CAPO IV
COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO
Articolo 16
Definizione di complementi di arredo urbano
1. I complementi di arredo urbano sono disciplinati distintamente in riferimento:
• All’ambito del Centro Urbano, riportato al successivo articolo 17 del presente testo;
• All’Ambito di Via Roma e Via Amorotti, riportato al successivo articolo 18 del presente testo.
Al di fuori degli ambiti sopra descritti, valgono le seguenti norme generali.
2. Si intendono per complementi di arredo:
- le bacheche;
- le mostre a muro;
- le insegne;
- i cartelli pubblicitari;
- le tende;
- le serrande a rotolo e cancelli estensibili.
3. Ad esclusione di quanto indicato all’articolo 17 e articolo 18, del presente testo, è stabilito che le insegne, i cartelli, le lampade e lampioni, le tende, i rivestimenti decorativi a contorno delle aperture dei negozi, le mostre-vetrine e le serrande dei negozi stessi, le relative diciture, le mostrine a muro, i quadri e le tabelle di pubblicità, gli oggetti che a scopo pubblicitario ed a qualsiasi altro scopo si intenda apporre alle fronti o sotto i portici dei fabbricati, dovranno essere eseguiti e posti in opera a regolo d'arte e dovranno risultare in armonia con le linee architettoniche e con le tinte e decorazioni dei fronti e dei portici medesimi.
4. Per l'installazione di mostre, insegne, tabelle pubblicitarie, cartelli, vetrine, tende, serrande, ecc., nuove sono da osservare le seguenti norme:
• Insegne
E' consentita l'installazione di insegne purché site totalmente su area privata o su aree ove risulti il consenso da parte di tutti i proprietari. Allegato all’istanza, che dovrà essere prodotta all’Ufficio Polizia Municipale, dovrà essere presentato un progetto rappresentativo della collocazione dell’insegna ove questa sia riportata in adeguata scala grafica (1:100; 1:50; 1:10) in relazione ai prospetti interessati. Il responsabile del Procedimento, formulerà nei termini previsti dalle disposizioni vigenti il parere motivato di accoglimento o diniego dell’istanza presentata previa assunzione di parere vincolante da parte dell’Ufficio Edilizia Privata. Nella progettazione di fabbricati destinati ad attrezzature commerciali, industriali, artigianali, o alberghiere dovranno prevedersi le eventuali future sistemazioni delle insegne.
• Mostre a muro e bachece
La sporgenza delle mostre a muro non deve mai essere maggiore di cm. 12, misurati dal vivo del muro a cui sono applicate, la loro dimensione non potrà superare i mq. 2,00 e la loro installazione non sarà consentita quando ostino motivi estetici, o di circolazione.
• Tende e tendoni
I tendoni nelle arcate dei portici, di regola, dovranno essere collocati sulla linea esterna del fusto delle colonne o dei pilastri, dovranno avere in mezzo un taglio verticale e dovranno essere posti all'altezza di almeno m. 2,20 dal suolo. In corrispondenza di passaggi obbligati i tendoni dovranno avere il bordo inferiore all'altezza di almeno m. 2,20 dal piano del pavimento. I tendoni non sono ammessi nelle arcate di testa. Nelle strade e piazze senza portico e senza marciapiede sopraelevato i tendoni devono rimanere aderenti e fissi alla relativa apertura se la larghezza della strada è inferiore a m. 3 . Nelle strade di larghezza compresa tra m. 3 e m. 5 la sporgenza massima potrà essere di m. 1,00; se la strada é larga più di m. 8 la sporgenza potrà raggiungere un ventesimo della larghezza, ma comunque non potrà superare i m. 1,50. Nelle strade e piazze con marciapiede sopraelevato i tendoni potranno sporgere dal muro fino a cm. 1,00 dal filo esterno del marciapiede ed avere un altezza minima dal suolo di m 2,20.
I tendoni dovranno essere costruiti in modo da potersi alzare ed abbassare mediante appositi congegni, con intelaiature mobili che non portino deturpamento all'edificio e con materiali e tinte appropriate e dovranno essere mantenuti costantemente in buono stato. Sui balconi e loggiati privati è ammessa la installazione di tende purché omogenee per tutto l’edificio.
• Serrande a rotolo e cancelli estensibili
Nella collocazione di serrande a rotolo e cancelli estensibili non è ammessa alcuna sporgenza dal vivo del muro, all'infuori di quella determinata dal coprirotolo, che in ogni caso non dovrà sporgere oltre i cm. 12.
