TITOLO III
INCARICHI DI CUI AL Decreto Legislativo 163/2006
Articolo 14
Nel bilancio e nel Piano esecutivo di Gestione deve essere prevista la spesa per il conferimento degli incarichi per la progettazione e/o realizzazione di opere pubbliche nonché per le altre prestazioni di servizi correlate a dette opere, salvo ipotesi di natura straordinaria e imprevedibile.
Agli incarichi di direzione dei lavori, progettazione Lavori Pubblici, progettazione urbanistica ed alle altre prestazioni di servizi rese in appalto da persone fisiche in qualità di professionisti nonché a tutti gli incarichi che rientrano nelle tipologie disciplinate dal Decreto Legislativo 163/2006
si applicano integralmente le procedure previste nello stesso decreto oltre ai principi generali di cui al titolo I del presente Regolamento.
Articolo 15
Norma transitoria e finale
Il presente regolamento va ad integrare e modificare il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia. Nelle more dell’approvazione del presente regolamento è possibile l’affidamento di incarichi e di collaborazioni di elevata professionalità secondo i principi e le modalità previste dalla vigente normativa per impedire l’interruzione dei servizi. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Copia del presente regolamento è trasmessa, ai sensi dell’articolo 3 comma 57 della Legge Finanziaria 2008
, alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall’adozione.