Capo IV
I GRUPPI CONSILIARI
Articolo 14
Costituzione
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, in
assenza di comunicazioni diverse, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto
eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le
prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente
ed al segretario comunale il nome dei Capogruppo, entro il
giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto.
Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni
della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni,
viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo, che
abbia riportato il maggior numero di voti.
4. II consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso
da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione
al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale,
allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo
di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui
al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è
stato eletto e non aderisce ad altri gruppi consiliari istituitisi
nell'ente o a quelli presenti a livello nazionale, regionale
o provinciale, non acquisisce le prerogative spettanti ad
un gruppo consiliare.
Qualora uno o più consiglieri vengono a trovarsi nella
predetta condizione essi si costituiscono in un gruppo misto
e decidono, nel proprio ambito, la nomina del capogruppo.
Di quanto sopra deve essere data comunicazione in Consiglio Comunale o per
iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario, da parte
del Consigliere o dei Consiglieri interessati.