Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Articolo 24
Entrata in carica - Convalida
1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto
della proclamazione della loro elezione da parte del presidente
dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente
ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il consiglio
comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza
delle modalità prescritte, la ineleggibilità
di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità
o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000,
procedendo alla loro immediata surrogazione. E’ prevista
un’unica votazione per tutti gli eletti eleggibili,
mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi
agli eletti per i quali sussiste una delle causa di ineleggibilità
o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa,
dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione,
convalidando l’elezione di colui che nella medesima
lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli
eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle
cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dal D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 25
Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate
dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta,
indirizzata al Presidente del Consiglio comunale ed allo stesso
rimessa mediante inoltro presso l’ufficio protocollo
del comune, che le assume immediatamente nell'ordine temporale
di presentazione.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni
sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono
essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin della loro presentazione
e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata
dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni
dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
Articolo 26
Decadenza e rimozione dalla carica
1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza
di una causa di ineleggibilità preesistente all’elezione
e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall’articolo 60 del D.Lgs. n. 267/2000, il consiglio comunale pronuncia
la decadenza dalla carica del consigliere (o del sindaco)
interessato ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000
2. Quando successivamente all’elezione si verifichi
alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 come
causa di ineleggibilità, ovvero, alcuna delle condizioni
di incompatibilità previste dalla legge predetta esista
al momento della elezione o si verifichi successivamente ,
il consiglio gliela contesta e attiva la procedura; se la
condizione di ineleggibilità o di incompatibilità
risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare
provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In
caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell’organo consiliare possono essere
rimossi dalla carica quando compiano atti contrari nella Costituzione;
o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi
motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno
dei reati previsti dall'articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo
quanto dispone l’articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data
di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per
taluno dei delitti di cui all'articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell’autorità
giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, o in sua mancanza
il vicepresidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti
di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il consiglio comunale
che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute
consiliari consecutive o che risultino assenti per un periodo
superiore a sei mesi e che non abbiano comunicato preventivamente
alla riunione o entro il mese successivo alla stessa una giustificata
ragione sono dichiarati decaduti. L'iniziativa può
essere assunta d'ufficio da parte del presidente del consiglio
o può essere avviata da un consigliere. A tale riguardo,
il presidente del consiglio comunale a seguito dell’avvenuto
accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a
comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.
II consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio
Comunale, eventuali documenti probatori, entro il termine
indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può
essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio
esamina la proposta. Il consigliere ha il diritto di intervenire
e di esporre le proprie ragioni nella riunione consiliare.
Il consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
La decadenza è dichiarata ove la proposta è
accolta, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio. Il procedimento di decadenza
del presidente del consiglio è avviato dal vicepresidente
o da chi lo sostituisce.
7. Se il procedimento di decadenza concerne il Presidente
del Consiglio Comunale, lo stesso è motivatamente attivato
dal Vice Presidente o da uno o più componenti del Consiglio.
Il procedimento si svolge nei modi previsti dai precedenti
commi.
8. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla
carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata
la decadenza, in conformità all’articolo 81 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell’insussistenza
di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità
per il soggetto surrogante.
Articolo 27
Sospensione dalle funzioni
1. I componenti dell’organo consiliare possono essere
sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono
i motivi di cui agli articoli 59 e 142 del 267/2000.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, o in sua mancanza
il Vice-presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio,
convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione
decretata. II Componente sospeso, facente parte dell’organo
consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni
connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito
del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali
sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000, il consiglio comunale
nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento
di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando
la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la
decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli
precedenti.