Capo II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Articolo 51
Deposito degli atti
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine
del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio di staff
del Consiglio Comunale, almeno 48 ore prima dell’adunanza.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza
o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono
depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L’orario di consultazione è, di norma, quello
di ordinario funzionamento dell’ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione
definitiva del consiglio se non è stata depositata
entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo
dei pareri prescritti, corredata di tutti i documenti necessari
per consentirne l’esame. I consiglieri hanno diritto
di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati
negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All’inizio dell’adunanza le proposte ed i documenti
devono essere depositati nella sala dell’adunanza.
Articolo 52
Adunanze di prima convocazione
1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può
deliberare se non intervengono almeno undici consiglieri comunali,
compreso il Sindaco..
2. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso
di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante
l’appello nominale, eseguito dal segretario comunale
ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri
non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il
presidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale
numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell’avviso
di convocazione ed eseguito l’appello sia constatata
la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente
deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e
dichiara deserta l’adunanza.
4. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza,
si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri
richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri
che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello,
sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale,
quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti
sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del
presente articolo, avverte il Presidente che deve richiamare
in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne
ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell’appello.
Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei
consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente
dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua
discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato
un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che
il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello
prescritto per la validità dell’adunanza, questa
viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento
rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale,
indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della
chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione
non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
Articolo 53
Adunanze di seconda convocazione
1. L’adunanza di seconda convocazione fa seguito,
per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno, ad
altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L’adunanza che segue ad una prima iniziatasi col
numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per
essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è
pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da
trattare nella prima.
3. Nell’adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni,
escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché
intervengano almeno 1/3 dei membri del consiglio.
4. Il giorno é l’ora delle sedute di seconda
convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio,
di regola decorsa un'ora dalla adunanza di prima convocazione
andata deserta. La convocazione è comunicata unitamente
all'avviso per la prima convocazione.
5. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio
della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero
minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata
deserta.
6. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio
per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta
che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo
diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la
nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".