Capo VI
COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA
Articolo 21
Commissioni speciali e di inchiesta
1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri
membri, può istituire al proprio interno commissioni
speciali o di inchiesta sull’attività dell’amministrazione,
anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore
dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce
l’oggetto e l’ambito dell’indagine e il
termine per concluderla e riferire al consiglio comunale.
Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
3. Il presidente è nominato dalla Commissione con una
votazione a cui prendono parte unicamente i consiglieri della
minoranza.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento
dell’incarico. Su richiesta del Presidente, il segretario
comunale mette a disposizione della commissione tutti gli
atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto
dell’indagine od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari
per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la
commissione può effettuare l’audizione del sindaco,
di membri del consiglio e della giunta, dei Revisori dei conti,
del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei
servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune
in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni
sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze
dell’audizione restano riservate fino alla presentazione
al Consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel
momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi
sono vincolati al segreto d’ufficio ed alle leggi vigenti.
6. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata
dal personale dell’Ufficio di Staff del Consiglio Comunale, su proposta
del Presidente della stessa commissione. I verbali delle sedute
e la relazione finale devono essere inviati al Presidente
del Consiglio Comunale
7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti
accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo
comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni
e l’inchiesta, che non siano risultati direttamente
od indirettamente connessi con l’ambito della medesima:
per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio
di cui al precedente quarto comma.
8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della
commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di propria
competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri
orientamenti in merito alle deliberazioni da adottare entro
un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al consiglio, la Commissione
conclude la propria attività ed e sciolta. Gli atti
ed i verbali vengono consegnati dal Presidente al segretario
comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione
nell’archivio dell’ente.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento
dettate per le commissioni consiliari permanenti.
Articolo 22
Commissioni di studio e consulte
1. Il consiglio comunale può costituire commissioni
temporanee con l’incarico di studiare piani e programmi
di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi
fra le competenze allo stesso attribuite delle leggi e dallo
statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti
di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti
esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare,
scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale
si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce
i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare
i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio,
periodicamente sull’avanzamento dei lavori e sottopone
allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione
e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. E’ riconosciuto l’operato delle consulte dell’ente,
le quali svolgono attività di collaborazione consultiva
di ausilio all’indirizzo ed alla fase gestionale dei
vari settori ed interventi di competenza dell’ente stesso.
L’attuazione del presente comma è disciplinata
dalla relativa delibera consiliare di istituzione.