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Regolamento del Consiglio Comunale

Capo III
PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE

Articolo 54
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall’articolo 57.
2. Nell’apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Articolo 55
Intervento del pubblico e di estranei

1. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell’organo consiliare. E facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l’allontanamento dei soggetti inadempienti dall’aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può invitare soggetti estranei al comune ad intervenire ed a prendere la parola ove ciò risulti necessario per il proficuo esercizio dell'attività del consiglio. In caso di dissenso espresso da almeno un consigliere decide il consiglio a maggioranza.

Articolo 56
Adunanze segrete

1. L’adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall’aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d’ufficio.

Articolo 57
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d’interesse della comunità, il Presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, può convocare l’adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall’articolo 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e dei cittadini che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico del comune.

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