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Regolamento per l'installazione di impianti di radiocomunicazione

CAPO IV

Articolo 10
AUTORIZZAZIONE


1. Lo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P) provvede al rilascio dell’autorizzazione comunale all’installazione, alla riconfigurazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile di cui all’articolo 11 e di quelli radiotelevisivi;

2. L’autorizzazione comunale di cui al comma precedente è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza;

3. La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui all’articolo 13, gli estremi del permesso di costruire e di tutte le altre autorizzazioni rilasciate in conformità con le vigenti leggi statali e regionali e dei pareri Arpat ed Usl;

4. L’Ufficio competente all’istruttoria acquisisce i pareri:

a) dell’ARPAT, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l’ARPAT valuterà altresì l’impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi;
b) dell’USL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell’ARPAT, per i profili di propria competenza;
c) qualora la localizzazione dell’impianto lo richiedesse, l’Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).

Articolo 11
IMPIANTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il permesso di costruire è, ad ogni effetto, titolo imprescindibile per la realizzazione e l’utilizzo degli impianti di cui al comma 3 del presente articolo, salvo ogni diritto dei terzi;

2. Per quanto disposto dall’articolo 7, comma 3 della L.R.T. 54/2000 per gli impianti di radiocomunicazione di cui al comma 3 del presente articolo sono escluse le procedure d’inizio attività pertanto, visto l’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la L.R.T.1/2005 e sue successive modifiche e integrazioni, l’installazione, la modifica, la riconfigurazione e l’adeguamento degli impianti di radiocomunicazione, ivi comprese le stazioni radio base per la telefonia mobile, sono subordinate al rilascio del permesso di costruire;

3. Interventi soggetti a permesso di costruire:

a) Nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (S.r.b.), ivi compresi gli impianti con livelli di emissione ridotta come microcelle ponti radio;
b) Nuovi impianti radiotelevisivi;
c) Ogni modifica agli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sia per tipo, modello o altro anche a seguito di eventi naturali o dolosi che danneggino l'impianto.

Articolo 12
INTERVENTI SOTTOPOSTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA

1. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 della L.R. 52/1999 e sue successive modifiche e integrazioni sono sottoposti a semplice Dichiarazione di inizio attività (DIA):

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica;
b) gli interventi di sostituzione diparti delle strutture portanti (tralicci,pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
c) gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.

2. Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di inizio attività gli impianti mobili su carrato, e gli impianti provvisori.


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