TITOLO IX - SANZIONI
Articolo 53 - “Sanzioni “
1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo non sia diversamente specificato dalla normativa speciale comunque applicabile, saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’articolo 7 - bis della Legge 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti e/o non ottemperi alle prescrizioni stabilite fissati con le ordinanze emanate nelle materie previste dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista dal precedente comma ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Dirigente della Polizia Municipale.
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