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Regolamento del Consiglio Comunale

Parte I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'articolo 7 del citato D.Lgs.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

Articolo 2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale, previo esame della Conferenza dei Capigruppo. Il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare, informando la Conferenza dei Capigruppo. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 3
Durata in carica del Consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Articolo 4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, e destinata ai componenti del consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico e uno agli organi di stampa assicurando agli stessi la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, dell'Unione Europea ed eventualmente quella del comune.

Articolo 5
Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio comunale sono di regola pubbliche.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può autorizzare la trasmissione delle stesse attraverso televisioni o radio all'uopo convenzionate.
3. Le adunanze del Consiglio possono anche essere trasmesse sul sito Internet del comune. Esso contiene gli ordini del giorno, le deliberazioni ed un estratto del verbale delle riunioni.

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