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Regolamento per l'installazione di impianti di radiocomunicazione

CAPO VII

Articolo 20
FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell’Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, della L.R.T. 66/1995 ed altresì in applicazione dell’articolo 5, comma 1, della stessa legge regionale e dall'articolo 9, comma 2, della L,R. 54/2000;

2. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applica l'articolo 9 della L.R. 54/2000;

3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza annuale, effettuati dall’A.R.P.A.T. su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell’autorizzazione;

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo il Comune esercita la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune con risorse del gestore calcolate in quota parte con il numero di postazioni installate sul territorio comunale. La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione;

5. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta;

6. Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.


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