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Regolamento Unico per l'installazione delle opere precarie e dei complementi di arredo urbano e di pubblicistica

CAPO II
DISCIPLINA DEI GAZEBO

Articolo 2
Disciplina


1. Il presente articolo disciplina gli interventi relativi alla installazione dei gazebo a servizio di attività.
2. Le attività per le quali è ammessa tale installazione, sono specificatamente indicate nell’articolo 4 del presente regolamento.
3. Per tutte le attività ammesse all’installazione sono immediatamente operative le norme riferite alle modalità costruttive, con particolare riferimento ai sistemi di fissaggio al suolo e alla temporalità, riportate in dettaglio negli articoli seguenti. Le attività ammesse, che dimostrino di aver già acquistato o già precedentemente installato e rimosso, il proprio gazebo in data antecedente all’entrata in vigore del presente Regolamento, possono prevedere l’adeguamento dei colori, dei materiali e delle forme previste, entro il termine massimo di cinque anni a partire dalla data di approvazione del presente regolamento.
4. L’installazione dei gazebo può avvenire:

• a cura dell’Amministrazione Comunale su suolo pubblico;
• a cura delle singole attività private che possono installarli sulle aree private in proprietà, o sulle aree pubbliche ove concesso dall’Amministrazione Comunale.

Articolo 3
Gazebo


1. I gazebo, realizzati su aree private o su aree del demanio pubblico non comunale, devono far fronte ad esigenze limitate puntualmente nel tempo, devono essere di facile asportabilità e non devono comportare durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio. A tal fine i materiali utilizzati ed i sistemi di ancoraggio al suolo devono essere tali da garantirne la facile rimozione alla scadenza.
2. L’installazione dei gazebo aventi le caratteristiche dettate nelle presenti norme, per i quali venga richiesta la installazione su suolo pubblico o aree private ad uso pubblico per le quali il Comune abbia comunque titolo, sono disciplinati secondo le norme regolamentari dell’Ente in materia o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà comunale. Affinché sia garantito il rispetto delle presenti norme regolamentari e degli strumenti urbanistici in generale, l’autorizzazione amministrativa alla occupazione di suolo pubblico mediante la installazione di tali opere dovrà essere rilasciata dall’Ufficio Polizia Municipale previo parere preventivo vincolante dell’Ufficio Edilizia Privata in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia della struttura con le vigenti norme, anche attraverso l’indizione di Conferenze di Servizi interne all’Amministrazione. Le norme specifiche per l’installazione e le dimensioni sono riportate all’articolo 5.

Articolo 4
Individuazione degli Ambiti e delle Attività ammesse per l’installazione di Gazebo


1. La tavola denominata ALLEGATO 1, al presente Regolamento, individua:

a) L’ambito di Via Roma e Via Amorotti;
b) L’ambito del Centro Urbano;
c) Gli ambiti urbani unitari.

2. La disciplina delle opere precarie, negli stabilimenti balneari e nelle attività dell’U.T.O.E. della costa è riportata all’articolo 7 del presente Regolamento.
3. Per ogni ambito, sono individuate in dettaglio le attività che possono installare i gazebo:

a) Ambito di Via Roma e Via Amorotti:
E’ costituito dalle vie comprese nel perimetro delimitato da Via Albereta, Via Bicocchi, Piazza Vittorio Veneto, Via Marconi, Via Fratti, Piazza del Popolo, Via Zava, Piazza XXV aprile, Viale Carducci, Via Amorotti, come rappresentato nella Tavola allegata denominata, ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
In tale ambito, le attività ammesse all’installazione dei Gazebo sono esclusivamente quelle di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Sono escluse tutte le altre attività di somministrazione non collegate alla autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.
Altresì, in tale ambito, in ragione dei problemi legati alla visibilità, sicurezza e circolazione, il limite massimo sostenibile di occupazione di suolo assentibile per l’installazione dei gazebo è determinato in numero 11 (undici) moduli, di tipologia e dimensioni indicate in dettaglio all’articolo 5.
Per le motivazioni sopra riportate, nell’ambito di Via Roma e Via Amorotti, sino al 31 dicembre 2009, non potranno essere installati ulteriori gazebo, rispetto al numero massimo sostenibile, determinato nel numero di 11 (undici), relativo esclusivamente alle attività ammissibili attivate o esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto.
A partire dalla data del 1 gennaio 2010, l’Amministrazione Comunale, in considerazione del numero di attività esistenti potenzialmente aventi diritto, alle necessità e bisogni manifestati, e al numero massimo sostenibile di moduli in ragione dei problemi legati alla visibilità,sicurezza e circolazione, pubblicherà apposito bando pubblico, per la determinazione di una graduatoria di assegnazione.