Articolo 17
Norme di dettaglio per la definizione dei complementi di arredo urbano nell’ambito di Via Roma e Via Amorotti, compreso numeri civici e toponomastica
1. Il campo di applicazione del presente articolo riguarda gli edifici prospicienti l’ambito di via Roma, come perimetrata nella tavola denominata ALLEGATO 1. 2. I Complementi di arredo urbano nel perimetro di cui sopra sono disciplinati nel seguente modo:
• PUBBLICISTICA PRIVATA
a) Non sono ammesse insegne a bandiera di nessun genere, ad eccezione delle farmacie o altre attività alle quali è concesso da norme nazionali, regionali e provinciali.
b) Ai piani diversi dal piano terra sono ammesse insegne solo nell’ipotesi che negli stessi abbia sede principale l’attività pubblicizzata dall’insegna. In ogni caso, gli impianti dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche decorative dell’edificio e non interferire con gli elementi decorativi della facciata. Per i materiali si fa riferimento a quanto specificato ai successivi punti d) ed e).
c) Le insegne non dovranno avere larghezza superiore a quella del foro vetrina e non dovranno avere altezza superiore a cm.50. Ove non risulti tecnicamente possibile realizzare le insegne all’interno del foro vetrina (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti, occlusione di parti impiantistiche e di aereazione), potranno essere accolte soluzioni alternative, previa presentazione di un progetto rappresentativo della collocazione dell’insegna in relazione ai prospetti interessati, laddove si dimostrino gli impedimenti tecnici rilevati.
d) I materiali ammessi sono il ferro, l’acciaio, l’ottone, l’alluminio verniciato, il rame, il marmo, il vetro ed il legno; policarbonato di metìle e policarbonati solo se coprenti e con colorazioni né fosforescenti né sgargianti. E’ escluso l’alluminio anodizzato di qualsiasi tonalità e colore.
e) E’ vietato l’uso di luci lampeggianti. Oltre al “lettering” indicante le caratteristiche dell’attività, è possibile l’applicazione di marchi relativi ai tipi di prodotto commercializzato e/o il marchio sociale.
f) E’ ammessa la proiezione sulla parte di facciata riguardante l’attività e su pubblica via di fasci luminosi indicanti il logo e/o il nome dell’esercizio commerciale. Non sono ammesse immagini in movimento e colori sgargianti.
g) Sotto i portici o nei loggiati, in caso di foro vetrina allineato con l’imposta dell’arco, non sono ammessi pannelli che non rispecchino la forma dell’arco.
h) Elementi pubblicitari puntiformi provvisori, quali listini prezzi, bacheche, sagome, ecc., possono essere inseriti solo all’interno del foro vetrina.
i) Non sono ammesse bacheche di nessun tipo al di fuori del foro vetrina sia appartenenti a privati che ad associazioni.
j) E’ ammesso l’appoggio su suolo pubblico, solo ai lati vetrina, di espositori con cestelli contenitori, o di vetrinette realizzate con struttura in color grigio ghisa e dotate di vetro infrangibile, di sagome semplici, esclusivamente per alloggiamento cartoline, souvernir o libri. Non è ammessa l’esposizione di altri articoli. E’ consentito un numero massimo di 4 espositori per ogni esercizio. L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione è di norma esclusa in tutte le vie o spazi pubblici. E' eccezionalmente consentita l'apposizione di corpi illuminanti in facciata a condizione che derivino da una progettazione in armonia con il contesto architettonico.
h) E’ ammessa l’applicazione in facciata di targhe commerciali indicanti il logo dell’attività di dimensioni contenute, in ottone, travertino, acciaio inox o policarbonato trasparente una per ogni esercizio commerciale. Analoga disciplina si applica alle targhe relative all’esercizio di attività artigianali. Nel caso di studi professionali, valgono le regole sopraddette per quanto attiene la tipologia dei materiali, ma la dimensioni massima autorizzabile è 30x40. Nel caso siano presenti, sullo stesso edificio, più targhe professionali, le stesse devono essere allineate verticalmente ed in pile di massimo 5 elementi, uguali per materiale.
