TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE
Articolo 14
Limiti nell’uso per attività funzioni e/o per l’installazione di impianti
1. Il presente titolo indica i criteri da adottare per redigere la documentazione necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Legge Quadro n. 477/1995 per garantire dall’inquinamento acustico.
2. L’allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.
3. L’insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell’articolo 2 comma 1 e 2 del D.P.R. 1° marzo 1991 e successivi.
Articolo 15
Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose
1. Il rilascio dell’autorizzazione all’uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una valutazione di impatto acustico in cui vengono fissati anche i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell’ambito dello stesso edificio.
Articolo 16
Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni
1. L’installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra, interrati e seminterrati su idonei supporti e basamenti antivibrazioni.
2. Nel caso l’installazione di impianti tecnologici che possono provocare rumore sia subordinata ad apposita autorizzazione da parte del Comune, il privato deve allegare alla comunicazione di fine lavori la scheda tecnica dell’impianto installato, comprovante la marcatura CE e la conformità alle norme vigenti.
Articolo 17
Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
1. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto.
2. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, all’interno dei luoghi sopra indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAcq , sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.
3. Il gestore dei locali, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.
4. Il rilascio dell’autorizzazione all’uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività a carattere temporaneo disciplinate al Titolo V del presente regolamento.
Articolo 18
Rumore prodotto da traffico veicolare
1. Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l’impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell’utilizzo di tali veicoli, nell’ambito dei territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all’adozione di specifici limiti di velocità, all’istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142.
3. Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada” e della delibera Consiglio Regionale Toscana 27 aprile 1993 n. 177, e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Classificazione Acustica.
Articolo 19
Norme per le attività rumorose esistenti
1. Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica e del presente Regolamento non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso Piano, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore ai diciotto mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.
3. La documentazione costituente il piano di risanamento deve essere inviata al Servizio Inquinamento Acustico, il quale può richiedere all’impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico. Per la valutazione del piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L.
4. Per la valutazione del piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico-sanitari dal Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda U.S.L. competente per territorio.
5. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Dirigente del Servizio incaricato, l’impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre dodici mesi dall’approvazione del Piano di risanamento acustico.
6. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Dirigente del Servizio incaricato, ferma restando la responsabilità dell’impresa stessa per quanto riguarda l’osservanza dei disposti di Legge in materia edilizia ed urbanistica.
7. La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 1 comporta l’obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 37.
Articolo 20
Redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse locale
1. In deroga alle sanzioni previste per chi supera i limiti di immissione ed emissione previsti dall’articolo 2 della Legge 447/1995, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni, qualora l’esercizio dei loro servizi comporti il superamento dei limiti sopra descritti, hanno l’obbligo di presentare al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore, seconde le direttive del D.M. 29 novembre 2000.
2. L’obiettivo dei piani, è il conseguimento del rispetto dei valori limite stabiliti di regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 della 447/1995, all’interno delle relative fasce di pertinenza, e dei limiti previsti dalla classificazione acustica al di fuori di tali fasce: il D.M. 29 novembre 2000 individua per la presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore tre fasi consecutive:
FASE 1 - individuazione delle aree in cui per effetti delle immissioni si abbia superamento dei limiti di immissione previsti; FASE 2 - relazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore;
FASE 3 - conseguimento degli obiettivi.
3. Fatti salvi i termini e le scadenze previsti dal D.M. 29 novembre 2000, il Comune può notificare alle società, agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l’eventuale superamento dei limiti, allo scopo di sollecitare l’adozione delle opportune misure di contenimento e di mitigazione. |