TITOLO II
INCARICHI E COLLABORAZIONI DI CUI AL Decreto Legislativo 165/2001
Articolo 5
Programmazione
L’affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42 comma 2 lett.b) del D.Lg.vo n. 267/2000
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Il limite massimo della spesa annua per collaborazioni di elevata professionalità, incarichi di studio, ricerca e consulenze è fissato annualmente con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
Articolo 6
Procedure
Per l’affidamento di incarichi professionali di cui al presente titolo è obbligatoria l’adozione di una procedura comparativa, previa costituzione di elenchi aperti di professionisti e di studi associati professionali che si siano dichiarati disponibili.
Allo scopo, su indicazione e richiesta del dirigente interessato, l’Ufficio Gare procederà alla predisposizione di avvisi pubblici finalizzati alla realizzazione dei suddetti elenchi, da aggiornare con cadenza annuale, con l’inserimento delle nuove istanze di ammissione intervenute.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere comunque ad apposita selezione pubblica aperta anche a soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per la peculiarità dell’incarico da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco formato, attivando una procedura comparativa con pubblicazione di apposito avviso.
L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato , il quale è tenuto ad allegare all’istanza, pena esclusione, la documentazione prevista nell’avviso.
La domanda deve contenere l’espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
L’iscrizione negli elenchi od il suo diniego è disposta con Determinazione Dirigenziale.
I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti dei loro curricula.
Gli elenchi di professionisti in vigore sono pubblici
Articolo 7
Requisiti per la iscrizione negli elenchi
Possono essere iscritti negli elenchi soltanto i professionisti con almeno tre anni di iscrizione negli albi professionali e gli studi associati il cui capogruppo possieda tale anzianità di iscrizione all’albo, ovvero i professionisti non iscritti in albi che documentino il possesso di adeguata esperienza e attività svolta nell’ultimo triennio.
Si applicano per quanto compatibili le disposizioni che pongono limiti alla possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al Decreto Legislativo 163/2006
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Articolo 8
Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi
Gli incarichi professionali sono affidati con determinazione dirigenziale, adeguatamente motivata, che, oltre a quanto previsto dall’articolo 1, tenga altresì conto del rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e dei seguenti aspetti:
- anzianità di iscrizione nell’elenco;
- attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;
- principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco, tenuto conto del valore complessivo degli incarichi affidati;
- necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
Articolo 9
Convenzioni
Le convenzioni per i singoli incarichi, da approvare con la determinazione che dispone l’affidamento, devono precisamente determinare l’oggetto, modalità e tempi di esecuzione dell’incarico, e modalità di pagamento del corrispettivo.
Devono prevedere espressamente penalità connesse al mancato rispetto dei tempi e delle modalità previste nonché una specifica clausola risolutiva che vieti all’incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato.
L’oggetto dell’incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.
Articolo 10
Corrispettivi per gli incarichi correnti
Per la comparazione delle offerte e la determinazione dei corrispettivi degli incarichi e delle prestazioni di servizi viene fatto riferimento alle riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, viene presa come riferimento la tariffa minima ed i ribassi sulla stessa.
Articolo 11
Registro degli incarichi
È istituito, presso l’Ufficio di Segreteria Generale dell’Ente, un registro generale degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti (provvedimento di incarico completo dell’indicazione del soggetto percettore, regione dell’incarico e ammontare del compenso erogato). Detto registro è pubblico ed è pubblicato annualmente sul sito web istituzionale dell’Ente.
Articolo 12
Gestione e controllo
L’Ufficio di Segreteria Generale cura:
a) la ricezione delle domande di iscrizione negli elenchi dei professionisti, da sottoporre al Dirigente competente;
b) la formazione, la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi sulla base delle determinazioni assunte dal dirigente competente;
c) la trasmissione agli uffici interessati di copie degli elenchi e degli aggiornamenti;
d) la formazione, la tenuta e l’aggiornamento del registro degli incarichi;
f) le forme di pubblicità previste dal presente regolamento e altre disposizioni legislative.
Gli Uffici competenti provvedono:
a) alla preparazione e alla redazione delle determinazioni dirigenziali di incarico in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore e dal presente regolamento;
b) al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell’incarico e del puntuale perfetto adempimento dello stesso;
c) a fornire all’Ufficio di Segreteria Generale ogni indicazione utile alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli incarichi.
Articolo 13
Cancellazione dagli elenchi
Il Dirigente competente dispone, dandone comunicazione scritta e motivata all’Ufficio di Segreteria Generale, la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o degli studi associati che:
a) abbiano perso i requisiti per la iscrizione;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.