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Regolamento del Consiglio Comunale

Capo V
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 15
Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno cinque commissioni permanenti, ne stabilisce le competenze e ne nomina i componenti.
2. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato in numero di cinque, compreso il Presidente, di cui due in rappresentanza della minoranza.
3. Ciascun gruppo procede , dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti. Il Presidente del Consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi consiliari. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la composizione delle Commissioni Consiliari.
4. I consiglieri comunali, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio in modo da assicurare il massimo di rappresentatività, possono far parte di più di una commissione, in particolare sia delle commissioni permanenti che della commissione di garanzia e controllo che delle commissioni speciali e di inchiesta.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
6. Il capogruppo può, per il periodo massimo di tre mesi, disporre la sostituzione di un componente la commissione appartenente al suo gruppo con un altro.
7. Alle commissioni permanenti partecipa con diritto di parola e può avanzare proposte, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio. I Consiglieri Comunali che non fanno parte della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della stessa. E' facoltà del Presidente della Commissione concedere loro il diritto di parola e di avanzare proposte. Ogni Consigliere ha diritto ad essere componente di almeno una commissione.
8. I Consiglieri appartenenti a gruppi non rappresentati nella commissione, ai cui lavori intervengono, hanno diritto di parola e possono avanzare proposte, senza diritto di voto. Il Sindaco e i membri della Giunta Comunale, competenti per materia partecipano, se invitati, alle sedute, senza diritto di voto. Possono partecipare altresì, se invitati, i dirigenti e i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria della pratica.

Articolo 16
Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La Presidenza della commissione di controllo e di garanzia è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza. La partecipazione a tale votazione è riservata ai soli consiglieri di minoranza.
2. L'elezione del presidente e del vice presidente avviene nella prima riunione della commissione convocata dal presidente del consiglio e che viene tenuta entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti, da trattare in ciascuna di esse, indicati dal Presidente del Consiglio che redige, in via generale, l'elenco degli argomenti da trattare, rispetto alla loro priorità. Nel rispetto della programmazione generale, il Presidente della Commissione , sentito il Presidente del Consiglio Comunale, può inserire all'ordine del giorno ulteriori argomenti di approfondimento da trattare in seno alla Commissione, per l'esame di affari di cui non debbano riferire in Consiglio.
4. E' data facoltà ai consiglieri che rappresentino almeno 1/3 del Consiglio Comunale di chiedere la convocazione di una commissione consiliare permanente su argomenti specificati con richiesta scritta . Il presidente della commissione informato il Presidente del Consiglio Comunale dovrà convocare la commissione stessa entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti délla commissione, nel loro domicilio, di norma almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale è inviato l'ordine del giorno.

Articolo 17
Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando siano presenti almeno tre componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del comune.
3. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale e, nel caso in cui appaia strettamente necessario per acquisire maggiori elementi di conoscenza, anche singoli cittadini.
4. La Commissione predispone e invia al Consiglio Comunale con cadenza annuale (Dicembre) una relazione sull'attività svolta.

Articolo 18
Funzioni delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di vigilanza del Consiglio Comunale sull'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio. Le Commissioni possono riunirsi inoltre per l'esame di affari per i quali non debbono riferire al Consiglio.
3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette al segretario comunale per l'istruttoria prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed il parere tecnico favorevole, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria, quando i pareri sono, tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita al Presidente del Consiglio Comunale ed alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Articolo 19
Segreteria delle commissioni consiliari permanenti
Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Dirigente dell'Ufficio di staff del Consiglio comunale. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati e sottoscritti nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario comunale e sono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Il Presidente del Consiglio Comunale garantirà l'invio dei verbali al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari; il Segretario comunale segnala ai responsabili interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche ai revisori dei conti.

Articolo 20
Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1. E' istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia sulla attività di istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati a cui partecipa il Comune. Alla commissione è inoltre attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione della Carta dei Servizi.
2. La Commissione Consiliare di controllo esamina il Bilancio economico-finanziario e gli atri atti degli enti derivati. Esprime parere preventivo su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione predispone, approva ed invia al Consiglio comunale con cadenza semestrale (dicembre e giugno) una relazione sulla attività dei soggetti di cui al precedente comma 1.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento dettate per le altre commissioni consiliari permanenti.

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