Capo III
DIRITTI
Articolo 28
Diritto d’iniziativa
1. I consiglieri hanno diritto a iniziativa su ogni argomento
sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi
esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte
di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte
all’ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte
di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza
del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata
da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere
proponente, è inviata al presidente del consiglio,
il quale la trasmette al segretario comunale per l’istruttoria
di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Il segretario
comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio
a trattare l’argomento. Il Presidente iscrive la proposta
all’ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando,
con l’oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti
sulle proposte di deliberazioni iscritte all’ordine
del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni,
integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta
di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma
scritta, al Presidente del Consiglio Comunale, nei due giorni
precedenti quello dell’adunanza. Quando si tratta di
proposte di variazioni di limitata entità, possono
essere presentate in forma scritta o in forma verbale al Presidente
del Consiglio Comunale, nel corso della seduta. Ciascun consigliere
può modificare o ritirare uno o più emendamenti,
fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell’adunanza
sono subito trasmesse al segretario comunale che ne cura con
procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte
di variazione di limitata entità, nonché per
le modifiche nelle proposte di emendamento presentate nel
corso dell’adunanza, il segretario comunale, su richiesta
del presidente, esprime parere nell’ambito delle sue
competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale,
per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore
trattazione della delibera è rinviata a dopo l’ultimo
punto all’ordine del giorno. Quando tali elementi non
sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione
viene rinviata all’adunanza successiva.
7. Sono fatti salvi i termini più lunghi posti da specifiche
norme di legge o di regolamento.
Articolo 29
Interrogazioni
1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco
interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano
direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite
dalle leggi e dallo statuto.
2. Ogni consigliere può rivolgersi al Sindaco per avere
informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per
sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si
intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.
L’interrogazione deve essere inviata anche al Presidente
del Consiglio.
3. Le interrogazioni sono presentate per scritto dai Consiglieri,
specificando se intendono chiedere risposta scritta o risposta
orale. In mancanza di indicazioni, si intende che l’interrogante
chieda risposta orale.
4. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all’ordine
del giorno del Consiglio Comunale, secondo l’ordine
di presentazione.
5. Il Sindaco ha facoltà di dichiarare al Consiglio
Comunale, indicandone i motivi, di non poter rispondere o
di dover differire la risposta ad altra seduta del Consiglio,
da tenere in ogni caso entro trenta giorni dalla iscrizione
dell’interrogazione all’ordine del giorno.
6. Se l’interrogante non è presente alla nuova
seduta perde il diritto alla risposta e l’interrogazione
viene dichiarata decaduta.
7. A richiesta del Consigliere presentatore o per valutazione
del Presidente del Consiglio, una interrogazione può
essere dichiarata urgente. Il Presidente del Consiglio ne
dispone in tal caso lo svolgimento alla prima seduta del Consiglio
Comunale, salva la facoltà di cui al quinto comma.
Nel caso che l’interrogazione sia dichiarata urgente,
il rinvio dello svolgimento su richiesta del Sindaco non può
superare i quindici giorni.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di dare la parola per la
discussione ai consiglieri, può dar luogo a replica
dell’interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
9. Il tempo concesso all’interrogante non può
eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente
del Consiglio richiama l’oratore e, se questi non conclude,
gli toglie la parola.
10. Il Sindaco risponde entro trenta giorni all’interrogante
che abbia chiesto risposta scritta, inviando copia della risposta
al Presidente del Consiglio che provvederà alla iscrizione
del resoconto nell’ordine del giorno della prima seduta
del Consiglio Comunale utile affinché ne possa essere
data lettura e consentita la replica nei modi di cui al comma
9.
Articolo 30
Interpellanze
1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta
al Sindaco o alla Giunta comunale circa i motivi o gli intendimenti
della condotta della giunta stessa su questioni di carattere
generale di particolare rilievo.
