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Regolamento del Consiglio Comunale

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 24
Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione. E’ prevista un’unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 25
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l’ufficio protocollo del comune, che le assume immediatamente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin della loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Articolo 26
Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall’articolo 60 del D.Lgs. n. 267/2000, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere (o del sindaco) interessato ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000
2. Quando successivamente all’elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 come causa di ineleggibilità, ovvero, alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta esista al momento della elezione o si verifichi successivamente , il consiglio gliela contesta e attiva la procedura; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell’organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari nella Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dall'articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l’articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui all'articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, o in sua mancanza il vicepresidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive o che risultino assenti per un periodo superiore a sei mesi e che non abbiano comunicato preventivamente alla riunione o entro il mese successivo alla stessa una giustificata ragione sono dichiarati decaduti. L'iniziativa può essere assunta d'ufficio da parte del presidente del consiglio o può essere avviata da un consigliere. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. II consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio Comunale, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina la proposta. Il consigliere ha il diritto di intervenire e di esporre le proprie ragioni nella riunione consiliare. Il consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. La decadenza è dichiarata ove la proposta è accolta, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Il procedimento di decadenza del presidente del consiglio è avviato dal vicepresidente o da chi lo sostituisce.
7. Se il procedimento di decadenza concerne il Presidente del Consiglio Comunale, lo stesso è motivatamente attivato dal Vice Presidente o da uno o più componenti del Consiglio. Il procedimento si svolge nei modi previsti dai precedenti commi.
8. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all’articolo 81 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 27
Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell’organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui agli articoli 59 e 142 del 267/2000.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, o in sua mancanza il Vice-presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. II Componente sospeso, facente parte dell’organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. n. 267/2000, il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

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