TITOLO V - DISCILINA PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
Articolo 44 - “Uso acqua potabile”
1. E’ vietato l’uso improprio e smisurato di acqua potabile destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, al fine di evitare consumi anomali e ridurre gli sprechi, particolarmente durante la stagione estiva.
2. In condizioni di carenza idrica, il consumo di acqua del pubblico acquedotto è limitato ai soli usi alimentari, igienici e per le necessità dei cantieri per costruzioni, altre attività industriali e di pubblico interesse.
3. E’ fatto divieto agli utenti privati l’uso del pubblico acquedotto per: annaffiatura di orti e giardini, lavaggio automezzi, lavaggio di strade, riempimento di piscine e quant’altro non sia strettamente inerente agli usi indicati al comma 2.
4. In condizioni di carenza idrica, il Sindaco emette apposita ordinanza volta alla prevenzione, nonché al sanzionamento di ogni comportamento che violi il divieto assoluto di uso improprio della risorsa idropotabile.
5. E’ fatto divieto assoluto prelevare acqua dalle fontane pubbliche, che insistono nel territorio comunale, per quantitativi superiori a 20 litri a testa/giorno, da effettuarsi esclusivamente con bottiglie od altri contenitori con tale capienza massima.
6. E’ fatto divieto attingere con tubi di gomma, canalizzazioni di qualunque genere e tipologia. |