Capo V
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Articolo 15
Costituzione e composizione
1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica,
costituisce al suo interno cinque commissioni permanenti,
ne stabilisce le competenze e ne nomina i componenti.
2. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente
è fissato in numero di cinque, compreso il Presidente,
di cui due in rappresentanza della minoranza.
3. Ciascun gruppo procede , dandone comunicazione al Presidente
del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti
nelle singole commissioni permanenti. Il Presidente del Consiglio
cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo
che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione
esistente in assemblea tra i gruppi consiliari. Il Presidente
del Consiglio Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la composizione
delle Commissioni Consiliari.
4. I consiglieri comunali, sulla base di criteri stabiliti
dal Consiglio in modo da assicurare il massimo di rappresentatività,
possono far parte di più di una commissione, in particolare
sia delle commissioni permanenti che della commissione di
garanzia e controllo che delle commissioni speciali e di inchiesta.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda
necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare
di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro
rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
6. Il capogruppo può, per il periodo massimo di tre
mesi, disporre la sostituzione di un componente la commissione
appartenente al suo gruppo con un altro.
7. Alle commissioni permanenti partecipa con diritto di parola
e può avanzare proposte, senza diritto di voto, il
Presidente del Consiglio. I Consiglieri Comunali che non fanno
parte della Commissione possono partecipare, senza diritto
di voto, ai lavori della stessa. E' facoltà del Presidente
della Commissione concedere loro il diritto di parola e di
avanzare proposte. Ogni Consigliere ha diritto ad essere componente
di almeno una commissione.
8. I Consiglieri appartenenti a gruppi non rappresentati nella
commissione, ai cui lavori intervengono, hanno diritto di
parola e possono avanzare proposte, senza diritto di voto.
Il Sindaco e i membri della Giunta Comunale, competenti per
materia partecipano, se invitati, alle sedute, senza diritto
di voto. Possono partecipare altresì, se invitati,
i dirigenti e i funzionari cui fa capo la responsabilità
istruttoria della pratica.
Articolo 16
Presidenza e convocazione delle commissioni
1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è
eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese,
a maggioranza dei voti dei componenti. La Presidenza della
commissione di controllo e di garanzia è attribuita
ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari
di minoranza. La partecipazione a tale votazione è
riservata ai soli consiglieri di minoranza.
2. L'elezione del presidente e del vice presidente avviene
nella prima riunione della commissione convocata dal presidente
del consiglio e che viene tenuta entro venti giorni da quello
in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando
la data delle adunanze e gli argomenti, da trattare in ciascuna
di esse, indicati dal Presidente del Consiglio che redige,
in via generale, l'elenco degli argomenti da trattare, rispetto
alla loro priorità. Nel rispetto della programmazione
generale, il Presidente della Commissione , sentito il Presidente
del Consiglio Comunale, può inserire all'ordine del giorno ulteriori
argomenti di approfondimento da trattare in seno alla Commissione,
per l'esame di affari di cui non debbano riferire in Consiglio.
4. E' data facoltà ai consiglieri che rappresentino
almeno 1/3 del Consiglio Comunale di chiedere la convocazione di una commissione
consiliare permanente su argomenti specificati con richiesta
scritta . Il presidente della commissione informato il Presidente
del Consiglio Comunale dovrà convocare la commissione stessa entro
10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta
al protocollo generale del Comune.
5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte
con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, del
luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da
trattare, da recapitarsi ai componenti délla commissione,
nel loro domicilio, di norma almeno cinque giorni prima di
quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è
data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed
agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione,
della quale è inviato l'ordine del giorno.
Articolo 17
Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti
1. La riunione della commissione consiliare permanente è
valida quando siano presenti almeno tre componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente
convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per
la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del
comportamento e della moralità di persone o quando
la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento
agli interessi del comune.
3. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono
invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati,
rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni
rappresentative della comunità locale e, nel caso in
cui appaia strettamente necessario per acquisire maggiori
elementi di conoscenza, anche singoli cittadini.
4. La Commissione predispone e invia al Consiglio Comunale con cadenza annuale
(Dicembre) una relazione sull'attività svolta.
Articolo 18
Funzioni delle commissioni consiliari permanenti
1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni
del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo
ai compiti d'indirizzo e di vigilanza del Consiglio Comunale sull'attuazione
dell'indirizzo politico amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui
al precedente comma nel più breve tempo, riferendo
al consiglio. Le Commissioni possono riunirsi inoltre per
l'esame di affari per i quali non debbono riferire al Consiglio.
3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la
presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito
delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono
rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le
trasmette al segretario comunale per l'istruttoria prevista
dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Quando l'istruttoria
si conclude con il parere di regolarità contabile ed
il parere tecnico favorevole, la proposta viene iscritta all'ordine
del giorno della prima adunanza ordinaria, quando i pareri
sono, tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita
al Presidente del Consiglio Comunale ed alla commissione che
può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti
alle osservazioni effettuate e purché sia assicurata
la copertura finanziaria.
Articolo 19
Segreteria delle commissioni consiliari permanenti
Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori
1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
dal dipendente comunale designato dal Dirigente dell'Ufficio
di staff del Consiglio comunale. Spetta al segretario organizzare
il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare
la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione
ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad
ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento
della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene
sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione
e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati
e sottoscritti nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono,
con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono
trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario
comunale e sono depositate, anche per estratto, nei fascicoli
degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché
possano essere consultati dai consiglieri comunali. Il Presidente
del Consiglio Comunale garantirà l'invio dei verbali
al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari; il Segretario comunale
segnala ai responsabili interessati, indirizzi, osservazioni,
rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della
commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci,
il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi
anche ai revisori dei conti.
Articolo 20
Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia
1. E' istituita la commissione consiliare permanente di
controllo e garanzia sulla attività di istituzioni,
aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari,
nonché su società, associazioni, fondazioni
e comitati a cui partecipa il Comune. Alla commissione è
inoltre attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione
della Carta dei Servizi.
2. La Commissione Consiliare di controllo esamina il Bilancio
economico-finanziario e gli atri atti degli enti derivati.
Esprime parere preventivo su tutti gli atti consiliari che
attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione predispone, approva ed invia al Consiglio
comunale con cadenza semestrale (dicembre e giugno) una relazione
sulla attività dei soggetti di cui al precedente comma
1.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento
dettate per le altre commissioni consiliari permanenti.