| CAPO VIII
Articolo 21
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento comunale in ottemperanza all'articolo 10 della L.R. 54/2000;
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 10 del presente Regolamento comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 10.000. In tal caso l’Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell’esercizio dell’impianto;
3. L’inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall’Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa di Euro 10.000. In tal caso l’Amministrazione comunale ordina la sospensione dell’autorizzazione per due mesi;
4. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale d à luogo alla revoca dell’autorizzazione rilasciata ed all’immediata cessazione dell’attività;
5. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381 viene applicata la sanzione amministrativa di Euro 20.000. L’Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all’immediata riconduzione entro i limiti normativamente fissati. 6. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di Euro 40.000. Viene inoltre ordinata la cessazione immediata dell’attività e viene revocata l’autorizzazione;
7. L’inadempimento entro i termini concordati degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l’applicazione di una sanzione pari a Euro 10.000. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l’obbligo previsto deve essere adempiuto;
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di Euro 20.000. Viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione gi à rilasciata;
9. La mancata denuncia degli impianti esistenti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di cui all’articolo 1 del presente Regolamento comporta l’applicazione di una sanzione pari a Euro 10.000 per ogni impianto non denunciato. In caso di pi ù violazioni, l’importo complessivo della sanzione non può superare Euro 100.000. In caso di inadempimento entro il termine previsto dall'ordinanza comunale, l'Amministrazione Comunale ordina la cessazione dell’attività dell’impianto non denunciato.
Articolo 22
PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE
1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell’attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.
Articolo 23
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale;
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore. |