Capo V
ORDINE DEI LAVORl
Articolo 62
Ordine di trattazione
degli argomenti
1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell’organo consiliare.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. All’inizio di ogni seduta il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco provvedono ad effettuare proprie comunicazioni al Consiglio Comunale.
4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
Articolo 63
Discussione - Norme generali
1. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente concede, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d’intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, e nessuno richiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per la dichiarazione di voto.
3. Il Presidente può intervenire in qualsiasi momento della discussione e gli assessori, previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale possono partecipare al dibattito, per non più di dieci minuti.
4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, di norma, ad ogni capogruppo e ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
5. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.
Articolo 64
Interventi sulle questioni procedurali
1. Per gli interventi sulle questioni procedurali è consentito un intervento a favore ed uno contrario per la durata massima di tre minuti ciascuno.
2. Su questioni procedurali è consentito presentare mozioni d'ordine che, ove giudicate ammissibili dal Presidente, sono poste in votazione dopo un intervento favorevole ed uno contrario.
3. Il Presidente è assistito dal segretario e può acquisire il parere della conferenza dei capigruppo.
Articolo 65
Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
Articolo 66
Fatto personale
1. Costituisce "fatto personale" l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell’accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.