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Regolamento per l'installazione di impianti di radiocomunicazione

CAPO V

Articolo 13
DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE


1. Le istanze per l’installazione, la modifica, la riconfigurazione e l’adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10, devono essere presentate all’Ufficio comunale preposto e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
b) dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell’esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
c) dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell’impresa prima dell’inizio dei lavori;
d) estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo. e) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
f) una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi della legge 15/1968 e del d.p.r. 403/1998, con la quale si impegna a realizzare l’impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
g) una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi della legge 15/1968 e del D.P.R. 403/1998, con la quale si attesta che il progetto dell’impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell’esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. Il progettista deve essere abilitato all’esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica);
h) Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:

Relazione esaustiva nei seguenti punti

1) indirizzo ed ubicazione dell’impianto;
2) tipologia e modello dell’apparecchiatura da installare;
3) tipologia di utilizzo dell’impianto;
4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell’antenna trasmettente;
5) costruttore, tipo e modello dell’antenna trasmittente;
6) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull’orizzonte dell’asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l’attenuazione in db altezze dell’asse di massima irradiazione dall’asse del traliccio o palo a cui è ancorata l’antenna;
7) massima potenza ammessa in antenna;
8) massima potenza irradiata;
9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell’onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
10) precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m. dall’impianto oggetto della richiesta;
11) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell’impatto elettromagnetico;
12) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell’attivazione dell’impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cuiè basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;
13) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all’area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l’inserimento dell’impianto nuovo al fine di valutare l’impatto ambientale e paesaggistico;
14) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d’uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l’ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell’impianto in oggetto.

Articolo 14
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA ’ E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. La messa in funzione degli impianti sottoposti a permesso di costruire è subordinata alla presentazione all’Ufficio comunale competente da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi della L. 15/1968 e del DPR 403/1998 attestante la conformità e la corrispondenza dell’impianto rispetto al progetto autorizzato;

2. In assenza dell’attestazione di conformità l’impianto non potrà essere attivato;

3. Entro 15 giorni dall’attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all’Ufficio comunale competente che all’ARPAT per le verifiche di competenza.

ARTICOLO 15
IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
4) il guadagno dell'antenna;
5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
6) la polarizzazione;
7) la frequenza utilizzata;
8) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune pu ò chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L’installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri Arpat ed USL. La durata massima di tali installazioni non pu ò essere superiore a tre mesi.

Articolo 16
IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all’Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l’espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;

2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;

3. In ogni caso resta invariato l’obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/1998.

Articolo 17
INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello pi ù basso possibile i campi elettromagnetici;

2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l’uso comune di un unico palo/traliccio tra pi ù gestori;

3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l’efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

4. Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:

a) data di installazione dell'impianto;
b) nome del gestore proprietario dell'impianto;
c) tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);
d) frequenze utilizzate;
e) potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;
f) altezza del centro dell’antenna in metri.


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