collegamento allo scarico W.C. dei servizi igienici, finalizzato al recupero della risorsa idrica.

Sezione IV ° - VIGILANZA
Articolo 35 - “Controlli”


1. In caso di rinnovo tacito, il Comune provvede al controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni di legge con le modalità previste dall’articolo 128 del D.Lgs. 152/2006, assicurando un sistema periodico, diffuso ed effettivo ed imparzialità nella scelta dei soggetti titolari dello scarico.
In particolare:

- con controlli effettuati con cadenza annuale;
- su di un campione pari almeno al 10% del totale;
- l’anno successivo alle verifiche, sempre su un campione estratto e pari al 10%, ma con l’esclusione dei nominativi già estratti precedentemente.

2. Per le analisi di controllo il Comune stipula apposita convenzione con un laboratorio di analisi autorizzato.

3. Le ispezioni in loco vengono eseguite da:

- VV.UU., quali autorità di polizia giudiziaria responsabile del controllo sul territorio;
- un addetto dell’Ufficio Ambiente del Comune, quale rappresentante tecnico;
- un addetto alla raccolta dei prelievi del laboratorio convenzionato.

4. I soggetti incaricati al controllo sono autorizzati ad effettuare le ispezioni e i prelievi necessari.

5. Il soggetto privato è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ed a fornire le informazioni richieste.

6. Gli oneri relativi al controllo sono a carico dell’Ente.

Articolo 36 - “Sanzioni”

1. In caso di accertata violazione l’Ufficio Ambiente, come previsto dall’articolo 13 comma 2 del R.R. 28/R, ne dà tempestiva comunicazione all’A.R.P.A.T., che provvederà per quanto di propria competenza.

2. In caso di accertata violazione, si procederà alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal titolo V “Sanzioni” del D.Lgs. 152/2006 e dall’articolo 22 della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20.

Sezione V° DISCIPLINA DEL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE
Articolo 37 - “Competenze e definizioni”


1. E’ di competenza del Comune la gestione, manutenzione e controllo della sola fognatura bianca.

2. Ai fini del Presente Regolamento, si intende per: Acque bianche:

• le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, terrazze e da qualsiasi area scoperta con l’eccezione di quelle in cui siano deposti, per qualsiasi motivo, materiali tali da provocare per effetto del dilavamento, una effettiva modificazione della qualità delle acque stesse;
• acque di condensa degli impianti di condizionamento degli insediamenti civili e delle attività produttive, che, non avendo aggiunta di addittivanti o sostanze che potrebbero alterarne la composizione, possono essere assimilate alle acque meteoriche.

Acque nere: le acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti classificabili civili o produttivi, purché non legati al ciclo produttivo. Lo sono tutte le acque provenienti da servizi igienici, acquai, docce, lavabo, lavastoviglie,lavatrici, vasche da bagno ed altro.

Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Fognatura bianca: rete dei collettori convoglianti le sole acque bianche. Fognatura mista: il convogliamento in un unico collettore delle acque nere e delle acque bianche, con conseguente loro miscelamento.

Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca) e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l’altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera). Collettori: canalizzazioni costituenti l’ossatura principale della rete che raccolgono le acque provenienti dalle fogne.

Articolo 38 - “Generalità”


1. E’ fatto obbligo convogliare le acque bianche nella:

• rete di fognatura bianca, nelle zone in cui è presente un sistema fognario separato, tenendo conto del presente Regolamento, del Regolamento Edilizio e delle procedure tecniche indicate dal settore Lavori Pubblici;
• rete di fognatura mista, nelle zone in cui non è presente un sistema fognario separato, tenendo conto del Regolamento sugli scarichi in fognatura del Servizio Idrico Integrato - ATO vigente al momento dell’allacciamento.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione, salvo diversa disciplina normativa, gli scarichi convoglianti le acque bianche, allacciati o da allacciare alla rete fognaria , eccetto i casi previsti dall’articolo 24 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 39 - “Modalità di allacciamento alla fognatura bianca”

1. Gli allacciamenti alla fognatura bianca o mista devono essere costituiti da condotte opportunamente strutturate secondo caratteristiche tecniche idonee ad agevolare lo scorrimento delle suddette acque verso il collettore stradale, realizzate in materiale adeguato e con la interposizione di un pozzetto di ispezione tra la proprietà privata e l’area pubblica.

