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Regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica

TITOLO II
PROCEDURE NEI CASI DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO


Articolo 9
Prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi e degli interventi edilizi


1. In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all’assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell’assegnazione del comparto all’una o all’altra delle previste classi di zonizzazione acustica.
2. Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di compatibilità con i contenuti della Zonizzazione Acustica che dovrà contenere inoltre i seguenti punti:

a) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
b) valutazione dell’eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
c) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
d) valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
e) previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell’articolo del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

3. Al fine di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto dovranno essere di norma osservati, al momento della redazione dell’assetto planovolumetrico degli strumenti urbanistici attuativi:

a) la rumorosità derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto;
b) i distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale per il rispetto dei limiti di rumorosità.

4. resta comunque salva la possibilità di proporre la installazione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici che dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, la cui completa realizzazione sarà comunque condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.
5. L’approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero, da parte del Consiglio Comunale, comporterà l’automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Articolo 10
Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio di permesso di costruire, DIA, Piani Attuativi, Autorizzazioni uniche SUAP


1. Il presente articolo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa.
2. Sono soggetti alla presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico al momento della presentazione della istanza per il rilascio del permesso di costruire o della Denuncia di Inizio Attività di cui agli articoli 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 e dell’articolo 1, commi 6 - 14 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati i titolari dei progetti o delle opere, nei casi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b. strade di tipo A (autostrade), strade di tipo B (strade extraurbane principali), strade di tipo C (strade extraurbane secondarie), strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e strade di tipo F (strade locali) (secondo la classificazione di cui D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni);
c. discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi;
d. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
e. opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale”

3. Sono soggetti alla presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico al momento della presentazione della istanza per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 10 e 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi 6 - 14 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, nei casi di realizzazione, modifica o potenziamento di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a) ad attività produttive, sportive e ricreative; b) a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
4. L’obbligo previsto dal comma precedente si applica anche alle domande per l’autorizzazione alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché alle domande di autorizzazione all’esercizio di attività produttive ivi previste laddove applicabile.
5. Il rilascio di Denuncia di Inizio Attività o di Permessi di costruire per impianti od infrastrutture per i quali non è definita l’attività a cui sono destinati, non è subordinato alla presentazione della Valutazione di Impatto Acustico da parte del richiedente; tale obbligo potrà scaturire comunque al momento della richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività in base alla sua tipologia.
6. Nel caso di mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare per utilizzi rientranti nei casi indicati nei commi precedenti, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.
7. In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico.
8. I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
9. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d’obbligo nel provvedimento abilitativi alla realizzazione e/o esecuzione delle opere necessarie per l’avvio della attività, subordinando l’agibilità dei locali al rispetto di tali prescrizioni.
10. Qualora l’attività proposta non preveda l’utilizzo di attrezzature rumorose, come tali già classificate dalle disposizioni vigenti, è possibile presentare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, in conformità con i documenti predisposti per le procedure conformi al presente regolamento, in sostituzione della Valutazione di Impatto Acustico.

Articolo 11
Valutazione di clima acustico

1 Al fine di effettuare la verifica dello stato di fatto, per l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di mitigazione, è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori delle seguenti strutture di nuova costruzione, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico:

a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente regolamento;
f) per i ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F di cui all’articolo precedente come precisate nella tabella 1 e 2 del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142.

2. Il documento, redatto da un tecnico competente in acustica a termini di Legge, costituisce una parte integrante della documentazione progettuale da approvare da parte dell’Amministrazione procedente, ed è obbligatoria anche nei casi di realizzazione ex novo di tali tipologie di insediamenti.
3. Nel caso che la valutazione del clima acustico comporti l’obbligo di adottare interventi di mitigazione, la previsione di tali interventi su aree di proprietà privata comportano la qualificazione delle stesse come opere di interesse pubblico o di “pubblica utilità” e quindi soggette alle disposizioni in materia per eventuali procedure espropriative che si rendessero necessarie per acquisire la disponibilità dei suoli necessari alla loro realizzazione.


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