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Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo di proprietà comunale

Articolo 4
Adempimenti ed obblighi connessi all'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietù comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico sarù consentita con le limitazioni stabilite dal D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazione e dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", con l'onere di ripristinare i sedimi stradali manomessi a carico del richiedente, a norma delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 11 del presente regolamento.

2. Salve diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, il richiedente stesso sarù tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennitù e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

3. Qualora l'amministrazione comunale provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui all'articolo 47, comma 1 del D.L.gs 15 novembre 1993, n. 507, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, fissato nella misura del 50 per cento delle spese medesime, salvo diverse pattuizioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

4. L'amministrazione comunale ha sempre facoltù di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, nelle quali installare componenti appartenenti a servizi a rete diversi, la spesa relativa è a carico degli utenti.

5. Sono altresì a carico del concessionario gli oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese relative a controlli e collaudi effettuati in relazione agli interventi disciplinati dal presente regolamento nella misura definita con atto della Giunta.

6. L'Amministrazione comunale ha la facoltù, per ragioni di interesse pubblico:

a) di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne al durata. Di imporre l'esecuzione dei lavori frazionati o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto a cura della ditta richiedente;
b) di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di 2 anni dal termine dei lavori (vedere gli altri articoli dove è specificato);
c) di richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali; qualora siano introvabili, simili all'esistente, di limitare al massimo le difformitù architettoniche imponendo, al limite, il rifacimento completo della pavimentazione esistente;
d) di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in modo da evitare sobbalzi agli autoveicoli;
e) di imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze che saranno concordate con l'ufficio competente e comunque sempre ad andamento geometrico ed uniforme;
f) in alcuni casi particolari di non fare eseguire il ripristino finale ed incamerare l'intero importo ad esso relativo; ciò potrù avvenire soprattutto nel caso di futuro rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti in corso o in base a previsioni;
g) di negare le autorizzazioni qualora l'intervento ricada in zone di recente realizzazione o ripristino;
h) di obbligare il percorso affinché sia affine a quello di altri servizi giù esistenti.


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