• PUBBLICISTICA PUBBLICA E TOPONOMASTICA
a) Le targhe toponomastiche devono essere realizzate in travertino, con scritte incise composte di caratteri omogenei e dimensioni massime di cm. 40x50.
b) Per le targhe degli edifici pubblici valgono gli stessi criteri previsti per la pubblicistica privata.
c) I numeri civici di nuova installazione, collocati a seguito di ristrutturazioni di facciate, devono essere realizzati in travertino, con scritta incisa di carattere omogeneo e dimensioni fisse di cm. 9x12.
d) E’ consentita l’installazione di bacheche solo ad uso dell’Amministrazione o di altri enti ed istituzioni pubbliche.
e) Dette bacheche devono essere realizzate in legno naturale mordenzato castagno o in ferro colore grigio ghisa ed avere dimensioni massime di cm. 50x80. La contiguità di più bacheche impone l’omogeneità del materiale usato e delle dimensioni.
f) In occasione di mostre temporanee realizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale è consentita l’installazione di pannelli su porzioni di fabbricato, l’apposizione di stendardi monofacciali apposti in aderenza a fabbricati o collocati su pannelli disposti a capretta (sandwich).
g) Non sono ammessi striscioni pubblicitari orizzontali o stendardi bifacciali comunque appesi.
h) Per i limiti temporali di apposizione valgono le norme stabilite in materia del vigente Codice della Strada e le relative sanzioni.
i) I cartelli stradali ad indicazione veicolare e i cartelli di qualsiasi natura dovranno avere il palo di sostegno verniciato in colore grigio ghisa.
j) Nell’area oggetto di intervento non sarà permessa l’apposizione di cartelli stradali indicatori delle attività commerciali.
• ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO
a) Le tende saranno del tipo a caduta con braccetti e pantografo, di colore compatibile con l’assetto cromatico della facciata, preferibilmente color ecrù; potranno presentare nella parte frontale una mantovana ricalante, anche eventualmente corredata di scritta di colore non sgargiante, riportante la tipologia dell’esercizio commerciale o il logo della ditta. I bracci delle tende potranno essere realizzati in ferro, acciaio, ottone, in alluminio verniciato , policarbonato solo se coprente, con colorazioni né fosforescenti né sgargianti. Il limite massimo di sporgenza dal filo facciata è di cm. 150, l’altezza minima nella parte inferiore è di cm. 220, misurata al bastone. Nel caso in cui il vano dell’apertura abbia altezza inferiore o uguale a 220 cm, sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice. Nello stesso edificio le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale. Non sono ammessi colori fosforescenti o sgargianti. Non è ammessa l’installazione di tende a cappottina salvo che per le aperture ad arco. Per le modalità di collocazione valgono le norme di cui al precedente articolo16.
b) E’ consentita l’apposizione di vasi in cotto per piante a foglia ed essenze fiorite, con l’esclusione di piante con spine (tipo cactus, rubinie, ecc.), in aderenza al muro, ai lati vetrina, con sporgenza massima di cm. 30, dei quali l’esercente dovrà assicurare la cura, pulizia e manutenzione. E’ altresì consentita la collocazione di vasi decorativi in cotto, al di fuori dei limiti di spazio sopra previsti, solo nell’ambito di una progettualità complessiva ed armonica prodotta dagli esercizi e nel rispetto della salvaguardia delle norme di sicurezza imposte dal rispetto delle regole di viabilità. Il progetto è soggetto a specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali. In quest’ultimo caso, le piante messe a dimora sulla sede stradale passano nella proprietà dell’Amministrazione Comunale, ma restano a carico degli esercenti gli oneri relativi alla pulizia, cura e manutenzione delle stesse.
c) Nella scelta delle sedie e dei tavoli per occupazione esterna è vietato l’utilizzo della plastica, a meno che non riproduca fedelmente materiali nobili quali legno, ferro ecc.. Gli arredi devono comunque armonizzarsi con le caratteristiche cromatiche e architettoniche del contesto ambientale.
• OGGETTISTICA
a) Le cassette postali ammesse sono quelle realizzate in materiale tipo ghisa anticata e quelle ricavate in una fessura del portone.
b) I campanelli e le pulsantiere dovranno avere rifinitura esclusivamente in ottone.
Articolo 18
Norme di dettaglio per la definizione dei complementi di arredo urbano nella restante area inclusa nell’ambito del Centro Urbano
1. Il campo di applicazione del presente articolo riguarda gli edifici inclusi nell’area dell’ambito del Centro Urbano, come perimetrato nella tavola denominata ALLEGATO 1.
2. I complementi di arredo urbano nel perimetro sopradetto, sono disciplinate nel modo seguente:
a) L'intervento dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche - decorative dell'edificio allorché contempli la sola sistemazione degli elementi illustrati ai punti:
1. Insegne;
2. Targhe indicanti arti, mestieri e professioni;
3. Tende frangisole;
4. Illuminazione privata a servizio dei negozi;
5. Contenitori distributivi ed espositivi.
Per gli interventi all’interno di ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o porzioni di vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, come ad esempio le isole pedonali, le vie e gli isolati dove è alta la presenza di attività commerciali, si tenderà a privilegiare quelli che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale.
