Capo IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Articolo 58
Comportamento dei Consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali
hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti,
critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti,
opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento
alla vita privata e alle qualità personali di alcuno
e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione,
della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito
fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere
l’onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l’ordine, pronuncia parole
sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi,
il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno
stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo
tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve
interdirgli la parola fino alla conclusione dell’affare
in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il
consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide
con votazione in forma palese.
Articolo 59
Ordine della discussione
1. I consiglieri comunali prendono posto nell’aula
consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da
almeno un gruppo, l’attribuzione iniziale dei posti
viene effettuata dal Presidente.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti
loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente
ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta
al presidente all’inizio del dibattito od al termine
dell’intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i
consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire
togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine
al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi
sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di
durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta
in discussione. In caso contrario il presidente richiama all’ordine
il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli
inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati
dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione
nell’adunanza successiva.
8. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa
la seduta.
Articolo 60
Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve
restare nell’apposito spazio allo stesso riservato,
tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione
di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri
o delle decisioni adottante dal consiglio.
2. Non è consentita l’esposizione di cartelli,
striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca
con l’esercizio delle funzioni del consiglio o rechi
disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte
della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente
al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera
dei Vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell’aula solo
su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza
viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico
presente, il presidente, dopo averle verbalmente invitate
a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal
primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla
sala fino al termine dell’adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini
e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona
il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non
riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell’adunanza
i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente
interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità
stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
Articolo 61
Ammissione di funzionari e consulenti in aula
1. Il Presidente, per le esigenze del consiglio, può
invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino
relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti
necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri
tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti
incaricati di progettazione, studi per conto dell’amministrazione
comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante
gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue
nella verbalizzazione.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti
rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari,
membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l’aula,
ovvero restano a disposizione se in tal senso richiesti.