2. Le interpellanze sono presentate per scritto al Sindaco
e devono essere inviate anche al Presidente del Consiglio
che ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno
delle sedute consiliari, secondo l’ordine di presentazione.
3. Il Presidente del Consiglio, d’intesa con l’interpellante
e con la Giunta Comunale, stabilisce il termine entro il quale
l’interpellanza deve essere svolta. Tale termine in
ogni caso, non può eccedere i quarantacinque giorni
dalla data di presentazione.
4. L’interpellanza è succintamente illustrata
dal proponente e ad essa segue la risposta del Sindaco o della
Giunta comunale, dopo la quale l’interpellante ha diritto
di replicare, ai sensi del precedente articolo 30, comma 9.
5. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni
od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma
trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola
i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento di queste
e, dopo le dichiarazioni del Sindaco o della Giunta comunale,
parlano nell’ordine, per la replica, gli interroganti
e gli interpellanti.
6. Sulle interpellanze hanno facoltà di intervenire
tutti i gruppi consiliari, con un oratore ciascuno e per non
di più di dieci minuti.
Articolo 31
Mozioni
1. La mozione è diretta a promuovere una deliberazione
da parte del Consiglio Comunale e consiste in un documento
motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri o da
uno o più gruppi consiliari.
2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio
che ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio Comunale. Il Presidente del
Consiglio ha facoltà di assegnare la mozione alla Commissione
competente , fissando un termine per l’esame.
3. Ove la mozione sia presentata nel corso della seduta consiliare,
può essere discussa solo in ipotesi della presenza
in aula di tutti i componenti del Consiglio e purché
sia deliberato a maggioranza degli stessi di procedere all’iscrizione
dell’argomento per la discussione, ferma restando la
facoltà del Presidente del Consiglio, di cui al comma
che precede.
4. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente
connessi formano oggetto di un’unica discussione nella
quale, prima degli altri iscritti a parlare, interviene un
presentatore per ciascuna mozione, al fine di illustrarla.
5. Quando su uno stesso argomento o su più argomenti
siano state presentate interrogazioni, interpellanze e mozioni,
il Presidente del Consiglio può disporre che sia fatta
una discussione unica. Ad esse intervengono prima i proponenti
delle mozioni e quindi i presentatori delle interpellanze.
Articolo 32
Richiesta di convocazione del Consiglio
1. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano il Sindaco e almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti .
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno
nel quale perviene al comune la richiesta dei soggetti sopramenzionati,
indirizzata al presidente, che viene immediatamente registrata
al protocollo generale dell’ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun
argomento indicato da iscrivere all’ordine del giorno,
il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà
redatto dal Settore competente e seguito nella sua istruttoria,
dall’Ufficio del Consiglio Comunale. Sarà poi
sottoposto all’esame del parere tecnico del responsabile
del servizio. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione
emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere,
con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa,
e altresì necessario il parere di regolarità
contabile, reso, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. Nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di
convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente
articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal
comma 3 del presente articolo, vi provvede il prefetto, in
conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 33
Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli
uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti
dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili
all’espletamento del mandato elettivo, nelle modalità
e termini stabiliti dal relativo regolamento e senza necessità
di specifica motivazione. Il diritto di accesso deve essere
esercitato in modo da garantire il rispetto delle esigenze
di tutela della riservatezza dei dati personali, in particolare
se hanno un carattere sensibile. Non possono essere opposti
rifiuti tali da limitare il diritto del Consigliere all’esercizio
delle proprie funzioni di indirizzo e controllo.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
Articolo 34
Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo
preventivo di legittimità
1. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, adottate nelle materie di cui all’articolo 127 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del difensore civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica né faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione dell’atto all’albo pretorio. Contestualmente all’affissione, l’elenco delle predette deliberazioni sono comunicate ai capigruppo consiliari.
Articolo 35
Facoltà di visione degli atti
1. Ai fini di cui al precedente articolo 35, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell’ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale, il cui elenco è comunicato ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore.