TITOLO VI - TUTELA DELL’AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI
Articolo 45 - “Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell’ambiente”
1. Al fine di prevenire gli incendi, per l’incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell’ambiente:
• Tutti i proprietari di aree e terreni pubblici e privati all’interno del centro abitato, fiancheggianti suolo pubblico o anche compresi fra fabbricati di qualsiasi genere e destinazione o tra terreni privati, hanno l’obbligo di mantenere tali resede puliti e liberi da erbe secche, cespugli ed ogni altro tipo di materiale combustibile;
• Gli Enti incaricati della manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali, provinciali poste nel territorio comunale hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni di pertinenza ferroviaria e banchine stradali dalla vegetazione infestante;
• Tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, strade statali, provinciali e comunali esistenti nel territorio comunale hanno l’obbligo di provvedere a tenerli sgombri dalla vegetazione infestante.
2. Al fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi colatori, canale e corsi d’acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone, alle infrastrutture a all’ambiente i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d’acqua, hanno l’obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.
3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d’acqua, qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possono comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque di pioggia, devono rispettare le distanze minime dai fossi colatori, canali e corsi d’acqua, previste dall’articolo 96 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523 e dall’articolo 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368. |