2. Il Settore Lavori Pubblici provvederà a dettare le modalità tecniche per l’attuazione pratica di quanto disposto dal comma precedente con un apposito disciplinare.

3. Lo smaltimento sul suolo delle acque bianche è ammesso solo con carattere di eccezionalità limitatamente alle sole zone non servite dalla fognatura comunale bianca o mista.

4. Per effettuare un allacciamento alla fognatura bianca il titolare dello scarico deve presentare apposito atto al Settore Lavori Pubblici che provvederà al rilascio di contestuale permesso ad intervenire su suolo pubblico per il collegamento alla rete fognaria.

5. L’istanza dovrà contenere apposita dichiarazione comprovante che le acque bianche scaricate nella pubblica fognatura bianca o mista sono acque meteoriche non contaminate o ad esse assimilate provenienti dai tetti, dai terrazzi, dai piazzali e da strade interne al fabbricato.

6. Nelle zone di nuova urbanizzazione, dove non sussiste la condizione di manomissione del manto stradale, deve essere rilasciata solo l’autodichiarazione di cui al comma precedente.

7. Le spese di allacciamento, sia alla fognatura bianca, sia alla fognatura mista sono a totale carico del richiedente senza possibilità di alcuna ripetizione o rimborso per le manomissioni ed i ripristini della viabilità carrabile e pedonale pubblica.

Articolo 40 - “Divieti”

1. E’ assolutamente vietato immettere nella fognatura bianca:

• acque nere o saponose;
• qualsiasi sostanza allo stato liquido, solido o gassoso, che potrebbe creare pericolo all’incolumità delle persone o agli animali o provocare danno all’ambiente per caratteristiche di infiammabilità, esplosività, tossicità e radioattività;
• qualsiasi sostanza solida o viscosa tale da causare ostruzione nei collettori fognari;
• vapori e gas di qualunque tipo.

Articolo 41 - “Adeguamenti”


1. In occasione di ristrutturazioni di immobili e di edifici già esistenti, privi di sistema di condotte per il convogliamento delle acque bianche, i proprietari sono obbligati ad effettuare gli opportuni allacciamenti alla fognatura bianca o mista.

2. In caso di lavori di rifacimento della fognatura comunale, con costruzione della rete di fognatura bianca, le utenze civili sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere d'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti dall’Amministrazione Comunale e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

3. L’Amministrazione Comunale provvede anche in via coattiva, ad eseguire gli allacciamenti in caso d'inerzia o rifiuto dei privati a provvedere direttamente con remissione delle spese.

Articolo 42 - “Responsabilità”

1. I titolari degli scarichi delle acque bianche sono responsabili nei tratti di allacciamento privato alla fognatura bianca o mista di:

• manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni;
• regolarità del deflusso delle acque;
• impermeabilità dei condotti e simili;
• danni a terzi o a strutture pubbliche, dovute a mancata manutenzione, pulizia e riparazione dei condotti privati di allacciamento.

2. Il Dirigente del settore competente, previo accertamento istruttorio può emettere ordinanza nei confronti dei titolari degli scarichi sopradetti per l’esecuzione di lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l’imposizione di un termine di ultimazione dei lavori, trascorso il quale si provvede d’ufficio, ponendo a carico dell’utente inadempiente i relativi costi a consuntivo.

Articolo 43 - “Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche”


1. I titolari degli scarichi di acque bianche devono evitare in ogni modo l’inquinamento delle acque meteoriche che dilavano le superfici scoperte. A questo scopo devono essere evitati accumuli all’aperto di tutti quei prodotti o rifiuti che possono comportare solubilizzazione di sostanze inquinanti.

2. Nei casi in cui sia accertata l’impossibilità ad eliminare i rischi di inquinamento delle acque meteoriche, il Comune può impartire specifiche ed eccezionali prescrizioni per l'immissione in fognatura nera.


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