|
CAPO III
Articolo 8
PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE
1. L’autorizzazione comunale di cui al Capo IV, articolo 10, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno;
2. La presentazione dei piani annuali della installazione degli impianti deve essere corredata da:
a) planimetria con l’ubicazione dei siti in servizio;
b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II articolo 3 ;
c) documentazione tecnica prevista dall’articolo 13 del presente Regolamento comunale;
d) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d’uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;
4. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all’articolo 9;
5. Il Gruppo tecnico di Valutazione valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre;
6. Il Gruppo tecnico di Valutazione pu ò chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso il Gruppo tecnico di Valutazione valuta i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.
Il G.T.V. ha il compito di verificare:
a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, articoli 3, 4, 5;
7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell’arco dell’anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;
8. I risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio comunale;
9. In caso di approvazione, tali risultati devono essere siglati da Comune e soggetti richiedenti in un accordo di programma per il rispetto dei reciproci impegni;
10. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti gi à installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all’articolo 7;
11. I Piani annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.
Articolo 9
GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE
1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento nonché per verificarne l’attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio;
2. Tale G.T.V. è composto da:
a) I Dirigenti dell’Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e Pianificazione urbanistica, dell’Edilizia privata o i loro Funzionari appositamente delegati;
b) Un responsabile Arpat;
c) Un responsabile USL;
d) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio ed attive sul problema dell’inquinamento elettromagnetico designati dalle Associazioni medesime;
e) Un rappresentante dei comitati cittadini attivi sulla materia.
3. Del Gruppo Tecnico di Valutazione pu ò far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all’articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune. |