Capo IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
Articolo 36
Diritto di esercizio del mandato elettivo
1. I consiglieri comunali, per l’esercizio del mandato
elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative
non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 81 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l’indennità
di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni adunanza
del consiglio.
3. L’indennità di presenza è concessa
anche per le sedute delle commissioni comunali, siano esse
consiliari o formalmente istituite o istituite da leggi statali
o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze
del consiglio dall’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000
e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente
autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni
del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto
al rimborso delle spese documentate del pernottamento, soggiorno
e viaggio , secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme
si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli
organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti
locali che hanno rilevanza nazionale.
5. La giunta comunale, in conformità a quanto dispone
l’articolo 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, provvede
a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale
e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all’espletamento
del mandato.
Articolo 37
Divieto di mandato imperativo
1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica
elettiva egli ha pertanto piena libertà d’azione,
di espressione e di voto.
Articolo 38
Partecipazione alle adunanze
1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare
a tutte le adunanze del consiglio.
2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza
deve prima di lasciar la sala, avvertire il segretario perché
sia presa nota a verbale.
Articolo 39
Astensione obbligatoria
1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione
di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti
o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici e gli strumenti urbanistici attuativi,
se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata
e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore o di parenti o affini
sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza
organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive
o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Il Sindaco, gli assessori oppure i componenti dell’organo
consiliare tenuti ad astenersi ne informano il segretario
comunale che dà atto a verbale dell’avvenuta
osservanza di tale obbligo.
Articolo 40
Responsabilità personale - Esonero
1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente,
dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati
dal consiglio.
2. E’ esente da qualsiasi responsabilità il consigliere
assente giustificato dall’adunanza o che per legittimi
motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E parimenti esente da responsabilità conseguente
all’adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere
che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso
od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare
a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in
materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto
comma dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché
dalla legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.