• INSEGNE
- Le insegne relative agli esercizi oggetto di valore storico.
- ambientale devono essere conservate sotto il profilo formale.
- Le insegne non devono essere collocate su elementi decorativi delle facciate.
- Sono preferibili scritte apposte secondo il sistema tradizionale a lettere staccate.
- Sono vietate le insegne affisse a bandiera con esclusione di quelle indicanti servizi pubblici o servizi privati di interesse pubblico.
- Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce indiretta, pertanto è vietato l'uso di luci intermittenti e a variazioni di colore.
- Per quanto riguarda i colori, è doveroso attenersi alle compatibilità dell'aspetto cromatico dell'intera facciata, comunque è vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale.
- Ove, non risulti tecnicamente possibile l’installazione delle insegne all’interno del foro vetrina, (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti come definite dal D.M. 5 luglio 1975, occlusione di parti impiantistiche e di areazione, ecc.) l’interessato dovrà presentare una motivata richiesta per una diversa collocazione, corredata da un progetto rappresentativo della installazione dell’insegna in adeguata scala grafica (1:100; 1:50;1:10) in relazione ai prospetti interessati, richiesta sulla quale l’Ufficio edilizia Privata esprimerà il proprio parere vincolante secondo le procedure del presente regolamento.
- Per diversa collocazione si intende l’installazione dell’insegna immediatamente sopra il foro vetrina e mai lateralmente, ove invece è ammessa esclusivamente l’applicazione in facciata di targhe commerciali indicanti il logo dell’attività di dimensioni contenute, una per ogni esercizio commerciale.
• TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI
- La collocazione di targhe indicanti arti, mestieri e professioni sull'esterno degli edifici è consentita ove non si venga ad interferire con decorazioni plastiche o pittoriche esistenti, devono presentare un aspetto decoroso ed uniformate.
- E’ ammessa l’applicazione in facciata di targhe commerciali indicanti il logo dell’attività, di dimensioni contenute, in ottone, travertino, acciaio inox o policarbonato trasparente una per ogni esercizio commerciale.
• TENDE FRANGISOLE
- L'apposizione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile.
- Le tende frangisole non dovranno nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopraluce costituiti da rostre od altri elementi decorativi.
- Potranno pertanto essere collocate di norma all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile con braccetti e pantografo o a cappottina che non implichino appoggi e chiusure laterali.
- L'aggetto massimo consentito non può superare cm. 150 dal filo di facciata e dovranno essere arretrate di almeno cm. 30 dalla verticale innalzata dal ciglio esterno del marciapiede.
- I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno cm. 220 dal suolo, compresa ogni appendice, guarnizione o meccanismo.
- Nel caso in cui il vano dell'apertura abbia altezza inferiore o tutt'al più uguale a cm. 220, sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice.
- Nello stesso edificio le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.
- La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.
- I progetti presentati dovranno indicare le caratteristiche tecniche ed i colori delle tende già installate.
- Sulle tende é consentita, solamente sulla facciata anteriore, l’indicazione del logo dell’attività e delle ditte trattate.
- L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore.
• ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI
L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione è di norma esclusa in tutte le vie o spazi pubblici. E' eccezionalmente consentita l'apposizione di corpi illuminanti in facciata a condizione che derivino da una progettazione in armonia con il contesto architettonico.
• CONTENITORI ESPOSITIVI E DISTRIBUTIVI
- Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili.
- Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex-novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie.
- Per quanto concerne le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi pubblici, etc., non potranno trovare posizionamento in facciata. Pertanto dovranno, nel caso di necessità di installazione, trovare alloggiamento all'interno della vetrina della sede.
- L'Amministrazione, su richiesta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Urbano.
- Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat etc. Per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata.
- Potranno essere installate, previa autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.
- Nel caso di esercizi commerciali sarà consentita l'installazione temporanea, per il periodo estivo, durante il solo orario di apertura dell’esercizio medesimo e fermo restando il rispetto del decoro cittadino, di contenitori od oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.
Articolo 19
Procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi
1. I titoli abilitativi dei complementi di arredo urbano di cui al presente capo sono rilasciati dall’Ufficio Polizia Municipale su istanza degli interessati corredata da documentazione fotografica e da grafici relativi alla struttura, previo parere vincolante dell’Ufficio Edilizia Privata.