b) Ambito del centro urbano:
E’ costituito dal restante perimetro incluso dal viale Matteotti, dalla strada a sud della Ferrovia Roma-Pisa, dall’area ex - Ilva, come rappresentato nella Tavola allegata denominata, ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
In tale ambito, le attività ammesse all’installazione dei gazebo sono quelle dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
E’ ammessa altresì l’installazione di gazebo finalizzati alla somministrazione non assistita da parte degli esercizi di vicinato, settore alimentare e non alimentare, per un periodo massimo di sei mesi.

c) Gli ambiti urbani unitari:
Gli ambiti urbani unitari, sono costituiti da quelle, vie, isole pedonali o interi isolati dove è alta la presenza di attività commerciali. Proprio tale alta concentrazione di attività, presuppone che l’ eventuale sistemazione degli elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all’oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale, che accompagnano l’installazione dei gazebo, sia particolarmente curata e sottoposta a progetto unitario. I progetti unitari, potranno essere sia di iniziativa pubblica che privata, e dovranno perseguire il principale obiettivo di affrontare e risolvere in modo coordinato e omogeneo, l’inserimento dei gazebo ammessi per le singole attività, con gli eventuali elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all’oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale.
La Tavola denominata ALLEGATO 1, individua i seguenti ambiti urbani unitari:

• AU-1 (via Litoranea da via Isola di Giannutri a Via Isole Tremiti);
• AU-2 (Viale Italia da Via Isola del Giglio a via Isole Egadi);
• AU-3 (Via Litoranea da Via Rossini a Via Bartoli);
• AU-4 ( porzione del lungomare, Viale Italia);
• AU-5 (Via della Repubblica dall’incrocio con Via Vespucci all’incrocio di Via Pisa, Via Lucca);
• AU-6 (Via del Casserello dalla rotonda del Viale Europa a Via Romagna);
• AU-7 (perimetro di Salciaina dell’area compresa tra le vie. Collacchie, Largo d’Iseo, Lago Trasimeno,Lago Bolsena e Lago Maggiore).

In tali ambiti, le attività ammesse all’installazione dei gazebo sono quelle dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande. E’ ammessa altresì l’installazione di gazebo finalizzati alla somministrazione non assistita da parte degli esercizi di vicinato, settore alimentare e non alimentare, per un periodo massimo di sei mesi. Ulteriori indicazioni riferite agli ambiti urbani unitari, sono riportate all’articolo 6 del presente atto.

Articolo 5
Gazebo installati da privati, a servizio delle attività ammesse. Definizione delle modalità costruttive: tipologia, dimensioni, sistemi di fissaggio e temporalità.


1. I gazebo, quali opere precarie costituiti da una struttura verticale astiforme, con copertura in tela, completamente aperta su tutti i lati, installati a cura dei singoli gestori, a servizio delle attività ammesse, devono avere le caratteristiche di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze limitate puntualmente nel tempo e non comportanti durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio. Le caratteristiche del gazebo devono essere tali da garantire la facile rimozione alla scadenza del periodo prefissato.
2. Le nuove istanze finalizzate alla istallazione dei gazebo, con esclusione di quelle riferite alle opere precarie negli stabilimenti balneari e nelle attività dell’U.T.O.E. della costa che sono specificate all’articolo 7 del presente Regolamento, devono rispettare, le seguenti modalità costruttive, con particolare riferimento:

a) alla tipologia;
b) alle dimensioni;
c) ai sistemi di fissaggio al suolo;
d) alla temporalità;
e) alle prescrizioni particolari;

a) Tipologia:

