Parte I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Regolamento - Finalità
1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato
dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo statuto e dal presente regolamento
che attua quanto dispone l'articolo 7 del citato D.Lgs.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni
che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal
presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente
del Consiglio Comunale, in qualità di presidente dell'organo
consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti
ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.
Articolo 2
Interpretazione del regolamento
1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di
fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme
del presente regolamento devono essere presentate, in forma
scritta, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente
il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere
e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio
comunale, previo esame della Conferenza dei Capigruppo. Il
Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante
l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente
regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti
nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli
sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le
eccezioni da sollevare, informando la Conferenza dei Capigruppo.
Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile,
il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la
seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione
a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura
di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente
ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori
eccezioni.
Articolo 3
Durata in carica del Consiglio
1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.
Articolo 4
La sede delle adunanze
1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso
la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità
ed adeguatamente attrezzata, e destinata ai componenti del
consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è
riservato al pubblico e uno agli organi di stampa assicurando
agli stessi la possibilità di seguire, nel miglior
modo i lavori del consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce che l'adunanza
del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla
sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità
od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato
da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna
la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni
particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno
e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale
deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della
sede viene esposta la bandiera dello Stato, dell'Unione Europea
ed eventualmente quella del comune.
Articolo 5
Pubblicità delle adunanze
1. Le adunanze del consiglio comunale sono di regola pubbliche.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può
autorizzare la trasmissione delle stesse attraverso televisioni
o radio all'uopo convenzionate.
3. Le adunanze del Consiglio possono anche essere trasmesse
sul sito Internet del comune. Esso contiene gli ordini del
giorno, le deliberazioni ed un estratto del verbale delle
riunioni.