TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Riferimenti normativi ed ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina sia gli incarichi di cui all’articolo 7 commi 6 e 6 ter del Decreto Legislativo 165/2001 (T.U. pubblico impiego)
in conformità a quanto disposto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) articolo 3 commi 54, 55, 56, 57 e 76
che quelli di cui all’articolo 91 Decreto Legislativo 163/2006 (T.U. contratti pubblici)
.
Il presente regolamento disciplina gli incarichi professionali (articoli 2222 - 2238 codice civile) e di collaborazione di elevata professionalità e gli incarichi di progettazione Lavori Pubblici, urbanistica ed edilizia, direzione lavori, collaudo finale di opere ed altre prestazioni di servizi, affidati a soggetti estranei all’Amministrazione.
Sono escluse le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto “intuitu personae” che comportano un costo di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese (ad esempio: singole docenze, traduzione di pubblicazioni ecc.).
Articolo 2
Ammissibilità degli incarichi
Allo scopo di utilizzare e valorizzare al massimo le risorse tecnico-professionali interne, è consentito avvalersi dell’affidamento di incarichi professionali e di collaborazione di elevata professionalità a soggetti esterni all’Amministrazione esclusivamente per prestazioni di elevata professionalità e relative a situazioni di natura straordinaria, per periodi determinati e obiettivi specifici, qualora le relative prestazioni ed attività:
a) non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
b) non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro. Nella determinazione dirigenziale con la quale si dispone di procedere all’affidamento di incarico professionale e di collaborazione di elevata professionalità devono essere espressamente specificati i motivi , con particolare riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente ed alla individuazione del professionista incaricato.
Con il medesimo atto deve essere approvata la bozza di convenzione nella quale devono essere specificati l’oggetto, la durata ed il compenso percepito dal professionista.
Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche né per far fronte ad esigenze ordinarie dell’Amministrazione.
Articolo 3
Responsabilità
La mancata sussistenza delle condizioni esplicitate negli articoli 1 e 2 comporta la nullità dell’incarico e configura responsabilità erariale a carico del Dirigente interessato.
L’affidamento di incarichi e collaborazioni a professionisti in deroga alle procedure previste nel presente regolamento deve essere motivato in ragione dell’alta specialità della materia e della riconosciuta e comprovata elevata professionalità del soggetto incaricato.
Articolo 4
Pubblicità
La determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico deve essere integralmente pubblicata all’Albo Pretorio ed inserita nel sito web dell’ Ente. L’omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.