I gazebo devono essere costituiti da una struttura verticale astiforme, di forma quadrata o rettangolare con copertura in tessuto a capanna o padiglione, con quattro sostegni e piastre di base realizzate in materiale metallico color grigio ghisa.
Non sono ammessi gazebo in legno né coperture in cannucciato od altri elementi di chiusura a grigliato ecc…
Nei gazebo dell’ambito di Via Roma e Via Amorotti, non sono ammesse pedane in legno. Negli altri ambiti sono ammesse le pedane in legno sotto il gazebo soltanto al fine di assecondare le pendenze della viabilità pedonale.
Non è concessa l’installazione di vasi o separazioni di alcun genere fra la zona dell’esercizio commerciale ed il resto della strada, fatta eccezione per la collocazione di pannelli laterali di altezza massima da terra di ml. 1,60, rimuovibili, di materiale trasparente ed infrangibile con struttura metallica color grigio ghisa, direttamente correlati all’utilizzo eventuale di funghi calorifici,e/o elementi scaldanti.
Il periodo di permanenza dei pannelli divisori è limitato al periodo di utilizzo dei funghi calorifici, i quali sono consentiti in appoggio ed all’interno dell’area di occupazione dei gazebo. Le forme ed i materiali dei pannelli dovranno armonizzarsi con quelle del gazebo e del contesto ambientale.
La gamma dei colori delle tende a copertura dei gazebo è quella dell’ecrù e dei colori pastello, in armonia con le caratteristiche cromatiche del contesto ambientale.
Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico costituite solamente dalla pedana con tavoli.

b) Dimensioni:

In assenza di viabilità e/o aree di parcheggio, i gazebo possono avere dimensione esterne massime fino a ml. 3,50x3,50, pari ad una superficie netta massima di circa 12,25 mq. L’altezza di gronda massima è determinata in cm. 220.
I gazebo installati in prossimità di strade pubbliche,o in presenza di aree destinate al parcheggio, non possono avere dimensioni superiori a quelle di un posto auto, pari a circa a ml. 2,00 x 5,00, pari a una superficie netta di 10,00 mq. L’altezza di gronda anche in questo caso è determinata in cm. 220. La superficie d’ingombro del gazebo deve rimanere all’interno della linea interna o area interna di stallo.

c) Sistema di fissaggio al suolo:

Non è ammesso alcun tipo di fissaggio permanente o provvisorio a pavimento, ma dovranno essere ancorati mediante elementi di zavorra, quali ad esempio basi che dovranno essere rivestite in ferro, sormontate da fioriere non in materiale plastico, di dimensioni contenute. Potrà anche essere previsto l’eventuale fissaggio a pedana, soltanto per gli ambiti diversi da Via Roma e Via Amorotti, ove le stesse sono ammesse al fine di assecondare le pendenze della viabilità pedonale.

d) Temporalità:


Il presente regolamento determina due diverse temporalità per l’installazione dei gazebo in relazione al tipo di attività:

d.1) Per le attività finalizzate alla somministrazione non assistita da parte degli esercizi di vicinato, settore alimentare e non alimentare, è consentita l’installazione dei gazebo per un periodo massimo di sei mesi.
Alla scadenza del periodo temporale ammesso o della concessione di suolo pubblico i gazebo, devono essere totalmente rimosse con rimessione in pristino dell'area occupata in virtù del titolo concessorio entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo abilitante l'occupazione del suolo pubblico. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.

d.2) Per le attività di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, è consentita l’installazione dei gazebo per un periodo continuativo inferiore all’anno.
L’installazione dei gazebo, per le attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è quindi consentita per il periodo continuativo inferiore all’anno, con obbligo di rimozione secondo le modalità di seguito specificate, nel termine di 10 giorni dalla scadenza. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.
Alla scadenza del periodo temporale ammesso o della concessione di suolo pubblico i gazebo, per le attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere totalmente rimosse con rimessione in pristino dell'area occupata in virtù del titolo concessorio entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo abilitante l'occupazione del suolo pubblico. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.

e) Prescrizioni particolari:

Fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada, i gazebo dovranno essere installati ad almeno ml 5,00 di distanza da incroci stradali.
Le aree oggetto di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con gazebo:

• non potranno in alcun modo superare la superficie massima di due moduli: cioè pari a ml. 3,50 x 7 per il modulo quadrato e pari a ml 2,00x10,00 per il modulo rettangolare;
• non potranno eccedere il fronte prospiciente l’attività alla quale afferiscono;

Sono da escludere le occupazioni di suolo pubblico frontali e/o contrapposte ad attività già esistenti che usufruiscono di spazi all’aperto.
Dovrà sempre rimanere lungo le vie pubbliche anche se pedonali:

- una carreggiata libera e idonea a consentire il passaggio eventuale di mezzi di soccorso;
- un passaggio pedonale continuo e libero, largo almeno ml. 1,50 e/o corrispondente al marciapiede esistente posto fra l’esercizio pubblico e la struttura temporanea.
L’eventuale installazione di w.c. chimici o box in legno atti a sopperire esigenze contingenti e limitate nel tempo potranno essere installati esclusivamente nelle aree private di pertinenza delle attività ammesse.

Articolo 6
Ambiti urbani unitari


1. Tali ambiti urbani unitari, individuati e descritti nella tavola denominata ALLEGATO 1, sono costituiti dalle seguenti vie, isole pedonali, e interi isolati dove è alta la presenza di attività commerciali:

• AU-1 (via Litoranea da via Isola di Giannutri a Via Isole Tremiti);
• AU-2 (Viale Italia da Via Isola del Giglio a via Isole Egadi);
• AU-3 (Via Litoranea da Via Rossini a Via Bartoli);
• AU-4 ( porzione del lungomare, Viale Italia);
• AU-5 (Via della Repubblica dall’incrocio con Via Vespucci all’incrocio di Via Pisa, Via Lucca);
• AU-6 (Via del Casserello dalla rotonda del Viale Europa a Via Romagna)
• AU-7 (perimetro di Salciaina dell’area compresa tra le vie. Collacchie,Largo d’Iseo, Lago Trasimeno,Lago Bolsena e Lago Maggiore)

Per tali aree, si prescrive:

1) che i gazebo rispettino quanto indicato al precedente articolo 5 con particolare riferimento:

• alle attività ammesse;
• alla tipologia;
• alle dimensioni;
• ai sistemi di fissaggio;
• alla temporalità.

2) che l’ eventuale sistemazione degli elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all’oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale, che accompagnano l’installazione dei gazebo, siano conformi a quanto indicato al successivo articolo 16 del presente atto e che siano particolarmente curati e sottoposti a progetto unitario. I progetti unitari, potranno essere sia di iniziativa pubblica che privata, potranno riguardare anche singoli isolati o settori specifici di intervento, e dovranno perseguire il principale obiettivo di affrontare e risolvere in modo coordinato e omogeneo, l’inserimento dei gazebo ammessi per le singole attività, con gli eventuali elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all’oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale.

3) che, qualora siano inoltrate istanze da parte delle attività, per l’installazione dei gazebo su fronti opposti della viabilità, potrà essere richiesto di elaborare il progetto unitario, anche per singoli settori specifici di intervento della via o dell’isolato, al fine di garantire la normale circolazione urbana, con particolare riferimento alla circolazione di emergenza e pronto soccorso.

2. Per quanto sopra, su progetto unitario dell’Amministrazione Comunale o su progetto unitario di iniziativa privata presentato da più esercenti delle attività ammesse, sarà possibile prevedere, oltre l’installazione dei gazebo anche l’inserimento di tutti quegli elementi di complemento di arredo quali pedane, tendaggi o ombrelloni, vasi di piante, fioriere, che implichino temporaneo appoggio a terra.
3. Le linee guida per l’elaborazione dei progetti relativi agli ambiti urbani unitari, riferiti agli elementi di cui sopra, sono di seguito riassunte:

1 disegno degli elementi da inserire, essenziale e geometrico;
2 pedane con elementi di legno al naturale, semplicemente appoggiate al suolo;
3 eventuali tendaggi e/o ombrelloni di colore ecru, In particolare, per tutte le coperture stagionali la gamma dei colori determinata è quella dell’ecrù e dei colori pastello, in armonia con le caratteristiche cromatiche del contesto ambientale.

