| CAPO I
Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, dell’articolo 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana” e della Legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Follonica.
3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
Articolo 2
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO
1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'articolo1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
c) disciplinare le procedure per l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all’articolo 1;
d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 54/2000;
e) garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
f) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'articolo 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello pi ù basso possibile i campi elettromagnetici;
d) conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;
e) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
f) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.
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