stemma della testata
certificazione ambientale Emas
tema blu .  tema ocra .  elevato contrasto .  caratteri grandi .  caratteri medi .  caratteri piccoli .  RSS NEWS
|
|

Regolamento di igiene urbana, sanità pubblica e veterinaria e per la tutela del territorio

TITOLO VI - TUTELA DELL’AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI

Articolo 45 - “Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell’ambiente”


1. Al fine di prevenire gli incendi, per l’incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell’ambiente:

• Tutti i proprietari di aree e terreni pubblici e privati all’interno del centro abitato, fiancheggianti suolo pubblico o anche compresi fra fabbricati di qualsiasi genere e destinazione o tra terreni privati, hanno l’obbligo di mantenere tali resede puliti e liberi da erbe secche, cespugli ed ogni altro tipo di materiale combustibile;
• Gli Enti incaricati della manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali, provinciali poste nel territorio comunale hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni di pertinenza ferroviaria e banchine stradali dalla vegetazione infestante;
• Tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, strade statali, provinciali e comunali esistenti nel territorio comunale hanno l’obbligo di provvedere a tenerli sgombri dalla vegetazione infestante.

2. Al fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi colatori, canale e corsi d’acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone, alle infrastrutture a all’ambiente i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d’acqua, hanno l’obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.

3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d’acqua, qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possono comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque di pioggia, devono rispettare le distanze minime dai fossi colatori, canali e corsi d’acqua, previste dall’articolo 96 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523 e dall’articolo 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368.


|
|
|
Copyright © 1998, 2010 Comune di Follonica
IL COMUNE LA COMUNITA' - Follonica Comunicazione
Testata di informazione del Comune di Follonica
Iscrizione al Tribunale di Grosseto n. 8/2005
Largo Felice Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (Grosseto)
Tel. Centralino 0566 - 59111
URP 0566 - 59256
Fax 0566 - 41709
Numero Verde 800 - 405650
Protocollo: protocollo@comune.follonica.gr.it
PEC: follonica@postacert.toscana.it (solo per messaggi da caselle di posta elettronica certificata)
Suggerimenti e consigli su questo sito: www@comune.follonica.gr.it
Valid XHTML 1.0 Strict -  Valid CSS -  Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0