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Adempimenti ed obblighi connessi all'occupazione di suolo pubblico
1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietù
comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico
sarù consentita con le limitazioni stabilite dal D.L.gs.
15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazione
e dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", con l'onere
di ripristinare i sedimi stradali manomessi a carico del richiedente,
a norma delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo
11 del presente regolamento.
2. Salve diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale
ed il richiedente, il richiedente stesso sarù tenuto
anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna
indennitù e nel più breve termine di tempo possibile,
a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati
ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò
sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per
modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni
di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo
carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto
a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.
3. Qualora l'amministrazione comunale provveda alla costruzione
di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture,
dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la
tassa di cui all'articolo 47, comma 1 del D.L.gs 15 novembre
1993, n. 507, un contributo una volta tanto nelle spese
di costruzione delle gallerie, fissato nella misura del 50
per cento delle spese medesime, salvo diverse pattuizioni
sottoscritte ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
4. L'amministrazione comunale ha sempre facoltù di
trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture,
i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento
viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi
e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi,
ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite,
nelle quali installare componenti appartenenti a servizi a
rete diversi, la spesa relativa è a carico degli utenti.
5. Sono altresì a carico del concessionario gli oneri
derivanti all'Amministrazione comunale per spese relative
a controlli e collaudi effettuati in relazione agli interventi
disciplinati dal presente regolamento nella misura definita
con atto della Giunta.
6. L'Amministrazione comunale ha la facoltù,
per ragioni di interesse pubblico:
a) di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta
e di limitarne al durata. Di imporre l'esecuzione dei
lavori frazionati o a piccoli tratti, come pure di non consentire
il ripristino diretto a cura della ditta richiedente;
b) di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino,
nel tempo massimo di 2 anni dal termine dei lavori (vedere
gli altri articoli dove è specificato);
c) di richiedere, per ripristini particolari, campioni di
materiali; qualora siano introvabili, simili all'esistente,
di limitare al massimo le difformitù architettoniche
imponendo, al limite, il rifacimento completo della pavimentazione
esistente;
d) di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento,
larghezze di ripristino ampie in modo da evitare sobbalzi
agli autoveicoli;
e) di imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze
che saranno concordate con l'ufficio competente e comunque
sempre ad andamento geometrico ed uniforme;
f) in alcuni casi particolari di non fare eseguire il ripristino
finale ed incamerare l'intero importo ad esso relativo;
ciò potrù avvenire soprattutto nel caso di futuro
rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti
in corso o in base a previsioni;
g) di negare le autorizzazioni qualora l'intervento
ricada in zone di recente realizzazione o ripristino;
h) di obbligare il percorso affinché sia affine a quello
di altri servizi giù esistenti. |