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Regolamento del Consiglio Comunale

Capo VI
COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

Articolo 21
Commissioni speciali e di inchiesta

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni speciali o di inchiesta sull’attività dell’amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l’oggetto e l’ambito dell’indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
3. Il presidente è nominato dalla Commissione con una votazione a cui prendono parte unicamente i consiglieri della minoranza.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del Presidente, il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’indagine od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la commissione può effettuare l’audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, dei Revisori dei conti, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio ed alle leggi vigenti.
6. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata dal personale dell’Ufficio di Staff del Consiglio Comunale, su proposta del Presidente della stessa commissione. I verbali delle sedute e la relazione finale devono essere inviati al Presidente del Consiglio Comunale
7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta, che non siano risultati direttamente od indirettamente connessi con l’ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente quarto comma.
8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di propria competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni da adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al consiglio, la Commissione conclude la propria attività ed e sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’ente.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento dettate per le commissioni consiliari permanenti.

Articolo 22
Commissioni di studio e consulte

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l’incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite delle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. E’ riconosciuto l’operato delle consulte dell’ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all’indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell’ente stesso. L’attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

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