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Regolamento per l'installazione di impianti di radiocomunicazione

CAPO II

Articolo 3
CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI


1. Fermo restando quanto riportato all’articolo 108, punto 5, del vigente R.E.C., i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:

• Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;
• Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
• Aree di rispetto cimiteriale;
• Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'articolo 5 del presente regolamento comunale.

2. Gli impianti radiotelevisivi devono essere localizzati in aree industriali, agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico.

3. L’eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere del Gruppo tecnico di Valutazione.

4. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ci ò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

5. Al fine di ridurre l’impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

7. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l’impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

8. Nel territorio aperto, ove consentito, l’eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a) privilegiare nella scelta del sito aree gi à servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Articolo 4
DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E’ stabilito il divieto dell’installazione degli impianti:

a) nelle aree sensibili così come definite dall’articolo 5;
b) In area soggetta a Vincolo paesaggistico D.lgs 42/2004 (ex L.431/1985 - ex D.Lgs 490/1999);
c) In area soggetta a Vincolo paesistico D.lgs 42/04 (ex L.1497/1939 - ex D.lgs 490/1999);
d) Sui fabbricati notificati dalla D.lgs 42/2004 (ex. L. 1089/1939 - ex D.Lgs. 490/1999);
e) Nell’area soggetta a specifica normativa, ai sensi dell’articolo 5 della L.R.T. 59/1980 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 20 marzo 2000 (Centro Urbano).

2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Articolo 5
AREE SENSIBILI

1. Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze di persone non inferiori alle quattro ore giornaliere sui quali e/o in corrispondenza dei quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.
2. In tali aree ricadono:

a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi;
d) edifici destinati alla residenza o all’attività lavorativa e/o di studio.

Articolo 6
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI


1. La cartografia comunale allegata all’articolo 108 del R.E.C. individua le aree sensibili, le aree idonee e localizza gli impianti esistenti, suddivisi per gestore.

Articolo 7
CATASTO DEGLI IMPIANTI


1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della L.R. 54/2000 l’Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.

2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell’impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 795 del 4 agosto 2003 e della DGR n.518 del 31 maggio 2004 così come integrata dalla DGR n. 964 del 27 settembre 2004 relativa alle dichiarazioni inerenti gli impianti radioamatoriali.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri Arpat ed Usl, ed i controlli effettuati.

4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione.


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