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Regolamento Unico per l'installazione delle opere precarie e dei complementi di arredo urbano e di pubblicistica

CAPO III
PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI PER L’ INSTALLAZIONE. OBBLIGHI E SANZIONI

Articolo 10
Titolo abilitativo per la installazione


1. Chiunque intenda realizzare gazebo a servizio delle attività ammesse dalla presente disciplina, su area privata o su area del demanio pubblico non comunale, deve presentare, previo ottenimento dei nulla osta e autorizzazioni necessarie come di seguito elencate, apposita Denuncia di inizio attività, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale, completa della seguente documentazione:

a) Dichiarazione a firma del richiedente avente titolo dalla quale risulti chiaramente il periodo di installazione richiesto;
b) N. 2 Planimetrie di zona in scala 1:1.000 e 1:2.000;
c) N. 2 Elaborati grafici relativo al gazebo da installare e relazione sui materiali impiegati e modalità di installazione e rimozione redatti da tecnico abilitato;
d) Documentazione fotografica dei luoghi in doppia copia;
e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo a realizzare l’intervento, con particolare riferimento alla attività esercitata;
f) Nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ove occorra, acquisito tramite autonomo e precedente procedimento di istanza di rilascio;
g) Autorizzazione doganale, ove occorra, acquisita tramite autonomo e precedente procedimento di istanza di rilascio presso l’Agenzia delle Dogane.

2. La documentazione di cui ai punti f) e g) , necessaria ai fini del rilascio del prescritto parere urbanistico-edilizio, dovrà comunque essere preventivamente acquisita tramite autonoma ed analoga procedura anche da chi proponga istanza alla Polizia Municipale per la occupazione di suolo pubblico per la installazione dei gazebo a servizio di attività esistenti. Per le procedure per la installazione dei gazebo a servizio di attività esistenti da installare su suolo pubblico si rimanda alle prescrizioni precedentemente riportate.

Articolo 11
Installazione di opere precarie ad uso cantiere e di servizio


1. L’installazione di opere precarie ad uso cantiere e di servizio, qualora non individuata negli elaborati tecnici e grafici allegati al permesso di costruire o denuncia di inizio attività lavorativa, è ammessa a seguito di presentazione di ulteriore e specifica denuncia di inizio attività.
Tale denuncia di inizio attività, per l’installazione delle opere precarie ad uso cantiere e di servizio, che potrà riportare negli elaborati grafici anche tutti gli altri elementi rilegati alla sicurezza del cantiere, quali recinzioni, accessi, aree deposito materiali, carico e scarico ect, dovrà essere corredata da elaborati tecnici attestanti le caratteristiche delle opere, subordinatamente al possesso di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, ed è consentita per il periodo di validità di tali atti.

Articolo 12
Titolo abilitativo alla installazione di opere precarie ad uso sportivo o a servizio di impianti o strutture sportive di proprietà comunale


1. La installazione di opere precarie ad uso sportivo o a servizio di impianti e strutture sportive di proprietà comunale è soggetta alla seguente disciplina:

a) Qualora trattasi di opera pubblica comunale, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla Legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;
b) qualora trattasi di opera necessaria per le esigenze, dei legittimi gestori delle aree o delle opere comunali, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di cui al punto precedente, dovrà essere presentata a carico dei gestori aventi titolo, apposita denuncia di inizio attività, corredata da elaborati tecnici che specifichino le caratteristiche delle opere, e contenente le motivazioni ed il periodo di utilizzo, sempre inferiore all’anno. Tra la documentazione da presentare insieme alla denuncia di inizio attività dovrà essere sempre allegato il parere positivo dell’Ufficio Patrimonio e del Settore Lavori Pubblici alla installazione delle opere precarie.
Qualora trattasi, di coperture mediante palloni pressostatici di impianti sportivi esistenti la presentazione della denuncia di inizio attività è subordinata alla stipula di idonea fidejussione a garanzia della rimozione.

Articolo 13
Installazione di gazebo a servizio di manifestazioni


1. Sono esclusi dalla presente disciplina le istallazioni di gazebo, inerenti mercati settimanali o stagionali, sia fissi che temporanei.
2. Le installazioni di gazebo a servizio di manifestazioni di durata inferiore ai sessanta giorni consecutivi, previo l’ottenimento del titolo di occupazione di suolo pubblico ove necessario, sono soggette a semplice comunicazione, con indicazione delle caratteristiche del gazebo e dei termini di inizio e fine della manifestazione. 3. La installazione di gazebo, su suolo privato, a servizio di manifestazioni per esposizioni, mostre, fiere, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive e similari, che ecceda i sessanta giorni e che non riguardino i mercati settimanali o stagionali, è soggetta a denuncia di inizio attività, corredata di relazione ed elaborati tecnici che ne specificheranno le caratteristiche e contenente le motivazioni ed il periodo di utilizzo, sempre inferiore all’anno.
4. Le installazioni di tali gazebo su suolo pubblico, sono disciplinati secondo le norme regolamentari dell’Ente in materia di occupazione di suolo pubblico o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà comunale. Affinché sia garantito il rispetto delle presenti norme regolamentari e degli strumenti urbanistici in generale, l’autorizzazione amministrativa alla occupazione di suolo pubblico mediante la installazione dei gazebo dovrà essere rilasciata dall’Ufficio Polizia Municipale previo parere preventivo vincolante dell’Ufficio Edilizia Privata in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia della struttura con le vigenti norme, anche attraverso l’indizione di Conferenze di Servizi interne all’Amministrazione.

Articolo 14
Obblighi degli interessati titolari


1. Allo scadere temporale del titolo abilitativo, è fatto obbligo ai titolari, di procedere, oltre alla rimozione del gazebo, autorizzato in via temporanea, al contestuale ripristino dell’area di sedime nella condizione originaria entro e non oltre 10 giorni dalla decadenza del titolo abilitativo.

Articolo 15
Sanzioni secondo le norme repressive degli abusi


1. La permanenza sul territorio di qualunque gazebo privo di titolo abilitativo o con titolo abilitativo scaduto, costituirà ad ogni effetto abuso edilizio sanzionabile secondo le norme della L.R.T. 1/2005. Resta ferma l’applicazione delle ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in materia di Demanio Marittimo ed occupazione di aree pubbliche.

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