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Regolamento del Consiglio Comunale

Capo III
DIRITTI

Articolo 28
Diritto d’iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto a iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al presidente del consiglio, il quale la trasmette al segretario comunale per l’istruttoria di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l’argomento. Il Presidente iscrive la proposta all’ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale, nei due giorni precedenti quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta o in forma verbale al Presidente del Consiglio Comunale, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell’adunanza sono subito trasmesse al segretario comunale che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche nelle proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera è rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva.
7. Sono fatti salvi i termini più lunghi posti da specifiche norme di legge o di regolamento.

Articolo 29
Interrogazioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Ogni consigliere può rivolgersi al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo. L’interrogazione deve essere inviata anche al Presidente del Consiglio.
3. Le interrogazioni sono presentate per scritto dai Consiglieri, specificando se intendono chiedere risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazioni, si intende che l’interrogante chieda risposta orale.
4. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, secondo l’ordine di presentazione.
5. Il Sindaco ha facoltà di dichiarare al Consiglio Comunale, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altra seduta del Consiglio, da tenere in ogni caso entro trenta giorni dalla iscrizione dell’interrogazione all’ordine del giorno.
6. Se l’interrogante non è presente alla nuova seduta perde il diritto alla risposta e l’interrogazione viene dichiarata decaduta.
7. A richiesta del Consigliere presentatore o per valutazione del Presidente del Consiglio, una interrogazione può essere dichiarata urgente. Il Presidente del Consiglio ne dispone in tal caso lo svolgimento alla prima seduta del Consiglio Comunale, salva la facoltà di cui al quinto comma. Nel caso che l’interrogazione sia dichiarata urgente, il rinvio dello svolgimento su richiesta del Sindaco non può superare i quindici giorni.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di dare la parola per la discussione ai consiglieri, può dar luogo a replica dell’interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
9. Il tempo concesso all’interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio richiama l’oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.
10. Il Sindaco risponde entro trenta giorni all’interrogante che abbia chiesto risposta scritta, inviando copia della risposta al Presidente del Consiglio che provvederà alla iscrizione del resoconto nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utile affinché ne possa essere data lettura e consentita la replica nei modi di cui al comma 9.

Articolo 30
Interpellanze

1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale circa i motivi o gli intendimenti della condotta della giunta stessa su questioni di carattere generale di particolare rilievo.
2. Le interpellanze sono presentate per scritto al Sindaco e devono essere inviate anche al Presidente del Consiglio che ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno delle sedute consiliari, secondo l’ordine di presentazione.
3. Il Presidente del Consiglio, d’intesa con l’interpellante e con la Giunta Comunale, stabilisce il termine entro il quale l’interpellanza deve essere svolta. Tale termine in ogni caso, non può eccedere i quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
4. L’interpellanza è succintamente illustrata dal proponente e ad essa segue la risposta del Sindaco o della Giunta comunale, dopo la quale l’interpellante ha diritto di replicare, ai sensi del precedente articolo 30, comma 9.
5. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento di queste e, dopo le dichiarazioni del Sindaco o della Giunta comunale, parlano nell’ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.
6. Sulle interpellanze hanno facoltà di intervenire tutti i gruppi consiliari, con un oratore ciascuno e per non di più di dieci minuti.

Articolo 31
Mozioni

1. La mozione è diretta a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio Comunale e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri o da uno o più gruppi consiliari.
2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio che ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di assegnare la mozione alla Commissione competente , fissando un termine per l’esame.
3. Ove la mozione sia presentata nel corso della seduta consiliare, può essere discussa solo in ipotesi della presenza in aula di tutti i componenti del Consiglio e purché sia deliberato a maggioranza degli stessi di procedere all’iscrizione dell’argomento per la discussione, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio, di cui al comma che precede.
4. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un’unica discussione nella quale, prima degli altri iscritti a parlare, interviene un presentatore per ciascuna mozione, al fine di illustrarla.
5. Quando su uno stesso argomento o su più argomenti siano state presentate interrogazioni, interpellanze e mozioni, il Presidente del Consiglio può disporre che sia fatta una discussione unica. Ad esse intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori delle interpellanze.

Articolo 32
Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano il Sindaco e almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti .

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei soggetti sopramenzionati, indirizzata al presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell’ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all’ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà redatto dal Settore competente e seguito nella sua istruttoria, dall’Ufficio del Consiglio Comunale. Sarà poi sottoposto all’esame del parere tecnico del responsabile del servizio. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, e altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. Nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, vi provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 33
Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento e senza necessità di specifica motivazione. Il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da garantire il rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali, in particolare se hanno un carattere sensibile. Non possono essere opposti rifiuti tali da limitare il diritto del Consigliere all’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 34
Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, adottate nelle materie di cui all’articolo 127 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del difensore civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica né faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione dell’atto all’albo pretorio. Contestualmente all’affissione, l’elenco delle predette deliberazioni sono comunicate ai capigruppo consiliari.

Articolo 35
Facoltà di visione degli atti

1. Ai fini di cui al precedente articolo 35, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell’ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale, il cui elenco è comunicato ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore.

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