Capo III
PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE
Articolo 54
Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo
quanto stabilito dall’articolo 57.
2. Nell’apposito spazio riservato al pubblico, chiunque
può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
Articolo 55
Intervento del pubblico e di estranei
1. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità
di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell’organo
consiliare. E facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza
rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l’allontanamento
dei soggetti inadempienti dall’aula consiliare, anche
avvalendosi della forza pubblica.
2. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può
invitare soggetti estranei al comune ad intervenire ed a prendere
la parola ove ciò risulti necessario per il proficuo
esercizio dell'attività del consiglio. In caso di dissenso
espresso da almeno un consigliere decide il consiglio a maggioranza.
Articolo 56
Adunanze segrete
1. L’adunanza del consiglio comunale si tiene in forma
segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento
delle capacità morali, correttezza e comportamenti
di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati
nell’ordine del giorno dell’adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica
siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza
e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri
a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il
consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri
può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio
in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente,
prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le
persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo
comma, escano dall’aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i
componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati
al segreto d’ufficio.
Articolo 57
Adunanze "aperte"
1. Quando si verificano le particolari condizioni previste
dallo statuto o rilevanti motivi d’interesse della comunità,
il Presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo,
può convocare l’adunanza "aperta" del
consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi
particolari previsti dall’articolo 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse,
con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari,
rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni,
degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni
sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo
la piena libertà di espressione dei membri del consiglio
comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come
sopra invitati e dei cittadini che portano il loro contributo
di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio
comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali
rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del
consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni
che comportino impegni di spesa a carico del comune.