Capo III
IL PRESIDENTE
Articolo 10
Presidenza delle adunanze
1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le adunanze
del consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio,
la presidenza è assunta dal vicepresidente, ed ove
anche questi sia assente od impedito, dagli altri consiglieri,
secondo l'ordine dato dall'età.
Articolo 11
Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale,
ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio
delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo
statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare,
modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori
si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la
facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione:
pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute
e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla
e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere
l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello
statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni
il Presidente si ispira a criteri di imparzialità,
intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei
singoli consiglieri.
4. Il Presidente convoca le adunanze e ne fissa l'ordine del
giorno, sentito il Sindaco, la Conferenza dei capigruppo ed
i presidenti delle commissioni consiliari permanenti. Nella
determinazione dell'ordine del giorno inserisce gli argomenti
richiesti dal sindaco e da un gruppo di consiglieri non inferiore
ad 1/5. In tali casi convoca il consiglio entro 20 giorni.
5. Il Presidente deve garantire che la informazione sui punti
sottoposti all'attenzione del consiglio sia esaustiva. A tal
fine, verifica il puntuale rispetto delle norme sul preventivo
deposito degli atti. Egli, sentita la Conferenza dei capigruppo
e la Commissione consiliare competente, può richiedere
al sindaco, agli assessori e ai dirigenti la integrazione
delle informazioni contenute nelle relazioni illustrative
sui temi sottoposti all'attenzione del consiglio. Sentita
la Conferenza dei capigruppo, può disporre il rinvio
della trattazione di un argomento posto all'ordine del giorno.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale
con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore
Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi
ai quali il Comune partecipa.
7. Il Presidente autorizza i consiglieri a recarsi, per ragioni
inerenti al mandato, in missione.
Articolo 12
Deliberazioni consiliari di iniziativa della Giunta
1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta
comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura
del Sindaco e del Segretario Generale nel più breve
tempo possibile dalla data di adozione.
2. Tali proposte sono trasmesse in originale e devono comprendere
tutti gli allegati, nonché tutte le informazioni utili
per l'esercizio dei poteri spettanti ai consiglieri.
3. Della richiesta da parte del sindaco di convocazione del
consiglio per la trattazione di uno o più argomenti,
il presidente informa i presidenti delle commissioni interessate
per la sollecita convocazione delle stesse, la definizione
del relativo calendario e la convocazione dei rappresentanti
della giunta e/o dei dirigenti e dei consulenti. Tali riunioni
possono svolgersi solo dopo la effettiva trasmissione delle
proposte stesse. Il presidente del consiglio, su motivata
richiesta del sindaco e sentita la Conferenza dei Capigruppo,
può disporre il ricorso a meccanismi procedurali che
consentano un esame più sollecito delle proposte.
Articolo 13
Dimissioni o cessazione dall'incarico del Presidente
1. Le dimissioni del Presidente, rivolte al Consiglio Comunale,
sono presentate con nota scritta e sottoscritta dal Presidente,
non necessitano di presa d'atto e sono perfette ed efficaci
dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del
Comune e da tale data sono irrevocabili.
2. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel
corso di una seduta consiliare, esse sono attestate nel verbale
della seduta e sono efficaci a decorrere dalla data del medesimo.
3. Alla prima riunione successiva, da convocare comunque entro
20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il
primo punto all'ordine del giorno reca "Elezione del
Presidente del consiglio".
4. La stessa procedura si applica nel caso di cessazione dall'incarico,
per qualunque causa, del Presidente del Consiglio.