
Capo V
NOMINE E INCARICHI
AI CONSIGLIERI COMUNALI
Articolo 41
Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il
sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione
e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende
o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al
periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante
il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.
Articolo 42
Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali
1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio
comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo
presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica,
con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la
nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete
a ciascuno capo gruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio,
in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere
designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina
dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato
cessi dall’ incarico, per dimissioni o per qualsiasi
altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella
prima seduta successiva al verificarsi dell’evento.
Articolo 43
Funzioni rappresentative
1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni
e manifestazioni indette dall’amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie
o celebrazioni, può essere costituita una delegazione
consiliare, composta dal presidente, nonché da un rappresentante
per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco
ed alla giunta comunale.