CAPO I
NORMA GENERALE
Articolo 1
Oggetto del presente Regolamento e definizioni
1. Il Presente Regolamento coordina le norme e disciplina gli interventi relativamente alle opere precarie e ai complementi di arredo urbano e pubblicistica a servizio delle attività esistenti.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le installazioni delle opere precarie, inerenti mercati settimanali o stagionali.
3. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
1) Le opere precarie: quelle che hanno un uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo. Pertanto non comportano alcuna durevole e permanente trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e che per loro stessa natura risultino destinate a soddisfare necessità contingenti, limitate puntualmente nel tempo.
2) Gazebo: opera precaria costituita da struttura verticale astiforme, con copertura in tela, completamente aperta su tutti i lati. Possono essere installati, secondo le modalità determinate dal presente regolamento, negli spazi esterni alle attività, specificate all’articolo 4. Ai gazebo, in virtù della attribuzione specifica di opere precarie, non si riconosce né volume urbanistico, né superficie coperta.
3) ambiti urbani unitari: vie, isole pedonali o isolati dove è alta la presenza di attività commerciali. In tali ambiti, deve essere curata, insieme all’inserimento delle opere precarie, anche la eventuale sistemazione degli elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all’oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale. Tali interventi, potranno essere sia di iniziativa pubblica che privata, con l’obiettivo di affrontare in modo coordinato e omogeneo l’inserimento dei gazebo con gli eventuali elementi di arredo e di complemento urbano.