| CAPO VI
Articolo 18
AZIONI DI RISANAMENTO
1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.M. 381/98 e dell'articolo 8 della L.R. T. 54/2000;
2. Qualora l’Amministrazione Comunale, avvalendosi dell’Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/1998 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune;
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.
Articolo 19
RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
• Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, articolo 5, del presente Regolamento comunale;
• E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree pi ù adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, articolo 3, del presente Regolamento comunale;
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento. |