4. A quanto sopra si può derogare per forme e materiali, sempre e comunque a fronte di un progetto che affronti in maniera organica l'ambito urbano unitario. I progetti dovranno documentare anche i modelli delle sedie, dei tavoli, degli eventuali vasi con piante e/o di ogni altra oggettistica di servizio o decorativa, che dovranno di norma essere uniformati per forma, materiale e colore.

Articolo 7
Opere precarie negli stabilimenti balneari e nelle attività nell’U.T.O.E. della Costa


1. L’installazione delle opere precarie è ammessa per gli stabilimenti balneari e le attività incluse nell’U.T.O.E. della Costa. I criteri e le condizioni da rispettare sono riportate di seguito.
2. Le opere precarie possono essere installati solamente nel periodo che va dal 15 aprile al 15 ottobre, potranno essere realizzati in tela, legno, con struttura astiforme, in ferro, o alluminio elettroverniciato. La semplice asportazione, dovrà garantire la rimessa in pristino dei luoghi.
Le opere precarie, dovranno risultare integrati nella progettazione dello stabilimento balneare, o dell’ attività interessata, garantendo la qualità degli stessi nel rispetto dell’omogeneità formale di colori e materiali. La loro collocazione sull’arenile dovrà avvenire secondo il progetto autorizzato.
3. Per gli stabilimenti balneari inclusi nell’abitato delle “baracche” le opere precarie potranno essere installate soltanto nella porzione di arenile individuato nella Tavola 14 del Piano Particolareggiato di riferimento.
4. Gli stabilimenti balneari e le attività, incluse nell’U.T.O.E. della Costa, in possesso delle licenze di esercizio amministrative e demaniali non stagionali ma valide per tutto l’anno, possono installare opere precarie per periodi continuativi più lunghi dell’intervallo temporale 15 aprile/15 ottobre, fermo restando sempre che, il periodo dovrà essere comunque inferiore all’anno, con l’obbligo di rimozione nel termine di 10 giorni dalla scadenza. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.
5. La installazione è ammessa previa acquisizione di nulla osta per la tutela del vincolo paesistico-ambientale e di autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane, salvo il possesso della eventuale concessione demaniale marittima per la loro realizzazione e mantenimento.

Articolo 8
Obbligo dell’acquisizione del nulla-osta


1. Tutti i gazebo, da installare su area pubblica o privata, ove ricadenti su aree sottoposte a vincolo paesistico ambientale, sono soggette al preventivo nulla osta paesistico-ambientale, nonché ad autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane se ricadenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

Articolo 9
Ambito temporale


1. Con esclusione delle installazioni relative agli stabilimenti balneari e alle attivit à dell’U.T.O.E. della costa che sono specificate all’articolo 7 del presente Regolamento, sono determinate, due diverse temporalità per l’installazione dei gazebo, in relazione al tipo di attività:

a) Per le attività finalizzate alla somministrazione non assistita da parte degli esercizi di vicinato, settore alimentare e non alimentare, è consentita l’installazione dei gazebo per un periodo massimo di sei mesi. Alla scadenza del titolo legittimante o della concessione di suolo pubblico, i gazebo devono essere totalmente rimossi con rimessione in pristino dell'area occupata in virtù del titolo concessorio entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo abilitante l'occupazione del suolo pubblico. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi;
b) Per le attività di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, è consentita l’installazione dei gazebo per un periodo continuativo inferiore all’anno. L’installazione dei gazebo, per le attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è quindi consentita per il periodo continuativo inferiore all’anno, con obbligo di rimozione secondo le modalità di seguito specificate, nel termine di 10 giorni dalla scadenza. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.
2. Non sono soggette a termini temporali le costruzioni temporanee funzionali a lavori oggetto di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività; in tal caso la permanenza delle opere precarie a servizio del cantiere è ammessa per tutto il termine di validità del titolo edificatorio.

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