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Regolamento di igiene urbana, sanità pubblica e veterinaria e per la tutela del territorio

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

Sezione I ° DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 46 “Definizioni”


1. Ai fini dei presenti articoli si intende per:

• sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti;
• sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito. E’ inquinato il sito dove anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
• messa in sicurezza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
• messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tal caso devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
• bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale od inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
• misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all’ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell’efficacia delle limitazioni d’uso, qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed il ripristino ambientale non consentano di rispettare i valori di concentrazione limite accettabili per la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati;
• ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali.

Articolo 47 - “Obbligo di bonifica e ripristino ambientale”


1. In caso di pericolo concreto di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previsti dalla normativa vigente per le sostanze inquinanti, il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di concentrazione limite accettabili.

2. l’Amministrazione comunale provvede, in base alla segnalazione proveniente dai soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, alla diffida del responsabile dell'inquinamento a provvedere alla predisposizione del Piano di messa in sicurezza, entro le 48 ore successive all’evento, precisando:

• il soggetto responsabile dell’inquinamento o del pericolo dell’inquinamento e il proprietario del sito; • l’ubicazione e le dimensioni dell’area contaminata o a rischio di inquinamento;
• i fattori che hanno determinato l’inquinamento o il pericolo di inquinamento;
• le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi nell’ambiente;
• le componenti ambientali interessate, quali ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna;
• la stima dell’entità della popolazione eventualmente a rischio o, se ciò non è possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell’area circostante a quella potenzialmente interessata dall’inquinamento.

3. L’obbligo previsto nel comma precedente è altresì individualmente previsto anche per chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limiti accettabili o crea le condizioni per un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi.

4. Il responsabile della situazione di inquinamento deve comunicare, entro le 48 ore successive, al Comune, alla Provincia, alla Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati e in fase di esecuzione; la comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione, da cui si evincano le caratteristiche dell’intervento.

5. Si applicano, in quanto compatibili le procedure di cui all’articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Articolo 48 - “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”


1. Qualora il Comune, riceva una segnalazione di una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabile o comunque laddove, causa l’abbandono di rifiuti, si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, emana un’ordinanza e diffida il responsabile dell’inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale.

2. L’ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il responsabile dell’inquinamento deve provvedere agli interventi di messa in sicurezza nei termini che saranno in essa indicati entro 48 ore dalla notifica dell’ordinanza.

4. Se il responsabile dell’inquinamento non è individuato o non provveda il proprietario del sito inquinato, né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale sono adottati dal Comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato ma inadempiente.

5. Per aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell’allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Sezione II ° AREE CONTENENTI AMIANTO
Articolo 49 - “Coperture ed altri manufatti in cemento -amianto”


1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza della salute pubblica, è fatto divieto di utilizzare in qualunque modo e situazione materiali di amianto o comunque contenenti amianto.

2. Le coperture, i divisori, ed ogni e qualsiasi manufatto in cui sia presente l’utilizzo di detto materiale devono essere mantenute in buono stato di conservazione, con appositi interventi per garantire l’integrità delle tabelle e delle strutture.

3. Il Sindaco o il Dirigente, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, autorità deputate al controllo del territorio, Polizia Municipale, ecc. può emettere ordinanza nei confronti di un soggetto pubblico o privato detentore di materiali contenenti amianto affinché lo stesso provveda alla rimozione o alla messa in sicurezza dei materiali stessi secondo quanto previsto dalle normative al momento in vigore, qualora sia accertato, tramite controlli analitici e tecnici eseguiti da laboratori e professionisti regolarmente abilitati, i cui oneri sono totalmente a carico del detentore stesso, che le condizioni dei materiali di che trattasi possono comportare rischi per la salute pubblica.

Articolo 50 - “Modalità di smaltimento”

1. I materiali rimossi devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia dei rifiuti, conferendoli presso un impianto di smaltimento autorizzato.

2. Al fine di evitare qualsiasi dispersione di polvere e fibre nell’ambiente è vietato:

• frantumare, segare, forare e togliere i materiali in cemento-amianto (eternit);
• gettare i materiali contenenti amianto nei cassonetti dei rifiuti disposti per la raccolta dei rifiuti urbani e alla raccolta differenziata.

3. In tutti i casi in cui devono essere effettuati interventi di messa in sicurezza o di rimozione di strutture contenenti amianto, è fatto obbligo di avvalersi di una ditta specializzata, la quale dovrà presentare il Piano dei lavori contenente la descrizione della tipologia di intervento da effettuare (rimozione, incapsulamento o sconfinamento) alle autorità competenti ed all’Ufficio Ambiente del Comune.

4. In ogni caso in cui l’intervento di bonifica sia imposto da una Ordinanza del Sindaco o del Dirigente, la ditta specializzata esecutrice dei lavori deve presentare all’Amministrazione comunale, prima dell’avvio delle operazioni, il piano dei lavori debitamente approvato dalla U.S.L. competente per territorio.

5. Le operazioni di rimozione devono avvenire con l’impiego di strumenti adeguati che non comportino dispersione di polvere o di fibre nell’ambiente, al fine di salvaguardare quanto più possibile l’integrità del materiale durante le fasi dell’intervento.


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